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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
LO LI Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1502/2025 pendente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 e difeso dall'avv. LORELLA MERCANTI del Foro di Perugia (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Email_1 Perugia, via Campo di Marte n. 8/B RICORRENTE
E
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. DELIA ADRIANI, del Foro di Perugia (pec: , ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via Volte della Pace n. 9.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 4.12.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio civile in Perugia, in data Parte_1 CP_1 07.07.2012, (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2012, al n. 93, parte 1, Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli il 19.07.2005, il 27.7.2010 e l'8.12.2012. Con ricorso del Per_1 Per_2 Per_3 23.04.2025 il sig. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge, sostenendo Parte_1 che da tempo la coppia non ha più un'unione affettiva e sentimentale. Ha esposto che il nucleo familiare ha vissuto nell'appartamento sito in Perugia, strada Cimitero S. Marco n. 1/C di proprietà della resistente all'80% e del ricorrente al 20%, gravato da mutuo ipotecario a tasso variabile di euro 860 mensili, pagato da un conto cointestato ai coniugi;
che la sig. è stata titolare della soc. CP_1 Cabina di regia s.a.s. di cui è stato titolare anche il coniuge al 20%, sciolta in data 15.4.2025; che il ricorrente lavora per la soc. Edac Perugia S.r.l. della quale è socio al 95% e la coniuge per il restante 5%; che il ricorrente è proprietario al 50% con sua sorella di due monolocali situati in Perugia;
che la resistente ha iniziato una nuova attività lavorativa nel corso del 2024; che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che la famiglia beneficia dell'assegno unico universale per la prole a carico per euro 313 mensili, versati sul conto cointestato ai coniugi;
che il ricorrente è altresì proprietario di un autoveicolo e due motocicli, mentre la resistente è proprietaria di un autoveicolo. Quanto ai figli, ha riferito che hanno buoni rapporti con entrambi i genitori, i quali li gestiscono in modo condiviso, con tempistiche paritarie;
che i coniugi sono concordi nel far rimanere la sig.ra CP_1 nella casa familiare, mentre il sig. ha reperito immobile in locazione idoneo ad ospitarlo Parte_1 insieme ai figli con canone di locazione di circa euro 1.000 mensili, oltre spese condominiali e utenze. Ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso e paritario delle due figlie minorenni e collocate presso ciascun genitore secondo il Per_2 Per_3 seguente schema: domenica e lunedì con un genitore, martedì e mercoledì con l'altro; giovedì, venerdì e sabato con il primo genitore e così di seguito a settimane alterne, salvo diverso accordo;
almeno 7 giorni continuativi con ciascuno dei genitori nel periodo estivo e festività alternate tra i genitori;
assegnazione della casa familiare alla madre, con accollo delle rate di mutuo residue, delle spese e delle utenze alla medesima;
mantenimento diretto della prole con divisione al 50% delle spese straordinarie;
percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della madre.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa depositata il CP_1 24.10.2025, dando atto del raggiungimento di un accordo con il coniuge sulle questioni pendenti, allegando istanza ex art. 127 ter c.p.c e conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti del seguente tenore:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi ed dando ordine CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di effettuare la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i Per_2 Persona_4 genitori, con collocamento presso ciascun genitore a settimane alterne, come segue: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì sabato e domenica con la madre, lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre e così di seguito, salvo diverso accordo che potrebbe in un successivo momento vedere le figlie stare a settimane complete alterne;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. I genitori restano entrambi investiti della comune responsabilità e pertanto si impegnano a collaborare nelle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, da assumere di comune accordo tra di loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle medesime. 3) Disporre che durante la stagione estiva le minori potranno trascorrere pagina 2 di 4 sette giorni con ciascun genitore e trascorreranno le festività natalizie e pasquali e comunque i giorni di vacanza scolastica alternando le giornate festive nell'ottica di mantenere l'equilibrio di frequentazione con entrambi i genitori. 4) Il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente
continuerà a vivere presso l'abitazione materna, salvo sua diversa determinazione. 5) La casa Per_1 familiare sita in Perugia, Str. Cimitero 1/c, rimane assegnata alla ORa che continuerà a CP_1 sostenere le rate di mutuo per intero, nonché le spese per tutte le utenze;
il OR dal mese Parte_1 di agosto 2025 si è già trasferito in altro immobile, sito in Perugia, via Bontempi n.17, condotto in locazione con un canone mensile di euro 810,00 al mese oltre a spese condominiali pari ad € 90,00 al mese e relative utenze;
le spese pregresse relative alla abitazione familiare (Tia ed utenze arretrate) saranno corrisposte dalle parti al 50%. I mobili e gli utensili di proprietà esclusiva del Sig. e Parte_1 quelli acquistati in costanza di matrimonio resteranno in uso della sig.ra nell'abitazione CP_1 familiare, salvo la consegna di alcuni a richiesta del Sig. . 6) Il OR si obbliga a Parte_1 Parte_1 versare alla ORa a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed entro il CP_1 Per_3 Per_2 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro 300,00 per ciascuna figlia), mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla Sig.ra Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo le variazioni CP_1 ISTAT con decorrenza da dicembre 2026. 7) Il OR si obbliga a versare alla ORa Parte_1 la soma di Euro 400,00 per il contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di CP_1 Per_1 ogni mese, mediante bonifico bancario, che diventeranno Euro 300,00 quando lo stesso frequenterà in modo paritario anche l'abitazione paterna. 8) L'assegno unico per tutti e tre i figli sarà integralmente percepito dalla ORa 9) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse CP_1 dei figli – da intendersi quelle espressamente indicate nel Protocollo d'Intesa in materia di diritto di famiglia del 26.05.2026 adottato dal Tribunale di Perugia – e che verranno preventivamente concordate tra le parti, saranno divise al 50% tra i genitori secondo le modalità stabilite nel protocollo citato. Si ritengono già concordate le spese per la terapia psicologica e psichiatrica del figlio . 10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano Per_1 ad ogni forma di mantenimento reciproco: la ORa attualmente ha un contratto di prestazione CP_1 di servizi con la società Sterling s.p.a. sino al mese di dicembre 2025 per un valore complessivo di Euro 24.000,00 ed un contratto di consulenza in materia di comunicazione con la società Edac Perugia s.r.l., che il sig. , in qualità di amministratore unico di detta società, si impegna a Parte_1 formalizzare entro il corrente mese di ottobre, per l'importo di euro 850,00 mensili, per la durata di due anni. 11) Le parti concordano che a titolo di riequilibrio della situazione patrimoniale conseguente alla separazione ed in funzione solutorio-compensativa della crisi coniugale, la ORa si obbliga a trasferire a titolo gratuito al OR , che accetta, la CP_1 Parte_1 sua quota pari al 5% del capitale sociale della società Edac Perugia Srl e del valore di euro 3.000,00 con tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi entro 60 giorni dalla sentenza di omologa della separazione. Detta cessione sarà finalizzata all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente accordo, diretti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati alla separazione coniugale. Le spese notarili della cessione saranno a carico del OR . 12) Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Parte_1
filiale di Perugia entro la fine del corrente anno. 13) Le spese legali sono interamente CP_2 compensate tra le parti e i rispettivi legali sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale”.
All'udienza del 4.12.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata rimessa al Collegio per la decisione previo deposito di note di trattazione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una pagina 3 di 4 specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il contenuto degli scritti difensivi, il fatto che i coniugi abbiano già da tempo deciso e progettato di vivere separati e che la convivenza sia già cessata sono elementi che lasciano emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesto da entrambe le parti.
3. Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza, apparendo coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito della controversia, nonché l'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.02.1974, e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 in Perugia, in data 7.07.2012 (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2012, al n. 93, parte 1, Ufficio 1).
2) Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e segnatamente alle conclusioni congiunte del 24.10.2025 sottoscritte dai coniugi, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Perugia, 19.12. 2025 Il Presidente est.
