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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1771/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
VO TU, LA
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8074/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Amalfi - Piazza Municipio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 DOGANE-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011363023000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011363124000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013485948000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180027317068000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190002883426000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012970888000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190020912987000 DOGANE-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032889569000 TERRITORIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035816948000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035817049000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010238186000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010238186000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002467215000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605680 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605680 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605685 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605685 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605687 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605687 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00882 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00882 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00937 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00937 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00980 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00980 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2039/04/2025 la CGTPG di Salerno ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020249010347886000 relativa a crediti oggetto di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento a monte e pretesi a titolo di IVA, CCIAA, TARSU, IRAP, IRPEF, Dogane, Bollo e altro, oltre sanzioni per gli anni dal 2012 al 2018 per un valore di 129.409,72.
Gli atti contestati a monte dell'intimazione erano i seguenti:
1.Cartella di pagamento n. 10020180011363023000, presumibilmente notificata in data 12.02.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 12.246,68 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
2.Cartella di pagamento n. 10020180011363124000, presumibilmente notificata in data 12.02.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 362,51 a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno di riferimento 2014;
3.Cartella di pagamento n. 10020180013485948000, presumibilmente notificata in data 09.03.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.652,80 a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti, anno di riferimento 2012;
4.Cartella di pagamento n. 10020180027317068000, presumibilmente notificata in data 12.12.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.644,14 a titolo di Irap, anno di riferimento 2015;
5.Cartella di pagamento n. 10020190002883426000, presumibilmente notificata in data 25.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 18.442,01 a titolo di Adeguamenti Studi di settore ed IVA, anno di riferimento 2015;
6.Cartella di pagamento n. 10020190012970888000, presumibilmente notificata in data 06.05.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.613,54 a titolo di IRPEF, anno di riferimento 2015;
7.Cartella di pagamento n. 10020190020912987000, presumibilmente notificata in data 08.08.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.571,27 a titolo di Dogane Entrate, anno di riferimento 2018;
8.Cartella di pagamento n. 10020190032889569000, presumibilmente notificata in data 10.10.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 383,56 a titolo di Territorio- Imposta di bollo, anno di riferimento 2018;
9.Cartella di pagamento n. 10020190035816948000, presumibilmente notificata in data 23.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 8.865,97 a titolo di IVA, anno di riferimento 2016;
10.Cartella di pagamento n. 10020190035817049000, presumibilmente notificata in data 23.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.262,49 a titolo di IRAP, anno di riferimento 2016; 11.Cartella di pagamento n. 10020200010238186000, presumibilmente notificata in data 22.02.2022, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 14.794,66 a titolo di Adeguamenti studi di settore, anno di riferimento 2016;
12.Cartella di pagamento n. 10020210002467215000, presumibilmente notificata in data 30.03.2022, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.329,80 a titolo di IRAP, anno di riferimento 2017;
13.Avviso di Accertamento n. TF9020605680/2018, presumibilmente notificato in data 14.12.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.370,73 a titolo di IVA, anno di riferimento 2013;
14.Avviso di Accertamento n. TF9020605685/2018, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.285,22 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
15.Avviso di Accertamento n. TF9020605687/2018, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.495,32 a titolo di IVA, anno di riferimento 2015;
16.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN008822019, presumibilmente notificato in data 28.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 11.330,91, a titolo di IVA, anno di riferimento 2015;
17.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN009372019, presumibilmente notificato in data 06.12.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 3.998,78 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
18.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN009802019, presumibilmente notificato in data 18.12.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 8.298,10 a titolo di IVA, anno di riferimento 2013.
