Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
GO CO & IO s.r.l., in proprio e nella qualità di impresa mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con la Idri s.p.a., e Idri s.p.a., nella qualità di impresa mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in relazione alla procedura CIG B6B596F721, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Teramo, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
TO ID TR s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande e Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione adottata nella seduta del 3 novembre 2025, oggetto della comunicazione pubblicata in data 4 novembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo ha disposto, in favore della TO ID TR s.r.l., l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, espletata ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il conseguente affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” presso la struttura denominata “Ex Manicomio S. Antonio Abate”, situata nel centro storico della città di Teramo (CUP C41E1600027001 - CIG B6B596F721);
- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, tra cui i verbali delle operazioni della procedura di gara, nei limiti dell’interesse azionato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 24 gennaio 2026:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e degli atti conosciuti a seguito del deposito documentale effettuato dalle controparti, tra cui la nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Teramo prot. n. 461 dell’8 gennaio 2026, con la quale è stato disposto il soccorso istruttorio in data successiva all’aggiudicazione della procedura in oggetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Teramo e della TO ID TR s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NN LL;
Uditi per la parte ricorrente l’avvocato Francesco Camerini e per la società controinteressata gli avvocati Roberto Colagrande e Claudio Verini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. In data 7 maggio 2025 l’Università degli Studi di Teramo (d’ora in avanti l’Università) ha pubblicato il bando della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” nel sito denominato “ex Manicomio Sant’Antonio Abate” in Teramo, per un valore stimato di euro 16.022.285,84 al netto dell’IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Hanno presentato domanda di partecipazione 35 operatori economici, di cui 34 sono stati ammessi a partecipare.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria finale, nella quale risultano collocate al primo posto, con il punteggio complessivo di 87,28, la TO ID TR s.r.l. e al secondo posto, con il punteggio complessivo di 85,82, l’associazione temporanea di imprese con mandataria la GO CO & IO s.r.l. (d’ora in avanti TI GO).
Con deliberazione adottata nella seduta del 3 novembre 2025, il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta in favore della TO ID TR s.r.l., per l’importo offerto di euro 12.071.190,16 al netto dell’IVA, con un ribasso del 24,66% sull’importo posto a base di gara.
1.1. Con ricorso notificato e depositato in data 3 dicembre 2025, l’TI GO ha domandato, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta in favore della TO ID TR s.r.l. e degli atti ad esso presupposti, per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 8 del disciplinare di gara e degli articoli 100 e 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti Codice dei contratti pubblici), nonché difetto di istruttoria, in relazione all’ammissione della società aggiudicataria, nonostante la stessa non abbia prodotto l’attestazione SOA inerente alla qualificazione necessaria, prevista a pena di esclusione, per la categoria di lavorazioni OS 30, classifica IV- bis (primo motivo);
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 19 del disciplinare di gara e difetto di istruttoria, in relazione all’attribuzione del punteggio tabellare alla società aggiudicataria per il sub criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo al possesso di una valida certificazione ISO 37001-2016 (secondo motivo);
c) violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 del disciplinare di gara e dell’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici nonché difetto di istruttoria, in relazione alla mancata esclusione dell’offerta della società aggiudicataria, siccome corredata da una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello minimo richiesto dalla lex specialis (terzo motivo);
d) violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del disciplinare di gara e degli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici, in punto di omessa dichiarazione relativa all’adozione delle misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità, conseguenti alla dichiarata violazione di norme che prevedono obblighi in materia ambientale, ovvero all’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta (quarto motivo);
e) violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 16 del disciplinare di gara e dell’articolo 94, comma terzo, del Codice dei contratti pubblici nonché difetto di istruttoria, in relazione all’omessa dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e dell’impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, giovani e donne nella percentuale richiesta dall’articolo 1, comma 4, dell’allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici (quinto motivo);
f) violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del disciplinare di gara e difetto di istruttoria, in relazione alle incongruenze, contenute nella dichiarazione resa dalla società aggiudicataria, sulle dimensioni occupazionali della propria azienda, rispetto ai dati occupazionali risultanti dalla visura camerale (sesto motivo);
g) violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del disciplinare di gara e dell’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, in relazione all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria (settimo motivo).
