Art. 12.
Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei delitti preveduti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge soggiace alle pene dagli stessi articoli stabilite, anche se non si trova nel territorio del Regno.
Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei delitti preveduti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge soggiace alle pene dagli stessi articoli stabilite, anche se non si trova nel territorio del Regno.