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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5767/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA GIANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE, 274 88045 GIMIGLIANO presso il difensore avv. FERRARA GIANNI ATTORE contro (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE LORENZO P.IVA_1
( ) VIA ASSAROTTI, 36/8 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
P. Sottocorno 52 20129 MILANOpresso il difensore avv. BARILE RUGGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità, improponibilità e inammissibilità della domanda, e quindi la nullità e l'inefficacia del conseguente decreto, per inesistenza del preteso credito e dunque del diritto azionato, ovvero l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in ordine alla idoneità della prova che legittimerebbe la pretesa del credito ad ottenere il pagamento dell'asserito credito azionato, nonché la perdita del diritto all'azione di regresso con ogni conseguenza di legge, nel merito, nel caso se ne consentisse la disamina, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosi l'insussistenza del preteso credito, sfornito di qualsiasi sostegno probatorio e radicalmente contestato, nonché la perdita del diritto all'azione di regresso con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali IVA e
CAP come per legge. Per Controparte_1 piaccia all'Illustrissimo signor Giudice - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare a pagare a Parte_1 [...]
, la somma indicata nel decreto Parte_2 ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia pagina 1 di 4 meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.;
- con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17224/2024 emesso da questo tribunale da parte del debitore ingiunto, , nei confronti del ricorrente in via monitoria e odierno Parte_1 convenuto opposto, Parte_2 talia.
[...]
Quest'ultima ha posto a base del ricorso monitorio la circostanza di avere emesso nell'interesse di , titolare firmatario dell' , la Parte_1 Parte_3 polizza fideiussoria n. 2228209 a favore della Controparte_2
, a garanzia dell'obbligo di restituzione totale o parziale del contributo
[...] descritto in polizza. Ha inoltre comprovato l'avvenuto adempimento e il conseguente diritto alla sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio ex artt. 1203 n. 3, 1951 e 1949 c.c.; opererebbe poi la surroga convenzionale ai sensi dell'art. 1201 c.c., tenuto conto che le condizioni di polizza prevedono che, effettuato il pagamento, il garante resterà surrogato al beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme corrisposte. Spetta infine l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. L'obbligo restitutorio viene altresì sancito nelle condizioni di contratto, che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate dal garante, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. Parte opponente contesta la competenza del tribunale di Milano, osservando che l'art. 7 del contratto prevede che le controversie tra il garante e siano da decidere a opera del CP_2 tribunale di Catanzaro. L'art. 7 della polizza (specificamente sottoscritto) legittima in realtà, a scelta dell'attore, il tribunale dove ha sede uno dei soggetti del rapporto
Non vi è quindi motivo per negare la possibilità dell'odierna convenuta di agire in via monitoria presso il tribunale del luogo ove ha sede. Inoltre l'eccezione di incompetenza non è neppure ammissibile, non essendo sviluppata sotto tutte le potenziali cause fondanti la competenza del tribunale di Milano, tra le quali quella di cui all'art. 20 c.p.c., i.e. il luogo dell'adempimento.
Per quanto concerne poi il merito del contestato pagamento, si osserva che “il fideiussore ha pagato nonostante fosse stato messo a conoscenza che l'odierno opponente aveva Pt_1 posto in essere istanza per annullamento e/o sospensione dell'Avvio Procedimento di revoca del beneficio concesso – PSR Calabria 2014/20- “Misura 8 Intervento 8.1.1” azienda Pt_1
CUA n.ro domanda di aiuto 54250365589 – Nonché istanza per
[...] C.F._1
l'annullamento e/o sospensione della richiesta di restituzione somme fatta da . Ne CP_2 consegue, che è stato precluso al debitore principale di poter opporre e far valere tutte Pt_1 pagina 2 di 4 le predette eccezioni, nei confronti del creditore principale”. In sintesi, si lamenta che vi erano motivi per opporsi al pagamento da parte del debitore principale e, pertanto, da parte del garante in quanto fideiussore. L'eccezione è infondata. Parte convenuta opposta allega che
“la clausola n.