1.2. Hanno resistito al ricorso l’Università e la TO ID TR s.r.l.
1.3. Con motivi aggiunti notificati il 14 gennaio 2026 e depositati in data 24 gennaio 2026, l’TI GO ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 del disciplinare di gara e dell’articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, per violazione del principio della par condicio competitorum e per sviamento di potere, in relazione all’attivazione del soccorso istruttorio, nei confronti della TO ID TR s.r.l., in data successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
1.4. Con rispettive memorie depositate in data 9 febbraio 2026, l’Università e la TO ID TR s.r.l. hanno resistito anche ai motivi aggiunti.
1.5. Con ordinanza n. 35 del 13 febbraio 2026 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.6. Con ordinanza n. 974 del 18 marzo 2026 la settima sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dall’TI GO per carenza del requisito del periculum in mora .
1.7. In vista della trattazione del merito del giudizio, tutte le parti hanno depositato documenti e memorie difensive, alle quali l’TI GO e la TO ID TR s.r.l. hanno replicato.
1.8. Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In assenza dell’espressa graduazione dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover seguire un ordine logico nella trattazione delle plurime censure proposte dalla parte ricorrente, affrontando con priorità quelle volte a contestare l’ammissione alla gara della TO ID TR s.r.l. (primo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo nonché i motivi aggiunti, in relazione al quarto motivo del ricorso introduttivo), per poi proseguire con l’esame delle censure aventi ad oggetto l’offerta della società aggiudicataria (nell’ordine, terzo motivo del ricorso introduttivo e motivi aggiunti, secondo, e settimo motivo del ricorso introduttivo).
3. Con il primo motivo di ricorso l’TI GO ha contestato l’ammissione alla gara della società aggiudicataria, la quale avrebbe, invece, dovuto essere esclusa per non aver prodotto l’attestazione SOA in relazione al possesso del requisito di qualificazione necessaria per la categoria non prevalente di opere specializzate OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), classifica IV- bis (fino ad euro 3.500.000,00), idonea a garantire l’importo stimato delle lavorazioni, indicato in euro 2.825.110,99.
Nella busta contenente la documentazione amministrativa, la TO ID TR s.r.l. ha prodotto l’attestazione SOA relativa al possesso della qualificazione per la categoria di opere generali OG 11 (impianti tecnologici), classifica III- bis (fino ad euro 1.500.000,00), che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, non sarebbe sufficiente a coprire l’importo delle lavorazioni riconducibili alle categorie di opere specializzate (OS 3, OS 28 e OS 30) assorbibili nella categoria OG 11.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, di importo pari o superiore ad euro 150.000,00, postula il possesso del requisito speciale di qualificazione, da attestarsi secondo il sistema disciplinato dall’allegato II.12, articolato per categorie di opere (generali e specializzate) e per livelli di importo (classificazioni).
L’allegato II.12, per quanto di interesse nella presente fattispecie, dispone che:
a) “La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” (articolo 2, comma 2, primo periodo);
b) “per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale…dei requisiti di ordine speciale…per l’importo corrispondente alla classifica richiesta”, pari al 70 % per la categoria OS 30 (articolo 18, comma 20);
c) “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la qualifica corrispondente a quella posseduta” (articolo 18, comma 21, primo periodo);
d) “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” (articolo 30, comma 1).
3.3. Dal combinato disposto di tali disposizioni, si evince che il possesso dell’attestazione SOA per la qualificazione nella categoria di opere generali OG 11 assomma in sé le qualificazioni per le categorie specializzate in essa ricomprese, sicché l’operatore economico non è tenuto a produrre, per la partecipazione alla gara, l’attestazione di qualificazione per la singola categoria specializzata, ancorché la lex specialis l’abbia definita come categoria scorporabile a qualificazione necessaria.
L’applicazione del principio di assorbimento delle categorie specializzate in quella generale, in quanto espressione del favor partecipationis , ha portata generale ed è esclusa solo ove la lex specialis , nel rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione rispetto all’oggetto dell’appalto, esiga espressamente la produzione di una distinta attestazione SOA per ciascuna categoria specializzata.