LO LI
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
LO LI Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1502/2025 pendente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 e difeso dall'avv. LORELLA MERCANTI del Foro di Perugia (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Email_1 Perugia, via Campo di Marte n. 8/B RICORRENTE
E
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. DELIA ADRIANI, del Foro di Perugia (pec: , ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via Volte della Pace n. 9.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 4.12.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio civile in Perugia, in data Parte_1 CP_1 07.07.2012, (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2012, al n. 93, parte 1, Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli il 19.07.2005, il 27.7.2010 e l'8.12.2012. Con ricorso del Per_1 Per_2 Per_3 23.04.2025 il sig. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge, sostenendo Parte_1 che da tempo la coppia non ha più un'unione affettiva e sentimentale. Ha esposto che il nucleo familiare ha vissuto nell'appartamento sito in Perugia, strada Cimitero S. Marco n. 1/C di proprietà della resistente all'80% e del ricorrente al 20%, gravato da mutuo ipotecario a tasso variabile di euro 860 mensili, pagato da un conto cointestato ai coniugi;
che la sig. è stata titolare della soc. CP_1 Cabina di regia s.a.s. di cui è stato titolare anche il coniuge al 20%, sciolta in data 15.4.2025; che il ricorrente lavora per la soc. Edac Perugia S.r.l. della quale è socio al 95% e la coniuge per il restante 5%; che il ricorrente è proprietario al 50% con sua sorella di due monolocali situati in Perugia;
che la resistente ha iniziato una nuova attività lavorativa nel corso del 2024; che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che la famiglia beneficia dell'assegno unico universale per la prole a carico per euro 313 mensili, versati sul conto cointestato ai coniugi;
che il ricorrente è altresì proprietario di un autoveicolo e due motocicli, mentre la resistente è proprietaria di un autoveicolo. Quanto ai figli, ha riferito che hanno buoni rapporti con entrambi i genitori, i quali li gestiscono in modo condiviso, con tempistiche paritarie;
che i coniugi sono concordi nel far rimanere la sig.ra CP_1 nella casa familiare, mentre il sig. ha reperito immobile in locazione idoneo ad ospitarlo Parte_1 insieme ai figli con canone di locazione di circa euro 1.000 mensili, oltre spese condominiali e utenze. Ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso e paritario delle due figlie minorenni e collocate presso ciascun genitore secondo il Per_2 Per_3 seguente schema: domenica e lunedì con un genitore, martedì e mercoledì con l'altro; giovedì, venerdì e sabato con il primo genitore e così di seguito a settimane alterne, salvo diverso accordo;
almeno 7 giorni continuativi con ciascuno dei genitori nel periodo estivo e festività alternate tra i genitori;
assegnazione della casa familiare alla madre, con accollo delle rate di mutuo residue, delle spese e delle utenze alla medesima;
mantenimento diretto della prole con divisione al 50% delle spese straordinarie;
percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della madre.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa depositata il CP_1 24.10.2025, dando atto del raggiungimento di un accordo con il coniuge sulle questioni pendenti, allegando istanza ex art. 127 ter c.p.c e conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti del seguente tenore:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi ed dando ordine CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di effettuare la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i Per_2 Persona_4 genitori, con collocamento presso ciascun genitore a settimane alterne, come segue: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì sabato e domenica con la madre, lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre e così di seguito, salvo diverso accordo che potrebbe in un successivo momento vedere le figlie stare a settimane complete alterne;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. I genitori restano entrambi investiti della comune responsabilità e pertanto si impegnano a collaborare nelle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, da assumere di comune accordo tra di loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle medesime. 3) Disporre che durante la stagione estiva le minori potranno trascorrere pagina 2 di 4 sette giorni con ciascun genitore e trascorreranno le festività natalizie e pasquali e comunque i giorni di vacanza scolastica alternando le giornate festive nell'ottica di mantenere l'equilibrio di frequentazione con entrambi i genitori. 4) Il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente
