Articolo 2 della Legge 21 agosto 1862, n. 794
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 settembre 1862
Art. 2.

In correspettivo di questa cessione il Governo inscrivera' in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

Entrata in vigore il 20 settembre 1862