3.4. Il punto 6 del disciplinare di gara non richiede, a proposito della prova della qualificazione degli operatori economici, la produzione di una specifica attestazione SOA per le categorie OS 3, OS 28 e OS 30, come, d’altro canto, confermato dalla stazione appaltante con il chiarimento reso in data 28 maggio 2025 al quesito 1, per cui “La categoria OG11 di classifica adeguata al bando di specie è sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate e assorbe quella per le categorie OS3, OS28 e OS30.”
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’esclusione del principio di assorbimento, richiedendo un’esplicita e motivata manifestazione di volontà da parte della stazione appaltante, non può implicitamente desumersi dalla circostanza che il punto 3 del disciplinare di gara non abbia incluso nell’oggetto dell’appalto la categoria generale OG 11, ma solo le categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30, indicate come categorie scorporabili a qualificazione necessaria.
3.5. Pertanto, in applicazione del principio di assorbimento, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che l’attestazione di qualificazione per la categoria OG 11, prodotta dalla TO ID TR s.r.l., fosse idonea e sufficiente a dimostrare il possesso della qualificazione necessaria richiesta per la categoria OS 30.
3.6. La TO ID TR s.r.l. possiede, altresì, anche la classificazione adeguata, corrispondente al livello III- bis (fino ad euro 1.500.000,00), per le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS 30, per la quale il disciplinare di gara richiede la classifica IV- bis (fino ad euro 3.500.000,00), adeguata al valore complessivo delle lavorazioni (indicato in euro 2.825.110,39).
Dal documento di gara unico europeo (DGUE) presentato dalla società aggiudicataria risulta, infatti, che la stessa ha inteso subappaltare una quota pari all’80% dell’importo contrattuale per le lavorazioni scorporabili appartenenti alla categoria OG 11, riservandosi l’esecuzione della restante quota, pari al 20%.
Pertanto, l’importo di euro 1.500.000,00 previsto per il livello di classifica III- bis, certificato per la categoria generale OG 11, è idoneo a consentire alla TO ID TR s.r.l. la partecipazione e l’esecuzione delle opere di cui alla categoria specializzata OS 30, per la quota del 20% dell’importo contrattuale (il 20% di euro 2.825.110,39 è pari ad euro 565.022,07).
3.7. A seguito della dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE della TO ID TR s.r.l., l’attestazione di qualificazione per la categoria OG 11, classifica III- bis, è stata, perciò, correttamente ritenuta idonea a coprire la somma dell’importo contrattuale della categoria specializzata OS 30.
3.8. A tal proposito, sia l’Università che la TO ID TR s.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità della censura formulata per la prima volta dall’TI GO nella memoria depositata in data 9 febbraio 2026 e non notificata alle altri parti, avente ad oggetto la mancata specificazione nel DGUE dell’intenzione di ricorrere al subappalto necessario, ossia a quella particolare tipologia di subappalto che l’operatore economico qualificato esclusivamente per la categoria prevalente, ma non per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, può utilizzare per partecipare alla gara e dimostrare il possesso del requisito di qualificazione per l’importo totale delle prestazioni (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9).
In assenza dell’accettazione del contraddittorio su una questione nuova, contenuta in un atto processuale non notificato alle altre parti e non specificata quale autonomo motivo di ricorso, il Collegio deve, dunque, ometterne la trattazione.
4. Con il quarto motivo di ricorso l’TI GO ha censurato la mancata esclusione dalla gara della società aggiudicataria, la quale, pur avendo dichiarato nel DGUE di essere incorsa in una violazione degli obblighi in materia ambientale, non ha, tuttavia, dichiarato di aver adottato, ovvero di essere nell’impossibilità di adottare, le misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La TO ID TR s.r.l. ha puntualmente dichiarato nel DGUE, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice degli appalti pubblici, di aver violato gli obblighi in materia ambientale e di non aver adottato, in conseguenza del versamento dell’oblazione con la quale è stato definito il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale dell’Aquila, misure di autodisciplina o di self cleaning .
