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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1689 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 1689 / 2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ( , NATO A SILANDRO (BZ) 31/08/1971 CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
ANNARESIA COPPOLA RICORRENTE E
) NATA A VITERBO IL 07/02/1971 CON L'AVV. ROSITA Controparte_1 C.F._2
PONTICIELLO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. , ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con la Sig.ra in data 02/08/2007 in Viterbo Controparte_1 atto ritualmente iscritto presso l'Ufficio stato civ , parte II, serie A, anno 2007, dando atto nel ricorso introduttivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 ed avanzando specifiche richiede di merito con riguardo alle ulteriori questioni legate alla domanda principale.
Si costituiva ritualmente parte resistente la quale nulla eccepiva in ordine alla richiesta di divorzio, opponendosi, invece, alle ulteriori avverse richieste, avanzando anch'essa specifiche richieste che saranno oggetto di valutazione nel prosieguo del giudizio.
Nel corso del processo, dopo la prima udienza di comparizione, richiesta l'emissione di sentenza sullo status e precisate le conclusioni, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione a seguito della negoziazione assistita tra le parti con nulla osta del PM del 24.7.2019. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio contratto tra Parte_1
NATO A SILANDRO (BZ) 31/08/1971 E NATA A VITERBO IL 07/02/1971 in Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato in Viterbo il 02/08/2007, atto ritualmente iscritto presso l'Ufficio stato civile di Viterbo al n.15, parte II, serie A, anno 2007, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese;
3. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni;
preso atto che le rispettive (ed ulteriori) richieste avanzate dalle parti (anticipazione dell'udienza istruttoria già fissata e determinazioni in merito alla permanenza del contributo stabilito in sede di separazione) non possono essere accolti;
ciò considerando, quanto alla richiesta del ricorrente, l'attuale ruolo del magistrato e l'assenza di condizioni di urgenza anche considerando l'assenza di prole;
dall'altro, quanto alla istanza di parte resistente, la irritualità dell'istanza esulando dal presente giudizio ogni valutazione in merito ai provvedimento già assunti nel corso della separazione personale
P.Q.M.
Conferma l' udienza del 9.10.2025 davanti al dr. Eugenio Maria Turco per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Rigetta ogni altra richiesta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 26.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 1689 / 2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ( , NATO A SILANDRO (BZ) 31/08/1971 CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
ANNARESIA COPPOLA RICORRENTE E
) NATA A VITERBO IL 07/02/1971 CON L'AVV. ROSITA Controparte_1 C.F._2
PONTICIELLO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. , ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con la Sig.ra in data 02/08/2007 in Viterbo Controparte_1 atto ritualmente iscritto presso l'Ufficio stato civ , parte II, serie A, anno 2007, dando atto nel ricorso introduttivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 ed avanzando specifiche richiede di merito con riguardo alle ulteriori questioni legate alla domanda principale.
Si costituiva ritualmente parte resistente la quale nulla eccepiva in ordine alla richiesta di divorzio, opponendosi, invece, alle ulteriori avverse richieste, avanzando anch'essa specifiche richieste che saranno oggetto di valutazione nel prosieguo del giudizio.
Nel corso del processo, dopo la prima udienza di comparizione, richiesta l'emissione di sentenza sullo status e precisate le conclusioni, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione a seguito della negoziazione assistita tra le parti con nulla osta del PM del 24.7.2019. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio contratto tra Parte_1
NATO A SILANDRO (BZ) 31/08/1971 E NATA A VITERBO IL 07/02/1971 in Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato in Viterbo il 02/08/2007, atto ritualmente iscritto presso l'Ufficio stato civile di Viterbo al n.15, parte II, serie A, anno 2007, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese;
3. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni;
preso atto che le rispettive (ed ulteriori) richieste avanzate dalle parti (anticipazione dell'udienza istruttoria già fissata e determinazioni in merito alla permanenza del contributo stabilito in sede di separazione) non possono essere accolti;
ciò considerando, quanto alla richiesta del ricorrente, l'attuale ruolo del magistrato e l'assenza di condizioni di urgenza anche considerando l'assenza di prole;
dall'altro, quanto alla istanza di parte resistente, la irritualità dell'istanza esulando dal presente giudizio ogni valutazione in merito ai provvedimento già assunti nel corso della separazione personale
P.Q.M.
Conferma l' udienza del 9.10.2025 davanti al dr. Eugenio Maria Turco per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Rigetta ogni altra richiesta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 26.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco