Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
Integra la fattispecie prevista dall'art.15 L.963/1965 l'attività di pesca allorché, pur senza la cattura di esemplari di specie marina, sia iniziata o sia in corso l'azione materiale diretta alla loro cattura,che si manifesta nel compimento di atti idonei e univoci diretti allo scopo indicato,da individuare con giudizio di fatto riservato al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi motivazionali.
Commentario • 1
- 1. Per le ragioni che precedono,in applicazione del principio “actore non probante reus absolvitur” la domanda risarcitoria dell’attore deve essere respinta ed il…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso iscritto al n 7705 del degli affari civili dell'anno 2000, proposto da:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona del Ministro in carica, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- ricorrente -
contro
EL BE, già elettivamente domiciliato in Porto Cesareo, V. Manzoni n. 49, presso l'avv. Pasquale De Monte suo rappresentante e difensore nel giudizio di merito.
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice onorario presso il Tribunale di Lecce, sede distacc. di Nardò, n. 82 del 19 luglio - 12 ottobre 1999.
Udita, all'udienza del 30 ottobre 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 ottobre 1999 il Tribunale di Lecce - sede distaccata di Nardo - ha accolto l'opposizione di NO SO all'ordinanza della Capitaneria di porto di Gallipoli che gli ingiungeva il pagamento di L. 2.000.000, per violazione dell'art. 15, lett. B, L. 14 luglio 1965 n. 963, per avere esercitato la pesca, facendo uso di attrezzi vietati dai regolamenti (rete tipo ferrettata).
Con l'opposizione il SO aveva dedotto di avere già chiesto la licenza di pesca anche con le c.d. "reti di posta" e che la violazione non esisteva perché egli aveva solo portato le reti a bordo, in attesa dei relativi permessi e la violazione gli era stata contestata mentre la barca era ancora attraccata al molo. La Capitaneria insisteva nella contestazione ritenendo che sussistesse la violazione per l'attitudine degli attrezzi a bordo a dar luogo alla pesca vietata, non avendo l'opponente titolo per detenerli.
Il Tribunale, con sentenza del 12 ottobre 1979, ha accolto l'opposizione e compensato le spese di causa, ritenendo che non vi era stato un tentativo ex art. 56 c.p., mancando atti dell'opponente idonei, univoci e concordanti, che provassero l'attività di pesca vietata compiuta o da compiere, di cui alla sentenza della Cass. 28 novembre 1995 n. 12310 citata dalla Capitaneria, dovendosi negare che l'attività di mero armamento della barca con attrezzi non consentiti costituisse la pesca di cui all'art. 15 della L. 965/63. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso, con unico motivo, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di Gallipoli, e il SO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. 14 luglio 1965 n. 963, in relazione all'art. 360 c.p.c., anche per contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, dovendo l'interprete valutare il divieto di pesca con attrezzi vietati, in rapporto alla ratio giustificatrice della norma e in funzione dell'interesse giuridicamente protetto.
Scopo della norma è la salvaguardia e tutela delle risorse biologiche sottomarine;
per questa ragione la Cassazione ha ritenuto che integrasse la pesca vietata la sola condotta preordinata allo svolgimento di essa. Irrilevante è il fatto che il SO aveva attivato le pratiche per essere autorizzato alla pesca con le reti filettate: avendo egli a bordo di una barca pronta a salpare attrezzatura non permessa, la violazione contestata era sussistente.
1.1. Il ricorso è infondato e da rigettare.
Come affermato anche da altre sentenze di questa Corte attività di pesca può aversi anche senza la cattura di esemplari di specie marina, purché sia iniziata o in corso l'azione materiale che tende a detta cattura, la quale si manifesta nel compimento di atti idonei e univoci diretti allo scopo indicato, da individuare con un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e censurabile solo per vizi motivazionali.
Sia nella sentenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Cass. 12310/95), che nelle altre due successive con analogo contenuto (11
maggio 2001 n. 655 e 9 marzo 2001 n. 3445), risulta dagli atti un'azione materiale costituente il tentativo di catturare esemplari di specie marina, integrante l'attività vietata dall'art. 15 della L. 963/95, indipendentemente dal risultato.
Il 1^ comma dell'art. 15, lettera b, della L. 963/65, vieta di "pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi" o di "collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione".
Nel caso è stata contestata la pesca vietata, la quale non si è ritenuta neppure tentata, per non essersi la barca allontanata dal molo e in mancanza di un inizio di utilizzazione delle reti filettate.
Escluso che si sia contestata la mera collocazione a bordo delle reti vietate, anche a voler considerarle apparecchi fissi o mobili a fini di pesca, per il tribunale non si è avuta attività configurabile come inizio o tentativo di pesca.
I tentativi puniti come violazioni del divieto di pesca, cui fanno riferimento le citate sentenze di questa Corte, sono relativi ad attività di pesca "in zone vietate", nello svolgimento delle quali erano colte le barche, in un caso in difetto di cattura di esemplari marini;
compete al giudice di merito, con un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se privo di vizi logici o giuridici, valutare l'esistenza della violazione contestata, nel caso negata dal tribunale che ha ritenuto insufficiente la sola attività d'armamento di una barca, senza inizio della navigazione, a integrare la pesca con reti vietate.
Nulla deve disporsi per le spese non essendosi difeso l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003