4.3. Il reato ambientale commesso da un soggetto inserito nella compagine societaria e dichiarato estinto per oblazione, in via definitiva, prima della partecipazione alla gara dell’operatore economico, invero, non determina l’obbligo di dichiarare l’avvenuta adozione delle c.d. misure di self cleaning ovvero le cause per cui le stesse non sono state ancora adottate , essendo rimessa alla stazione appaltante la concreta valutazione della gravità della violazione degli obblighi in materia ambientale dichiarata dal concorrente, ai fini dell’accertamento della causa di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.
4.4. A seguito della notificazione del ricorso, l’Università, con nota prot. n. 461 dell’8 gennaio 2026, ha invitato la società aggiudicataria a produrre “copia della sentenza e della documentazione rilevante, afferente alla dichiarazione contenuta nella parte 3 lettera c) del DGUE…in ordine all’ammissione all’oblazione concessa dal Tribunale penale di L’Aquila nel procedimento n…RGNR”.
In data 12 gennaio 2026 la società aggiudicataria ha inviato all’Università la sentenza e la copia dei verbali di udienza, dai quali si evince che il reato contravvenzionale è stato dichiarato estinto per oblazione, in via definitiva, in data antecedente alla partecipazione alla gara (31 gennaio 2025).
La società aggiudicataria non aveva alcun obbligo di adottare, a fronte dell’intervenuta estinzione del reato ambientale, alcuna misura di self cleaning , che, infatti, l’Amministrazione non ha richiesto né ritenuto necessaria per valutare affidabile il contraente.
4.5. Al fine di procedere alla contestuale disamina di tutte le questioni afferenti alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, il Collegio ritiene di dover affrontare, in questa sede, anche l’unica censura contenuta nei motivi aggiunti depositati in data 24 febbraio 2026, per mezzo della quale l’TI GO ha contestato l’attivazione del soccorso istruttorio successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, in relazione sia all’integrazione documentale afferente alla dichiarazione resa dalla società aggiudicataria nella parte 3, lettera c), del DGUE, che alla regolarizzazione della garanzia provvisoria, parimenti censurata con il terzo motivo del ricorso introduttivo.
4.6. Anche la censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti è infondata.
4.7. L’articolo 101, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici delinea la fattispecie del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo, per cui è consentita la produzione ex novo e l’integrazione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, di ogni elemento mancante della documentazione amministrativa trasmessa alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione o con il DGUE, ad esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
La ratio del soccorso istruttorio integrativo è quella di evitare esclusioni sproporzionate rispetto alla natura della carenza riscontrata, per cui deve essere consentito il recupero, in termini essenzialmente quantitativi, delle carenze della documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara, con esclusione, al fine di preservare la par condicio dei concorrenti, della documentazione che riguarda i profili tecnici ed economici dell’offerta.
4.8. In un’ottica sostanzialistica ispirata ai principi del risultato, della fiducia e della buona fede, la giurisprudenza, al fine di superare interpretazioni eccessivamente formalistiche che fungono da ostacolo all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico che abbia formulato la migliore offerta e che, perciò, garantisce il risultato migliore per l’amministrazione, ha ammesso l’esperibilità del soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione della gara e a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente (c.d. soccorso istruttorio processuale), a condizione che venga rispettata la par condicio tra i partecipanti (Consiglio di Stato, sezione V, 21 agosto 2023, n. 7870).
4.9. L’Università ha, perciò, correttamente esperito il soccorso istruttorio processuale per verificare la fondatezza della censura formulata nel ricorso dall’TI GO, avente ad oggetto l’incompletezza documentale di una dichiarazione resa nel DGUE dalla società aggiudicataria.
5. Il Collegio, a questo punto, ritiene di dover procedere alla trattazione congiunta del quinto e del sesto motivo di ricorso, con i quali l’TI GO ha censurato la violazione, da parte della società aggiudicataria, degli obblighi dichiarativi previsti dai punti 9, 16 e 17 del disciplinare di gara, in particolare di quelli relativi:
a) ai dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
b) all’impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, giovani e donne nella percentuale richiesta dall’articolo 1, comma 4, allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici;
f) alle dimensioni occupazionali della propria azienda.
