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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 312/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 maggio 2023 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefano Controparte_1
Caloi che lo rappresenta e difende con l'avv. Andrea Pansini per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale–
Oggetto: appello avverso sentenza n. 225/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: dispensa dal servizio per incapacità didattica
Causa trattata all'udienza del 27 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la Sentenza n. 225/2022 resa dal Tribunale di Verona – Sez Lavoro nel procedimento sub R.G. 573/2022, respingendo le domande proposte dalla parte appellata – originaria ricorrente - perché infondate e disponendo la restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite dal a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo CP_1 grado;
Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare l'appello proposto dal
avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 225/2023 del 20.04.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale proposto dal Prof. e, Controparte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità/inesistenza/inutilizzabilità della relazione ispettiva del 03.03.2020. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfetario 15% Spese Generali, IVA 22% e CPA 4%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24 maggio 2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona Parte_1
indicata in epigrafe, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal
Prof. con cui erano stati impugnati il decreto di Controparte_1
dispensa dal servizio per incapacità didattica del 27.07.2021 e il provvedimento di risoluzione del contratto a tempo indeterminato del
21.08.2021, ed era stata richiesta la reintegrazione in servizio e il
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Il giudice di prime cure ha rilevato che: il docente di scuola CP_1
secondaria di secondo grado, in ruolo dall'1.09.1995 e in servizio continuativo presso l'Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi” di Verona dall'1.09.2004, era stato oggetto, a seguito di richiesta del dirigente, di un'ispezione ministeriale;
la visita ispettiva, conclusa con relazione del 3.03.2020, aveva portato all'avvio del procedimento di dispensa per incapacità didattica concluso il 27.07.2021, a cui era seguito il decreto del 21.08.2021 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.07.2021; per l'anno scolastico
2022/2023, successivo all'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, il docente aveva comunque ottenuto una supplenza annuale presso l'Istituto Tecnico “Mantegna” di Mantova per la diversa classe di concorso Fisica A020.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 512 del d.lgs. 297/1994, relativo alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica, incapacità o persistente insufficiente rendimento, evidenziando che l'incapacità didattica implica una inettitudine assoluta e permanente all'insegnamento, diversa dallo scarso rendimento, che è frutto di insufficiente impegno o di violazione dei doveri d'ufficio.
Ha rilevato, alla luce della sentenza di legittimità n. 6742/2022, che la dispensa per incapacità didattica non ha natura disciplinare e quindi non è soggetta alle garanzie procedurali previste per i procedimenti sanzionatori, ma deve essere rispettato il principio del contraddittorio.
Ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata sottoscrizione della copia di relazione ispettiva inviata il 26.05.21 tramite pec al docente, in quanto quest'ultima rappresentava un atto interno di natura negoziale, conforme all'originale firmato dal dirigente tecnico incaricato dell'ispezione.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha osservato che il giudizio di incapacità didattica deve fondarsi su dati oggettivi, concordanti e sintomatici di una inidoneità all'insegnamento. Ha evidenziato che, nel caso in esame, la relazione ispettiva era stata effettuata dopo 25 anni di servizio di ruolo (e 5 di pre-ruolo), era basata su osservazioni limitate a soli due mesi e su segnalazioni risalenti anche a vent'anni prima (lettera di contestazione del: 13.05.00 relativa alla mancata vigilanza sul collegamento della rete esterna internet;
del 23.12.04 in merito ad un presunto
“strattonamento e spinta fuori dalla porta” di un alunno;
del 2.7.2012 per aver minacciato una classe di debito/bocciatura, usato toni bruschi verso gli alunni, mancata spiegazione di argomenti e indicazioni sul recupero delle insufficienze;
del 17.2.2014 per aver assegnato compiti e interrogato a scopo punitivo). Trattandosi di fatti isolati e risalenti nel tempo, tali segnalazioni non potevano essere considerate indici univoci di inidoneità all'insegnamento.
