Art. 2.
In correspettivo di questa cessione il Governo inscrivera' in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.
In correspettivo di questa cessione il Governo inscrivera' in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.