5.1. Entrambi i motivi sono infondati.
5.2. Il Collegio non condivide la tesi prospettata dalla parte ricorrente, per cui all’omessa dichiarazione dei dati identificativi riportati sub a) e degli impegni assunzionali indicati sub b) conseguirebbe l’automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’inciso contenuto nell’articolo 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione dei dati identificativi dei soggetti societari non richiede neppure l’attivazione del soccorso istruttorio integrativo di cui alla lettera a), in quanto l’omissione dichiarativa ha ad oggetto documenti direttamente ed agevolmente acquisibili dalla stazione appaltante mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
Nondimeno, l’Università, con nota del 26 novembre 2025, ha ritenuto, ad abundantiam , di esperire il soccorso istruttorio procedimentale integrativo, ancorché successivo all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
5.3. Nessuna omissione è, invece, riscontrabile nella domanda di partecipazione presentata dalla TO ID TR s.r.l., in relazione alle dichiarazioni di impegno assunzionale, atteso che essa contiene l’espressa dichiarazione di impegno a “rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.
Osserva il Collegio che la lex specialis qualifica il predetto obbligo assunzionale come condizione di esecuzione del contratto, per cui l’omessa dichiarazione di impegno richiesta al concorrente non sarebbe, comunque, idonea a giustificarne l’esclusione dalla gara.
5.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la TO MI TR s.r.l. non ha reso dichiarazioni non veritiere in relazione alle dimensioni dell’impresa.
Nessuna discrasia è, infatti riscontrabile tra il numero di dipendenti dichiarato nel DGUE e quello dichiarato nella domanda di partecipazione, atteso che le due dichiarazioni hanno oggetti differenti: la dichiarazione resa nel DGUE ha, infatti, ad oggetto il numero di tutti i dipendenti della società, mentre la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione ha ad oggetto il numero dei dipendenti computabili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo assunzionale dei lavoratori disabili, imposto ai datori di lavoro pubblici e privati, la cui osservanza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è esclusa, per i datori di lavoro del settore edile, “per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.
La parte ricorrente non ha, d’altro canto, allegato elementi dai quali ritrarre che la TO ID TR s.r.l. conti un numero di dipendenti, non addetti al cantiere e ai trasporti, superiore a quello dichiarato, per cui deve ritenersi che la società aggiudicataria abbia correttamente reso la dichiarazione indicata nella domanda di partecipazione come “opzione 3”.
6. Con il terzo motivo di ricorso l’TI GO ha contestato la mancata esclusione dell’offerta della società aggiudicataria, per averla corredata di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello minimo richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis .
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Il punto 10 del disciplinare di gara dispone che l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione, pari all’1% del valore complessivo dell’appalto, ossia ad euro 489.000,00, alla quale si applicano “le disposizioni e le riduzioni di cui all’articolo 106 del Codice”.
L’articolo 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici individua le riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria indicata dalla stazione appaltante (30% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000; 50% per le micro, piccole e medie imprese; 10% per la presentazione di una fideiussione gestita in via telematica; fino al 20% per il possesso delle certificazioni e dei marchi di cui all’allegato II.13, individuati, insieme all’importo della riduzione, nei documenti di gara iniziali).
6.3. La parte ricorrente sostiene che la TO ID TR s.r.l. avrebbe potuto applicare all’importo minimo della cauzione provvisoria esclusivamente la riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese, ma non anche quella cumulativa prevista per il possesso delle certificazioni e dei marchi di cui all’allegato II.13, dal momento che la lex specialis non individua né i marchi e le certificazioni che i concorrenti devono possedere né la percentuale di riduzione da applicare.
6.4. La TO ID TR s.r.l. sostiene, invece, che il rinvio effettuato dal punto 10 del disciplinare di gara all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, in attuazione del principio del favor partecipationis , consentirebbe la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria nella misura massima del 20%, a fronte del possesso di qualsivoglia certificazione o marchio previsti dall’allegato II.13.
