Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi-flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 34918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34918 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1510
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M.- est. Consigliere - N. 8664/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
nei confronti di:
Z.C. , nato in (omesso) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara dell'8 febbraio 2011;
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sostituto procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza dell'8 febbraio 2011, il GIP del Tribunale di Pescara non ha convalidato l'arresto in quasi-flagranza di Z.C. , disponendo, a carico dello stesso, la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di violenza sessuale. A fondamento della mancata convalida, il giudice ha ritenuto l'insussistenza dello stato di quasi-flagranza, rilevando che nel caso di specie la denuncia ai carabinieri è provenuta dalla madre della vittima alle ore 19,30, per un fatto presumibilmente avvenuto intorno alle 19,15 in un parco pubblico e il presunto colpevole è stato arrestato - previa assunzione di informazioni da diversi soggetti - alle ore 20,45, dopo che si era dato alla fuga senza essere inseguito.
2. - Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l'erroneità della motivazione, sul rilievo che i carabinieri si erano posti immediatamente dopo la denuncia alla ricerca dell'indagato e lo avevano arrestato con indosso gli abiti descritti dalla persona offesa, che costituirebbero cose o tracce pertinenti al reato e comproverebbero la sua identità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui lo stato di quasi-flagranza non sussiste qualora la polizia giudiziaria abbia appreso il fatto non direttamente, ma dalla denuncia della persona offesa e abbia solo successivamente proceduto all'inseguimento del colpevole, dopo la consumazione dell'ultima frazione della condotta delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti (ex plurimis, Sez. 5^, 31 marzo 2010, n. 19078; Sez. 6^, 20 aprile 2010, n. 20539). Tale orientamento trova applicazione nel caso di specie, in cui manca una stretta contiguità fra la commissione del fatto e l'arresto, in quanto risulta che l'inseguimento del colpevole è stato iniziato solo dopo l'acquisizione di informazioni da diversi soggetti. A ciò deve aggiungersi che la circostanza - evidenziata dal ricorrente - che l'indagato indossasse al momento dell'arresto gli abiti indicati dalla persona offesa non vale in ogni caso a integrare la fattispecie astratta prevista dall'art. 382 c.p.p., perché gli abiti indossati non costituiscono cose o tracce del reato, facendo semplicemente parte della complessiva fisionomia del reo rilevata dalla vittima e non essendo strettamente funzionali o comunque collegati alla commissione del fatto.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011