La sentenza, in particolare,
quanto alle cartelle sub 1. n.10020180011363023000,
sub 2 n. 10020180011363124000,
sub 3 n. 10020180013485948000,
sub 4 n. 10020180027317068000,
sub 5 n. 10020190002883426000,
sub 7 n. 10020190020912987000,
sub 8 n. 100202190032889569000,
sub 9 n. 10020190035816948000,
sub 10 n. 100201990035817049000,
ha ritenuto che siano state legittimamente notificate a mezzo PEC,
quanto alle cartelle sub 11 n. 10020200010238186000 sub 12 n. 10020210002467215000
ha ritenuto che siano state legittimamente notificate a mezzo raccomandata, e, comunque, sono state pure riportate nell'intimazione n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023
e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata,
quanto alla cartella sub 6 n. 10020190012970888000,
è stata riportata nell'intimazione n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data
6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata,
quanto agli avvisi di accertamento sub 13 n. TF9020605680/2018
sub 14 n. TF9020605685/2018
sub 15 n. TF9020605687/2018
e alle intimazioni di pagamento sub 16 n. TF9IPPN008822019
sub 17 n. TF9IPPN009372019
sub 18 n. TF9IPPN009802019
la notifica degli avvisi stessi sarebbe provata dallo stesso fatto che essi sono stati oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte del contribuente;
ad ogni modo, nel merito gli importi sarebbero corretti derivando dalle iscrizioni a ruolo operate per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio di un terzo (avvisi nn. TF9020605680/2018,
TF9020605685/2018 e TF9020605687/2018) e dalle iscrizioni a ruolo operate per le residue somme dovute, divenute definitive le sentenze che hanno accolto parzialmente i ricorsi (intimazioni di pagamento nn.
TF9IPPN00980/2019, TF9IPPN00937/2019 e TF9IPPN00882/2019).
Del resto, le somme di cui agli avvisi e alle intimazioni sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n.
n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata.
Proponeva appello la società “Società_1” proponendo i seguenti motivi di impugnazione.
1) La sentenza avrebbe errato nel liquidare le spese di lite senza tener conto che l'Ufficio era rappresentato da un proprio funzionario e gli spettavano, quindi, solo le spese vive;
2) Quanto alle notifiche a mezzo pec le stesse sarebbero invalide in quanto provenienti da indirizzo non iscritto nei pubblici registri senza che fosse certa la provenienza dell'atto da parte dell'Amministrazione;
3) Non sarebbe stata provata la notifica della 12 cartelle a monte dell'intimazione; in particolare: la Camera di commercio non avrebbe fornito alcuna prova;
il Comune di Amalfi avrebbe depositato mere fotocopie prive do autentica;
gli avvisi di ricevimento mancherebbero, poi, del numero cronologico e dell'identificazione dell'atto;
4) Quanto agli avvisi di accertamento l'Ufficio non avrebbe provato la rideterminazione del dovuto a seguito delle sentenze favorevoli al contribuente;
5) I documenti prodotti sarebbero comunque inidonei a provare le notifiche perché prodotti in semplice copia non autenticata;
6) La sentenza di prime cure non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva della Camera di commercio.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 16 febbraio 2026 il collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alle cartelle sub 1. n.10020180011363023000,
sub 2 n. 10020180011363124000,
sub 3 n. 10020180013485948000,
sub 4 n. 10020180027317068000,
sub 5 n. 10020190002883426000,
sub 7 n. 10020190020912987000,
sub 8 n. 100202190032889569000,
sub 9 n. 10020190035816948000,
sub 10 n. 100201990035817049000,
l'appellante ha ritenuto che siano state illegittimamente notificate a mezzo PEC,
L'eccezione non coglie nel segno.
Come, infatti, anche di recente sottolineato dalla Suprema corte (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023), in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Nel caso de quo il contribuente si è sottratto al suo onere. Quanto alle cartelle sub 11 n. 10020200010238186000
sub 12 n. 10020210002467215000
sub 6 n. 10020190012970888000,
agli avvisi di accertamento sub 13 n. TF9020605680/2018
sub 14 n. TF9020605685/2018
sub 15 n. TF9020605687/2018
e alle intimazioni di pagamento sub 16 n. TF9IPPN008822019
sub 17 n. TF9IPPN009372019
sub 18 n. TF9IPPN009802019
la sentenza di prime cure, tra l'altro, ha affermato che tutti questi atti sono stati riportati nell'intimazione n.
10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata.