6.5. Nondimeno, l’esegesi del punto 10 del disciplinare di gara si rivela superflua, alla luce della sopravvenuta attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Università, la quale, con nota prot. n. 461 dell’8 gennaio 2026, ha invitato la società aggiudicataria, “in ottica massimamente prudenziale”, a integrare la polizza fideiussoria “fino a concorrenza dell’importo totale garantito che non deve risultare inferiore ad euro 244.500,00, con decorrenza degli effetti e durata coincidenti con quelli della polizza già presentata in gara”.
In data 9 gennaio 2026 la TO ID TR s.r.l. ha provveduto ad integrare la fideiussione per l’importo richiesto dalla stazione appaltante (calcolato applicando all’importo minimo indicato dalla lex specialis, pari ad euro 489.000,00, la sola riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese) ed ha, perciò, regolarizzato la prestazione della garanzia provvisoria con effetto retroattivo.
6.6. La garanzia provvisoria costituisce un elemento essenziale posto a corredo dell’offerta, in quanto assolve alla duplice funzione di evidenziare la serietà e l’affidabilità dell’offerta e di preservare la stazione appaltante dal rischio della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario (Consiglio di Stato, sezione V, 11 marzo 2025, n. 1985).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la garanzia provvisoria rappresenta un elemento formale dell’offerta, le cui criticità sono sanabili mediante il ricorso al soccorso istruttorio ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 3 agosto 2021, 5710; 4 dicembre 2019, n. 8296).
6.7. L’articolo 101, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici consente la sanatoria della mancata presentazione della garanzia provvisoria solo “mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”, permettendo, in tal modo, al concorrente di rimediare ad un mero errore materiale nel deposito documentale.
La giurisprudenza ha, da tempo, distinto la fattispecie più grave della mancata presentazione della garanzia provvisoria, espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, da quella, meno grave, della presentazione di una garanzia provvisoria invalida o irregolare, esigendo solo per l’integrazione della prima il deposito di documentazione di data certa anteriore alla scadenza del termine di partecipazione ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2020, n. 399).
Tale distinzione è stata recepita dalla nuova disciplina codicistica del soccorso istruttorio, la quale deve essere interpretata alla luce del principio del risultato enunciato dall’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, al fine evitare che un’applicazione eccessivamente formalistica della lex specialis si risolva in un inutile sacrificio della qualità delle offerte in competizione.
La garanzia provvisoria di importo insufficiente può essere, perciò, regolarizzata mediante il ricorso al soccorso istruttorio c.d. sanante, disciplinato dall’articolo 101, comma 1, lettera b), il quale non richiede che la regolarizzazione debba avvenire mediante il deposito di documentazione formatasi anteriormente al termine fissato per la presentazione delle offerte e fissa, quali unici limiti alla sanatoria, le “omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente” e la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica in senso sostanziale.
L’integrazione dell’importo della polizza fideiussoria intestata alla società aggiudicataria, ad essa richiesta dalla stazione appaltante “in ottica massimamente prudenziale” e dalla stessa prontamente eseguita, non è, pertanto, idonea ad alterare la par condicio competitorum, anche in considerazione della dimostrazione della serietà e dell’affidabilità dell’offerta presentata dalla TO ID TR s.r.l., a seguito della sopravvenuta prestazione delle garanzie definitive e della sottoscrizione del contratto.
6.8. Per esigenze di economia processuale, il Collegio rinvia alle argomentazioni contenute nel precedente paragrafo 4.8 per affermare l’infondatezza della censura formulata nei motivi aggiunti, con la quale l’TI GO ha contestato l’attivazione del soccorso istruttorio procedimentale successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, anche con riferimento alla regolarizzazione della garanzia provvisoria prodotta dalla società aggiudicataria.
7. Con il secondo motivo di ricorso l’TI GO ha contestato l’attribuzione del punteggio tabellare di 5 punti all’offerta tecnica della società aggiudicataria, per il sub criterio di valutazione indicato al punto 17.4 del disciplinare di gara, relativo al possesso delle certificazioni SA 8001 (recte, SA 8000), ISO 37001:2016 e PDR 125.
