Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1494
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La Corte ha ritenuto provata l'intollerabilità della convivenza sulla base degli scritti difensivi, della decisione e progettualità di vivere separati e della cessazione della convivenza, confermando la comune volontà delle parti di non considerarsi più marito e moglie.

  • Accolto
    Accordo congiunto sull'affidamento e collocamento dei figli

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Accolto
    Accordo sull'assegnazione della casa familiare

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Accolto
    Accordo sul contributo al mantenimento dei figli

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Accolto
    Accordo sulla divisione delle spese straordinarie

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Rigettato
    Rinuncia al mantenimento reciproco

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Accolto
    Cessione quota società Edac Perugia Srl

    Le condizioni concordate sono state trasfuse in sentenza in quanto coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.

  • Accolto
    Compensazione delle spese legali

    Attesi la natura e l'esito della controversia, nonché l'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1494
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 1494
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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