CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2024, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. L Num. 11546 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 30/04/2024 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto 5 ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., per tutte, Cass. n. 10787 del 2023 ed ivi ulteriori e numerosi precedenti). 13. Quanto al ricorso proposto dall’INPS, del pari inammissibile, sotto l’asserita violazione dell'art. 1362 e 1363 cod.civ. l’ente previdenziale si duole, come si evince dall’illustrazione della doglianza, di violazione della regolazione dell’onere della prova, nella specie, in riferimento alle ipotesi eccettuative, tassative e non suscettibili di analogia, dell’esistenza di un titolo autonomo rispetto al rapporto di lavoro a giustificazione del versamento degli importi, e propone domanda nuova in ordine e eventuali ulteriori voci retributive connesse con la transazione. 14. Ulteriore profilo di inammissibilità appalesa anche la doglianza, illustrata nel corso della discussione orale innanzi al Collegio, con la quale si è adombrata un’omessa pronuncia, censura, tuttavia, non devoluta, tempestivamente, con il ricorso all’esame, allo scrutinio di legittimità. 15. In conclusione, entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. 16. L’esito di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi;
spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi;
spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023