La parte ricorrente afferma che la fondatezza del secondo motivo di ricorso e la conseguente sottrazione di 5 punti al punteggio complessivo attribuito alla società aggiudicataria le consentirebbero di collocarsi al primo posto della graduatoria e di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto (la differenza di punteggio con la società aggiudicataria ammonta, infatti, a 1,46 punti).
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente ritenuto valido il certificato ISO 37001:2016 n. 913 AB del 22 maggio 2025, prodotto dalla società aggiudicataria e rilasciatole dall’organismo certificatore greco TQA ( Total Q Arm ltd), in quanto tele organismo certificatore si è avvalso dell’ente nazionale di accreditamento ( SY - Ellenic Accreditation System ) che, all’epoca, non aveva ancora ottenuto il riconoscimento internazionale per la certificazione della norma ISO 37001.
A dimostrazione di quanto affermato, la parte ricorrente produce uno screenshot del sito ufficiale dell’IAF ( International Accreditation Forum ), dal quale risulta che, alla data di emissione del certificato rilasciato alla TO ID TR s.r.l. (22 maggio 2025), l’ente di accreditamento ellenico SY ancora non beneficiava del riconoscimento internazionale per lo standard ISO 37001, conseguito solo a decorrere dall’1 agosto 2025, ossia in data successiva anche al termine di presentazione delle offerte (20 giugno 2025).
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. Il disciplinare di gara (punti 17 e 18) specifica, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il possesso di una valida certificazione per la norma ISO 37001:2016.
Nel verbale n. 4 dell’1 ottobre 2025 la commissione giudicatrice ha specificato che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il predetto criterio, avrebbe ritenuto non valida la “certificazione ISO 37001 (Anticorruzione) emessa da Organismi non accreditati (per l’emissione di certificazione per tale norma) da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA o Enti aderenti agli accordi EA MLA”.
7.3. La circostanza dedotta dalla parte ricorrente, per cui l’SY avrebbe beneficiato del riconoscimento internazionale per lo standard ISO 37001, per quanto riguarda gli accordi IAF MLA, solo a decorrere dall’1 agosto 2025, si riferisce, invero, alla norma ISO 37001 aggiornata alla versione del 2025 e non spiega effetti sulla validità delle certificazioni rilasciate per lo standard ISO 37001:2016.
7.4. In ogni caso, in disparte le questioni sollevate dalla parte ricorrente in relazione alla data di adesione dell’SY agli accordi IAF MLA, l’organismo TQA risulta accreditato, a far data dal 17 giugno 2020, per la certificazione ISO 37001, dall’ente ellenico SY, il quale ha sottoscritto l’accordo multilaterale di mutuo riconoscimento predisposto dall’EA ( European cooperation for Accreditation ), per cui la certificazione per la norma ISO 37001:2016 rilasciata alla società aggiudicataria dalla TQA, in virtù del predetto accordo di mutuo riconoscimento, deve ritenersi valida anche in Italia.
Nel verbale n. 4 la commissione giudicatrice ha, infatti, specificato che avrebbe ritenuto valide anche le certificazioni ISO 37001 rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali aderenti agli accordi EA MLA.
7.5. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per cui la commissione giudicatrice, richiamando il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2022, si sarebbe vincolata a riconoscere la validità delle sole certificazioni rilasciate dagli enti di certificazione accreditati da organismi nazionali aderenti agli accordi IAF MLA, si pone in contrasto sia con il contenuto del verbale n. 4 della commissione giudicatrice, il quale riconosce espressamente la rilevanza dell’adesione degli enti di accreditamento agli accordi EA MLA, sia con il principio di equivalenza delle certificazioni di qualità, il quale impone alle stazioni appaltanti di accettare certificazioni di qualità equivalenti emesse da organismi diversi da quelli indicati, purché garantiscano standard qualitativi conformi alla norma.
7.6. Osserva il Collegio che la certificazione delle caratteristiche oggettive riconducibili a un determinato standard non ha natura costitutiva del requisito qualitativo certificato, per cui la commissione giudicatrice, sulla scorta della certificazione ISO 37001:2016 allegata all’offerta tecnica della TO ID s.r.l., ha correttamente attribuito il punteggio per il rispetto dello standard di prevenzione, individuazione e gestione delle situazioni di corruzione.