4-5 di polizza che disciplina i rapporti Compagnia – Beneficiario secondo la quale la Compagnia si obbliga a versare al creditore beneficiario le somme ad esso dovute: “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato non oltre 30 giorni dalla richiesta cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società…e con espressa rinuncia a beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 ed a quanto disposto dagli articoli 1955 e 1957 c.c. nonché con espressa rinuncia ad ogni eccezione”. In effetti ricorre a pag. 4/5 del modello di polizza la seguente clausola
Vi sono poi le clausole nn. 4 e 5 riguardano i rapporti tra garante e contraente
Ora, in forza delle clausole suddette incombe sul debitore garantito un obbligo incondizionato di pagare la società garante. Sul punto la Cassazione ha precisato come la qualificazione giuridica della garanzia come autonoma si imponga anche là dove, come nel caso di specie, le parti abbiano pattuito con riferimento all'azione di regresso la rinuncia dello stipulante a sollevare eccezione alcuna nei confronti del garante adempiente: caso in cui si ritiene non abbia senso negare alla garanzia prestata in favore del creditore una portata autonoma pagina 3 di 4 rispetto al rapporto obbligatorio sottostante garantito;
ciò perché la rinuncia a sollevare le eccezioni da parte dello stipulante non troverebbe altrimenti alcuna giustificazione sul piano negoziale, poiché nel momento in cui viene riferita all'azione di regresso, presuppone la già avvenuta definizione del rapporto di garanzia con soddisfazione della pretesa del creditore beneficiario;
inoltre, diversamente opinando, e cioè escludendo la portata autonoma della garanzia, si finirebbe con l'ammettere che il garante adempiente possa venirsi a trovarsi rispetto al debitore principale in una posizione di maggior tutela rispetto a quella vantata dallo stesso creditore beneficiario della garanzia (si veda Cass. n. 5526/2012). Consegue la qualificazione della garanzia prestata a favore dell'ente pubblico come di natura autonoma, con la conseguenza che alcuna eccezione poteva o doveva essere sollevata da parte del garante nei confronti dello stesso. Permane da valutare se la comunicazione che, secondo l'opponente, era stata fatta pervenire al garante, dovesse imporgli di sollevare un'exceptio doli generalis, a fronte di un'escussione abusiva. In particolare, allega l'attore che “il fideiussore ha pagato nonostante fosse stato messo a conoscenza che l'odierno opponente aveva posto in essere istanza per annullamento Pt_1
e/o sospensione dell'Avvio Procedimento di revoca del beneficio concesso – PSR Calabria 2014/20- “Misura 8 Intervento 8.1.1” azienda “ CUA n.ro Parte_1 C.F._1 domanda di aiuto 54250365589 – Nonché istanza per l'annullamento e/o sospensione della richiesta di restituzione somme fatta da ”. CP_2
Si tratta di circostanza inidonea a provare la prova pronta e liquida dell'abuso da parte dell'ente beneficiario della garanzia, posto che si tratta di una mera comunicazione nella quale viene dato atto che l'odierno attore ha cercato di opporsi per le vie amministrative alla revoca del beneficio e alla richiesta di restituzione garantita dal contratto per il quale è causa. Di riflesso, tale comunicazione non comprova alcunché in merito al carattere abusivo dell'escussione. Consegue il rigetto del ricorso e la conferma del decreto. Parte attrice è tenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 6700,00, tenuto conto del valore della controversia e della sostanziale assenza di una fase istruttoria che giustifica la riduzione delle relative spese, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 17224/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA
al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 6700,00 oltre spese generali 15% c.p.a. Parte_2
e i.v.a. Milano, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5767/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA GIANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE, 274 88045 GIMIGLIANO presso il difensore avv. FERRARA GIANNI ATTORE contro (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE LORENZO P.IVA_1
( ) VIA ASSAROTTI, 36/8 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
P. Sottocorno 52 20129 MILANOpresso il difensore avv. BARILE RUGGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità, improponibilità e inammissibilità della domanda, e quindi la nullità e l'inefficacia del conseguente decreto, per inesistenza del preteso credito e dunque del diritto azionato, ovvero l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in ordine alla idoneità della prova che legittimerebbe la pretesa del credito ad ottenere il pagamento dell'asserito credito azionato, nonché la perdita del diritto all'azione di regresso con ogni conseguenza di legge, nel merito, nel caso se ne consentisse la disamina, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosi l'insussistenza del preteso credito, sfornito di qualsiasi sostegno probatorio e radicalmente contestato, nonché la perdita del diritto all'azione di regresso con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali IVA e
CAP come per legge. Per Controparte_1 piaccia all'Illustrissimo signor Giudice - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare a pagare a Parte_1 [...]
, la somma indicata nel decreto Parte_2 ingiuntivo opposto in linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia pagina 1 di 4 meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.;
- con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17224/2024 emesso da questo tribunale da parte del debitore ingiunto, , nei confronti del ricorrente in via monitoria e odierno Parte_1 convenuto opposto, Parte_2 talia.
[...]
Quest'ultima ha posto a base del ricorso monitorio la circostanza di avere emesso nell'interesse di , titolare firmatario dell' , la Parte_1 Parte_3 polizza fideiussoria n. 2228209 a favore della Controparte_2
, a garanzia dell'obbligo di restituzione totale o parziale del contributo
[...] descritto in polizza. Ha inoltre comprovato l'avvenuto adempimento e il conseguente diritto alla sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio ex artt. 1203 n. 3, 1951 e 1949 c.c.; opererebbe poi la surroga convenzionale ai sensi dell'art. 1201 c.c., tenuto conto che le condizioni di polizza prevedono che, effettuato il pagamento, il garante resterà surrogato al beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme corrisposte. Spetta infine l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. L'obbligo restitutorio viene altresì sancito nelle condizioni di contratto, che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate dal garante, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. Parte opponente contesta la competenza del tribunale di Milano, osservando che l'art. 7 del contratto prevede che le controversie tra il garante e siano da decidere a opera del CP_2 tribunale di Catanzaro. L'art. 7 della polizza (specificamente sottoscritto) legittima in realtà, a scelta dell'attore, il tribunale dove ha sede uno dei soggetti del rapporto
Non vi è quindi motivo per negare la possibilità dell'odierna convenuta di agire in via monitoria presso il tribunale del luogo ove ha sede. Inoltre l'eccezione di incompetenza non è neppure ammissibile, non essendo sviluppata sotto tutte le potenziali cause fondanti la competenza del tribunale di Milano, tra le quali quella di cui all'art. 20 c.p.c., i.e. il luogo dell'adempimento.
