TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 263
TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata produzione attestazione SOA per categoria OS 30

    Il Tribunale ha ritenuto che il possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG 11 assorba le qualificazioni per le categorie specializzate in essa ricomprese, come confermato da un chiarimento della stazione appaltante. Inoltre, la quota del 20% che la TO ID TR s.r.l. intende eseguire direttamente delle lavorazioni OS 30 è coperta dalla classifica III-bis della OG 11.

  • Rigettato
    Mancata esclusione per violazione obblighi ambientali senza misure di self-cleaning

    La TO ID TR s.r.l. ha dichiarato la violazione ambientale e l'estinzione del reato per oblazione prima della gara, escludendo l'obbligo di dichiarare misure di self-cleaning. L'Università ha verificato la documentazione e non ha ritenuto necessarie tali misure. Il soccorso istruttorio è stato attivato correttamente anche dopo l'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Mancata dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 94, comma 3 e impegno assunzionale giovani/donne

    L'omessa dichiarazione dei dati identificativi non richiede soccorso istruttorio in quanto acquisibili dal FVOE. L'impegno assunzionale è stato dichiarato dalla TO ID TR s.r.l. come condizione di esecuzione del contratto. Nessuna omissione è riscontrabile riguardo alle dimensioni occupazionali.

  • Rigettato
    Incongruenze dichiarazioni dimensioni occupazionali

    Le dichiarazioni hanno oggetti differenti: il DGUE riguarda tutti i dipendenti, mentre la domanda di partecipazione riguarda i dipendenti computabili ai fini dell'obbligo assunzionale per disabili, con esclusioni per il settore edile. Nessuna discrasia è riscontrabile.

  • Rigettato
    Attivazione soccorso istruttorio dopo aggiudicazione

    Il soccorso istruttorio processuale è ammissibile anche dopo l'aggiudicazione per verificare la fondatezza delle censure, purché venga rispettata la par condicio tra i partecipanti. L'Università ha agito correttamente.

  • Rigettato
    Validità certificato ISO 37001:2016 emesso da organismo accreditato da ente non ancora riconosciuto a livello internazionale per la norma specifica

    Il Tribunale ha ritenuto valida la certificazione in quanto l'organismo TQA è accreditato dall'ente ellenico SY, firmatario dell'accordo EA MLA, che garantisce la validità in Italia. Il riconoscimento IAF MLA per la norma ISO 37001 aggiornata al 2025 non inficia la validità della certificazione per la versione 2016. La stazione appaltante ha correttamente valutato il possesso dello standard di prevenzione corruzione.

  • Rigettato
    Omessa verifica anomalia offerta per mancata specificazione criteri nella lex specialis

    La nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti l'individuazione del sistema di anomalia delle offerte, in linea con il divieto di gold plating. La lex specialis ha rinviato all'art. 110 del Codice, con particolare attenzione ai costi della manodopera e agli oneri per la sicurezza. La ricorrente non ha allegato elementi indiziari di sospetta anomalia.

  • Rigettato
    Garanzia provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto

    Il Tribunale ha ritenuto che la garanzia provvisoria, pur essendo un elemento formale, possa essere sanata tramite soccorso istruttorio. L'Università ha attivato il soccorso istruttorio e la TO ID TR s.r.l. ha integrato la polizza fideiussoria, regolarizzando la prestazione con effetto retroattivo. Tale integrazione non altera la par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 263
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 263
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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