8. Con il settimo motivo di ricorso l’TI GO ha dedotto la violazione degli articoli 110 del Codice dei contratti pubblici e del punto 23 del disciplinare di gara, in relazione all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta della società aggiudicataria.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. L’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Il punto 23 del disciplinare di gara prevede che “Si applica l’art. 110 del d.lgs 36/2023. Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultano tali ai sensi di legge” e di seguito disciplina il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, nel rispetto del contraddittorio procedimentale imposto dalla fonte primaria.
8.3. Il Collegio non condivide la tesi della parte ricorrente, per cui l’omessa specificazione, nella lex specialis, degli elementi in base ai quali individuare la soglia di anomalia delle offerte avrebbe imposto alla stazione appaltante di utilizzare i criteri indicati dall’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in particolare quello della soglia dei quattro quinti dei punteggi massimi previsti dal bando di gara in relazione al prezzo e agli altri elementi di valutazione, e, una volta accertato il superamento di detta soglia, di verificare la congruità dell’offerta della TO ID e TR s.r.l.
A tal proposito, il Collegio osserva che la nuova disciplina introdotta dall’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici segna un significativo cambio di passo rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non più applicabile ratione temporis alla procedura di affidamento in oggetto.
8.4. La nuova disciplina dell’anomalia dell’offerta, al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, ha invero rimesso alla discrezionalità delle stesse l’individuazione del sistema di anomalia delle offerte, anche al fine di valorizzare la specificità di ciascun appalto.
Inoltre, la scelta di espungere dalla norma ogni riferimento ad una soglia di anomalia dell’offerta predeterminata - che la parte ricorrente pretenderebbe di reintrodurre per colmare il denunciato mancato esercizio della discrezionalità da parte della stazione appaltante - si rivela coerente con il c.d. divieto di gold plating , ossia con il divieto, per gli Stati Membri, di prevedere un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalle direttive europee per la tutela della concorrenza (Corte Costituzionale, 5 maggio 2020, n. 100).
L’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici non prevede, infatti, l’obbligo per gli Stati Membri di predeterminare le soglie per effettuare la verifica di anomalia delle offerte.
8.5. A parere del Collegio, la lex specialis non ha, comunque, omesso di indicare gli elementi in base ai quali sarebbe stata individuata l’anomalia delle offerte.
La stazione appaltante avrebbe certamente potuto individuare tali elementi mediante il rinvio ai criteri contenuti nell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero mediante l’indicazione di nuovi e peculiari criteri, maggiormente aderenti alla specificità dell’affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento, ma ciò non è avvenuto.
Nondimeno, la stazione appaltante ha ritenuto di individuare gli elementi in base ai quali ritenere le offerte anormalmente basse, mediante il rinvio all’articolo 110 e a tutte le altre disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (tale è il senso compiuto da attribuirsi verosimilmente alla locuzione “ai sensi di legge”), ritenendo di dover prestare una particolare attenzione al rispetto dei “costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, espressamente richiamati mediante il riferimento contenuto nell’articolo 110, comma 1, all’articolo 108, comma 9.
8.6. La parte ricorrente non ha, d’altro canto, allegato specifici elementi indiziari di sospetta anomalia dell’offerta della TO ID TR s.r.l., quali, ad esempio, il mancato rispetto dei costi minimi o un ribasso eccessivo non tanto rispetto all’importo posto a base di gara (elemento che caratterizza normalmente le migliori offerte economiche) quanto rispetto alla media dei ribassi offerti dagli altri concorrenti, tali da rendere abnorme la valutazione tecnico discrezionale effettuata dalla stazione appaltante sulla non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e da giustificare il sindacato giurisdizionale su tale valutazione.
9. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore delle altre parti, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori, di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori in favore dell’Università degli Studi di Teramo ed euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori in favore della TO ID TR s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA SE, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | MA SE |
IL SEGRETARIO