Per quanto concerne poi il merito del contestato pagamento, si osserva che “il fideiussore ha pagato nonostante fosse stato messo a conoscenza che l'odierno opponente aveva Pt_1 posto in essere istanza per annullamento e/o sospensione dell'Avvio Procedimento di revoca del beneficio concesso – PSR Calabria 2014/20- “Misura 8 Intervento 8.1.1” azienda Pt_1
CUA n.ro domanda di aiuto 54250365589 – Nonché istanza per
[...] C.F._1
l'annullamento e/o sospensione della richiesta di restituzione somme fatta da . Ne CP_2 consegue, che è stato precluso al debitore principale di poter opporre e far valere tutte Pt_1 pagina 2 di 4 le predette eccezioni, nei confronti del creditore principale”. In sintesi, si lamenta che vi erano motivi per opporsi al pagamento da parte del debitore principale e, pertanto, da parte del garante in quanto fideiussore. L'eccezione è infondata. Parte convenuta opposta allega che
“la clausola n.
4-5 di polizza che disciplina i rapporti Compagnia – Beneficiario secondo la quale la Compagnia si obbliga a versare al creditore beneficiario le somme ad esso dovute: “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato non oltre 30 giorni dalla richiesta cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società…e con espressa rinuncia a beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 ed a quanto disposto dagli articoli 1955 e 1957 c.c. nonché con espressa rinuncia ad ogni eccezione”. In effetti ricorre a pag. 4/5 del modello di polizza la seguente clausola
Vi sono poi le clausole nn. 4 e 5 riguardano i rapporti tra garante e contraente
Ora, in forza delle clausole suddette incombe sul debitore garantito un obbligo incondizionato di pagare la società garante. Sul punto la Cassazione ha precisato come la qualificazione giuridica della garanzia come autonoma si imponga anche là dove, come nel caso di specie, le parti abbiano pattuito con riferimento all'azione di regresso la rinuncia dello stipulante a sollevare eccezione alcuna nei confronti del garante adempiente: caso in cui si ritiene non abbia senso negare alla garanzia prestata in favore del creditore una portata autonoma pagina 3 di 4 rispetto al rapporto obbligatorio sottostante garantito;
ciò perché la rinuncia a sollevare le eccezioni da parte dello stipulante non troverebbe altrimenti alcuna giustificazione sul piano negoziale, poiché nel momento in cui viene riferita all'azione di regresso, presuppone la già avvenuta definizione del rapporto di garanzia con soddisfazione della pretesa del creditore beneficiario;
inoltre, diversamente opinando, e cioè escludendo la portata autonoma della garanzia, si finirebbe con l'ammettere che il garante adempiente possa venirsi a trovarsi rispetto al debitore principale in una posizione di maggior tutela rispetto a quella vantata dallo stesso creditore beneficiario della garanzia (si veda Cass. n. 5526/2012). Consegue la qualificazione della garanzia prestata a favore dell'ente pubblico come di natura autonoma, con la conseguenza che alcuna eccezione poteva o doveva essere sollevata da parte del garante nei confronti dello stesso. Permane da valutare se la comunicazione che, secondo l'opponente, era stata fatta pervenire al garante, dovesse imporgli di sollevare un'exceptio doli generalis, a fronte di un'escussione abusiva. In particolare, allega l'attore che “il fideiussore ha pagato nonostante fosse stato messo a conoscenza che l'odierno opponente aveva posto in essere istanza per annullamento Pt_1
e/o sospensione dell'Avvio Procedimento di revoca del beneficio concesso – PSR Calabria 2014/20- “Misura 8 Intervento 8.1.1” azienda “ CUA n.ro Parte_1 C.F._1 domanda di aiuto 54250365589 – Nonché istanza per l'annullamento e/o sospensione della richiesta di restituzione somme fatta da ”. CP_2
Si tratta di circostanza inidonea a provare la prova pronta e liquida dell'abuso da parte dell'ente beneficiario della garanzia, posto che si tratta di una mera comunicazione nella quale viene dato atto che l'odierno attore ha cercato di opporsi per le vie amministrative alla revoca del beneficio e alla richiesta di restituzione garantita dal contratto per il quale è causa. Di riflesso, tale comunicazione non comprova alcunché in merito al carattere abusivo dell'escussione. Consegue il rigetto del ricorso e la conferma del decreto. Parte attrice è tenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 6700,00, tenuto conto del valore della controversia e della sostanziale assenza di una fase istruttoria che giustifica la riduzione delle relative spese, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 17224/2024 emesso da questo tribunale e ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA
al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 6700,00 oltre spese generali 15% c.p.a. Parte_2
e i.v.a. Milano, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo pagina 4 di 4