Art. 22.
Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianita'.
I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:
1) decorati al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra;
3) feriti in combattimento;
4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano gia' goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto. La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.
La preferenza di cui ai precedenti commi e' riconosciuta
nell'ambito del singolo scrutinio e non puo' avere effetto nei confronti dei promovibili gia' compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.
Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianita'.
I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:
1) decorati al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra;
3) feriti in combattimento;
4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano gia' goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto. La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.
La preferenza di cui ai precedenti commi e' riconosciuta
nell'ambito del singolo scrutinio e non puo' avere effetto nei confronti dei promovibili gia' compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.