Su tale affermazione l'appellante non spiega motivi dovendosi, pertanto, ritenere che la statuizione sia passata in giudicato.
In realtà solo il motivo sub 5, seppure generico, potrebbe essere riferito anche alla notifica dell'intimazione n. 10020239003881575/000; lo stesso, comunque, è infondato. L'appellante, infatti, ha lamentato che i documenti prodotti sarebbero comunque inidonei a provare le notifiche perché prodotti in semplice copia non autenticata.
Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle cartoline di notifica prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente il quale pur contestando formalmente le copie prodotte non ha indicato in concreto elementi di dubbio sulle copie stesse tali da colorare di specificità la contestazione stessa. Si tratta, infatti, di dichiarazione assolutamente generica.
La circostanza è assorbente in quanto rende inammissibili tutte le censure che attengono agli atti stessi e alle procedure a monte.
Quanto al motivo sub 6), col quale si lamenta che la sentenza di prime cure non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva della Camera di commercio, lo stesso è inammissibile per evidente carenza di interesse.
Va, infine, rigettato il primo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese.
Come anche di recente ribadito dalla Cassazione (sez. trib., 28/01/2025, n. 2013), nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
Orbene, nel caso de quo tenendo conto del valore della causa l'importo liquidato dal giudice di prime cure si pone ben al di sotto dei limiti minimi ridotti del 20% previsti dai parametri forensi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste integralmente in capo all'appellante e liquidate previa diminuzione del 20% per le amministrazioni difese da un funzionario.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania - sezione 12^
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli uffici appellati, liquidandole in euro
3.023,00 oltre accessori se dovuti in favore del Comune di Amalfi, in euro 3.023,00 oltre accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, in euro 2.818,40, oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno, in euro 2.818,40, oltre accessori se dovuti, in favore della Camera di Commercio I. A. A. di Salerno.
Salerno, 16.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
VO TU, LA
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8074/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Amalfi - Piazza Municipio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 DOGANE-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010347886000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011363023000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011363124000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013485948000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180027317068000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190002883426000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012970888000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190020912987000 DOGANE-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032889569000 TERRITORIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035816948000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035817049000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010238186000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200010238186000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002467215000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605680 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605680 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605685 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605685 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605687 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020605687 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00882 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00882 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00937 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00937 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00980 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPPN00980 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2039/04/2025 la CGTPG di Salerno ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020249010347886000 relativa a crediti oggetto di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento a monte e pretesi a titolo di IVA, CCIAA, TARSU, IRAP, IRPEF, Dogane, Bollo e altro, oltre sanzioni per gli anni dal 2012 al 2018 per un valore di 129.409,72.
Gli atti contestati a monte dell'intimazione erano i seguenti:
1.Cartella di pagamento n. 10020180011363023000, presumibilmente notificata in data 12.02.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 12.246,68 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
2.Cartella di pagamento n. 10020180011363124000, presumibilmente notificata in data 12.02.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 362,51 a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno di riferimento 2014;
3.Cartella di pagamento n. 10020180013485948000, presumibilmente notificata in data 09.03.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.652,80 a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti, anno di riferimento 2012;
4.Cartella di pagamento n. 10020180027317068000, presumibilmente notificata in data 12.12.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.644,14 a titolo di Irap, anno di riferimento 2015;
5.Cartella di pagamento n. 10020190002883426000, presumibilmente notificata in data 25.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 18.442,01 a titolo di Adeguamenti Studi di settore ed IVA, anno di riferimento 2015;
6.Cartella di pagamento n. 10020190012970888000, presumibilmente notificata in data 06.05.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.613,54 a titolo di IRPEF, anno di riferimento 2015;
7.Cartella di pagamento n. 10020190020912987000, presumibilmente notificata in data 08.08.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.571,27 a titolo di Dogane Entrate, anno di riferimento 2018;
8.Cartella di pagamento n. 10020190032889569000, presumibilmente notificata in data 10.10.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 383,56 a titolo di Territorio- Imposta di bollo, anno di riferimento 2018;
9.Cartella di pagamento n. 10020190035816948000, presumibilmente notificata in data 23.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 8.865,97 a titolo di IVA, anno di riferimento 2016;
10.Cartella di pagamento n. 10020190035817049000, presumibilmente notificata in data 23.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.262,49 a titolo di IRAP, anno di riferimento 2016; 11.Cartella di pagamento n. 10020200010238186000, presumibilmente notificata in data 22.02.2022, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 14.794,66 a titolo di Adeguamenti studi di settore, anno di riferimento 2016;
12.Cartella di pagamento n. 10020210002467215000, presumibilmente notificata in data 30.03.2022, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.329,80 a titolo di IRAP, anno di riferimento 2017;
13.Avviso di Accertamento n. TF9020605680/2018, presumibilmente notificato in data 14.12.2018, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.370,73 a titolo di IVA, anno di riferimento 2013;
14.Avviso di Accertamento n. TF9020605685/2018, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 2.285,22 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
15.Avviso di Accertamento n. TF9020605687/2018, presumibilmente notificato in data 24.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 4.495,32 a titolo di IVA, anno di riferimento 2015;
16.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN008822019, presumibilmente notificato in data 28.11.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 11.330,91, a titolo di IVA, anno di riferimento 2015;
17.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN009372019, presumibilmente notificato in data 06.12.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 3.998,78 a titolo di IVA, anno di riferimento 2014;
18.Intimazione di pagamento n. TF9IPPN009802019, presumibilmente notificato in data 18.12.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 8.298,10 a titolo di IVA, anno di riferimento 2013.
La sentenza, in particolare,
quanto alle cartelle sub 1. n.10020180011363023000,
sub 2 n. 10020180011363124000,
sub 3 n. 10020180013485948000,
sub 4 n. 10020180027317068000,
sub 5 n. 10020190002883426000,
sub 7 n. 10020190020912987000,
sub 8 n. 100202190032889569000,
sub 9 n. 10020190035816948000,
sub 10 n. 100201990035817049000,
ha ritenuto che siano state legittimamente notificate a mezzo PEC,
quanto alle cartelle sub 11 n. 10020200010238186000 sub 12 n. 10020210002467215000
ha ritenuto che siano state legittimamente notificate a mezzo raccomandata, e, comunque, sono state pure riportate nell'intimazione n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023
e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata,
quanto alla cartella sub 6 n. 10020190012970888000,
è stata riportata nell'intimazione n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data
6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata,
quanto agli avvisi di accertamento sub 13 n. TF9020605680/2018
sub 14 n. TF9020605685/2018
sub 15 n. TF9020605687/2018
e alle intimazioni di pagamento sub 16 n. TF9IPPN008822019
sub 17 n. TF9IPPN009372019
sub 18 n. TF9IPPN009802019
la notifica degli avvisi stessi sarebbe provata dallo stesso fatto che essi sono stati oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte del contribuente;
ad ogni modo, nel merito gli importi sarebbero corretti derivando dalle iscrizioni a ruolo operate per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio di un terzo (avvisi nn. TF9020605680/2018,
TF9020605685/2018 e TF9020605687/2018) e dalle iscrizioni a ruolo operate per le residue somme dovute, divenute definitive le sentenze che hanno accolto parzialmente i ricorsi (intimazioni di pagamento nn.
TF9IPPN00980/2019, TF9IPPN00937/2019 e TF9IPPN00882/2019).
Del resto, le somme di cui agli avvisi e alle intimazioni sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n.
n. 10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata.
Proponeva appello la società “Società_1” proponendo i seguenti motivi di impugnazione.