continuerà a vivere presso l'abitazione materna, salvo sua diversa determinazione. 5) La casa Per_1 familiare sita in Perugia, Str. Cimitero 1/c, rimane assegnata alla ORa che continuerà a CP_1 sostenere le rate di mutuo per intero, nonché le spese per tutte le utenze;
il OR dal mese Parte_1 di agosto 2025 si è già trasferito in altro immobile, sito in Perugia, via Bontempi n.17, condotto in locazione con un canone mensile di euro 810,00 al mese oltre a spese condominiali pari ad € 90,00 al mese e relative utenze;
le spese pregresse relative alla abitazione familiare (Tia ed utenze arretrate) saranno corrisposte dalle parti al 50%. I mobili e gli utensili di proprietà esclusiva del Sig. e Parte_1 quelli acquistati in costanza di matrimonio resteranno in uso della sig.ra nell'abitazione CP_1 familiare, salvo la consegna di alcuni a richiesta del Sig. . 6) Il OR si obbliga a Parte_1 Parte_1 versare alla ORa a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed entro il CP_1 Per_3 Per_2 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro 300,00 per ciascuna figlia), mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla Sig.ra Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo le variazioni CP_1 ISTAT con decorrenza da dicembre 2026. 7) Il OR si obbliga a versare alla ORa Parte_1 la soma di Euro 400,00 per il contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di CP_1 Per_1 ogni mese, mediante bonifico bancario, che diventeranno Euro 300,00 quando lo stesso frequenterà in modo paritario anche l'abitazione paterna. 8) L'assegno unico per tutti e tre i figli sarà integralmente percepito dalla ORa 9) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse CP_1 dei figli – da intendersi quelle espressamente indicate nel Protocollo d'Intesa in materia di diritto di famiglia del 26.05.2026 adottato dal Tribunale di Perugia – e che verranno preventivamente concordate tra le parti, saranno divise al 50% tra i genitori secondo le modalità stabilite nel protocollo citato. Si ritengono già concordate le spese per la terapia psicologica e psichiatrica del figlio . 10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano Per_1 ad ogni forma di mantenimento reciproco: la ORa attualmente ha un contratto di prestazione CP_1 di servizi con la società Sterling s.p.a. sino al mese di dicembre 2025 per un valore complessivo di Euro 24.000,00 ed un contratto di consulenza in materia di comunicazione con la società Edac Perugia s.r.l., che il sig. , in qualità di amministratore unico di detta società, si impegna a Parte_1 formalizzare entro il corrente mese di ottobre, per l'importo di euro 850,00 mensili, per la durata di due anni. 11) Le parti concordano che a titolo di riequilibrio della situazione patrimoniale conseguente alla separazione ed in funzione solutorio-compensativa della crisi coniugale, la ORa si obbliga a trasferire a titolo gratuito al OR , che accetta, la CP_1 Parte_1 sua quota pari al 5% del capitale sociale della società Edac Perugia Srl e del valore di euro 3.000,00 con tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi entro 60 giorni dalla sentenza di omologa della separazione. Detta cessione sarà finalizzata all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente accordo, diretti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati alla separazione coniugale. Le spese notarili della cessione saranno a carico del OR . 12) Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Parte_1
filiale di Perugia entro la fine del corrente anno. 13) Le spese legali sono interamente CP_2 compensate tra le parti e i rispettivi legali sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale”.
All'udienza del 4.12.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata rimessa al Collegio per la decisione previo deposito di note di trattazione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una pagina 3 di 4 specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il contenuto degli scritti difensivi, il fatto che i coniugi abbiano già da tempo deciso e progettato di vivere separati e che la convivenza sia già cessata sono elementi che lasciano emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesto da entrambe le parti.
3. Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza, apparendo coerenti con la disciplina primaria in materia di separazione, mantenimento e affidamento di figli minori e funzionali agli interessi della prole.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito della controversia, nonché l'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.02.1974, e nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 in Perugia, in data 7.07.2012 (atto trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2012, al n. 93, parte 1, Ufficio 1).
2) Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e segnatamente alle conclusioni congiunte del 24.10.2025 sottoscritte dai coniugi, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Perugia, 19.12. 2025 Il Presidente est.
LO LI
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