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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10968/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0003540000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa impugna l'avviso di liquidazione indicato in atti, che recupera l'imposta di registro (2023, per 78 euro), con interessi e sanzioni.
La ricorrente segnala che il contratto di locazione ripreso a tassazione è stato oggetto di proroga per una ulteriore annualità e l'imposta dovuta per la scadenza è stata versata proprio in sede di proroga.
Nonostante l'avvenuto versamento dell'imposta dovuta, la Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso che, stante il tempestivo versamento del tributo (come da prodotta ricevuta di pagamento), è illegittimo.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia, avendo annullato l'atto impugnato. Chiede la compensazione delle spese avendo provveduto nei termini richiesti dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha condiviso le censure della ricorrente annullando la cartella impugnata nei termini richiesti.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere.
Spese compensate, stante la condivisione tempestiva da parte dell'Amministrazione alle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 23.1.2026
Il Giudice monocratico
AT AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10968/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0003540000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa impugna l'avviso di liquidazione indicato in atti, che recupera l'imposta di registro (2023, per 78 euro), con interessi e sanzioni.
La ricorrente segnala che il contratto di locazione ripreso a tassazione è stato oggetto di proroga per una ulteriore annualità e l'imposta dovuta per la scadenza è stata versata proprio in sede di proroga.
Nonostante l'avvenuto versamento dell'imposta dovuta, la Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso che, stante il tempestivo versamento del tributo (come da prodotta ricevuta di pagamento), è illegittimo.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia, avendo annullato l'atto impugnato. Chiede la compensazione delle spese avendo provveduto nei termini richiesti dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha condiviso le censure della ricorrente annullando la cartella impugnata nei termini richiesti.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere.
Spese compensate, stante la condivisione tempestiva da parte dell'Amministrazione alle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 23.1.2026
Il Giudice monocratico
AT AR