1) La sentenza avrebbe errato nel liquidare le spese di lite senza tener conto che l'Ufficio era rappresentato da un proprio funzionario e gli spettavano, quindi, solo le spese vive;
2) Quanto alle notifiche a mezzo pec le stesse sarebbero invalide in quanto provenienti da indirizzo non iscritto nei pubblici registri senza che fosse certa la provenienza dell'atto da parte dell'Amministrazione;
3) Non sarebbe stata provata la notifica della 12 cartelle a monte dell'intimazione; in particolare: la Camera di commercio non avrebbe fornito alcuna prova;
il Comune di Amalfi avrebbe depositato mere fotocopie prive do autentica;
gli avvisi di ricevimento mancherebbero, poi, del numero cronologico e dell'identificazione dell'atto;
4) Quanto agli avvisi di accertamento l'Ufficio non avrebbe provato la rideterminazione del dovuto a seguito delle sentenze favorevoli al contribuente;
5) I documenti prodotti sarebbero comunque inidonei a provare le notifiche perché prodotti in semplice copia non autenticata;
6) La sentenza di prime cure non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva della Camera di commercio.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'appello.
Nella seduta del 16 febbraio 2026 il collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alle cartelle sub 1. n.10020180011363023000,
sub 2 n. 10020180011363124000,
sub 3 n. 10020180013485948000,
sub 4 n. 10020180027317068000,
sub 5 n. 10020190002883426000,
sub 7 n. 10020190020912987000,
sub 8 n. 100202190032889569000,
sub 9 n. 10020190035816948000,
sub 10 n. 100201990035817049000,
l'appellante ha ritenuto che siano state illegittimamente notificate a mezzo PEC,
L'eccezione non coglie nel segno.
Come, infatti, anche di recente sottolineato dalla Suprema corte (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023), in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Nel caso de quo il contribuente si è sottratto al suo onere. Quanto alle cartelle sub 11 n. 10020200010238186000
sub 12 n. 10020210002467215000
sub 6 n. 10020190012970888000,
agli avvisi di accertamento sub 13 n. TF9020605680/2018
sub 14 n. TF9020605685/2018
sub 15 n. TF9020605687/2018
e alle intimazioni di pagamento sub 16 n. TF9IPPN008822019
sub 17 n. TF9IPPN009372019
sub 18 n. TF9IPPN009802019
la sentenza di prime cure, tra l'altro, ha affermato che tutti questi atti sono stati riportati nell'intimazione n.
10020239003881575/000 della quale è stata provata la notifica in data 6.7.2023 e non è stata impugnata nei termini essendosi, quindi, cristallizzata.
Su tale affermazione l'appellante non spiega motivi dovendosi, pertanto, ritenere che la statuizione sia passata in giudicato.
In realtà solo il motivo sub 5, seppure generico, potrebbe essere riferito anche alla notifica dell'intimazione n. 10020239003881575/000; lo stesso, comunque, è infondato. L'appellante, infatti, ha lamentato che i documenti prodotti sarebbero comunque inidonei a provare le notifiche perché prodotti in semplice copia non autenticata.
Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle cartoline di notifica prodotte, l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente il quale pur contestando formalmente le copie prodotte non ha indicato in concreto elementi di dubbio sulle copie stesse tali da colorare di specificità la contestazione stessa. Si tratta, infatti, di dichiarazione assolutamente generica.
La circostanza è assorbente in quanto rende inammissibili tutte le censure che attengono agli atti stessi e alle procedure a monte.
Quanto al motivo sub 6), col quale si lamenta che la sentenza di prime cure non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva della Camera di commercio, lo stesso è inammissibile per evidente carenza di interesse.
Va, infine, rigettato il primo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese.
Come anche di recente ribadito dalla Cassazione (sez. trib., 28/01/2025, n. 2013), nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
Orbene, nel caso de quo tenendo conto del valore della causa l'importo liquidato dal giudice di prime cure si pone ben al di sotto dei limiti minimi ridotti del 20% previsti dai parametri forensi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste integralmente in capo all'appellante e liquidate previa diminuzione del 20% per le amministrazioni difese da un funzionario.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania - sezione 12^
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli uffici appellati, liquidandole in euro
3.023,00 oltre accessori se dovuti in favore del Comune di Amalfi, in euro 3.023,00 oltre accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, in euro 2.818,40, oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Salerno, in euro 2.818,40, oltre accessori se dovuti, in favore della Camera di Commercio I. A. A. di Salerno.
Salerno, 16.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca