Art. 2.
La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali e' stata disposta la concessione.
La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali e' stata disposta la concessione.