In merito all'aspetto relazionale con gli alunni, ha rilevato che gli asseriti toni offensivi lamentati da alcuni studenti non erano stati oggetto di procedimenti disciplinari e che molti alunni avevano espresso giudizi positivi sull'insegnante.
Ha altresì ritenuto infondato il rilievo relativo al mancato inserimento del materiale didattico nella cartella “didattica” del registro elettronico, in quanto il aveva replicato – in assenza di CP_1
contestazione sul punto - che gli stessi materiali erano presenti nella
“cartella di classe” accessibile agli studenti e che tale modalità operativa era stata comunicata alla dirigente scolastica.
In merito alle lezioni tenute dal docente, ha evidenziato che l'ausiliare del dirigente tecnico aveva assistito a sole due lezioni nella materia
STA, durante le quali il aveva seguito le dispense previste dal CP_1
coordinamento di “scienze e tecnologie applicate”.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha ritenuto altresì corretto il criterio di valutazione dei quiz a risposta multipla, con penalità per le risposte errate, e risultava non contestata l'allegazione secondo cui il docente era disponibile a spiegare gli errori agli alunni, permettendo di recuperare l'insufficienza tramite interrogazioni.
Relativamente ai rapporti con i colleghi, ha illustrato che dei sei docenti ascoltati, solo uno lavorava con il e che non erano CP_1
emersi episodi specifici di discussioni con gli insegnati delle medesime materie, i quali avevano riferito unicamente una differente metodologia didattica.
Le contestazioni relative all'organizzazione delle lezioni e all'uso del tempo scuola da parte del non tenevano conto delle procedure e CP_1
dei vincoli tipici dei laboratori ITIS (quali i tempi tecnici di spostamento degli studenti da un'aula all'altra, quelli necessari per l'appello e per la messa in funzione di LIM e PC).
Il giudice di prime cure, alla luce dell'assenza di prove circa l'incapacità didattica del docente, ha dichiarato l'illegittimità del decreto di dispensa e della risoluzione del contratto di lavoro.
Pertanto, ha condannato l'amministrazione a reintegrare il a CP_1
corrispondergli le retribuzioni arretrate dalla data della dispensa fino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'aliunde perceptum, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001, essendo la dispensa fattispecie assimilabile a un licenziamento a carico del personale scolastico.
Propone appello il sulla base di Parte_2
tre motivi:
a) Con il primo motivo eccepisce l'errata interpretazione dei fatti laddove il giudice di prime cure ha ritenuto anomala la visita
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia ispettiva nei confronti del dopo 25 anni di insegnamento, CP_1
senza considerare la lunga storia disciplinare del docente.
Elenca, a prova della condotta inadeguata, segnalazioni e procedimenti disciplinari comminati al tra l'anno 2000 e CP_1
il 2018, evidenziando che tali fatti sarebbero stati ignorati dal giudice di primo grado, limitatosi a valutare solo alcuni di questi episodi, definendoli isolati e risalenti nel tempo.
Rileva altresì che la supplenza annuale assegnata in altra classe di concorso non dimostra l'infondatezza della dispensa, in quanto è previsto, per i docenti dispensati per incapacità, il solo divieto di essere inseriti nelle graduatorie della stessa classe di concorso oggetto della dispensa.
Censura, inoltre, la sentenza laddove il giudice ha affermato che le ore di osservazione ispettiva sarebbero state solamente due.
Evidenzia che, in base alla documentazione in atti (all. 51 e all.
36), le ore di osservazione in classe svolte dal dirigente tecnico, erano state quindici, suddivise in 5 ore di tecnologie informatiche e 10 in scienze e tecnologie applicate, seguendo l'orario settimanale di lezione del CP_1
Infine, contesta l'assunto secondo cui mancherebbero episodi di conflitto con i colleghi, richiamando il contenuto della relazione ispettiva.
b) Con il secondo motivo di appello sostiene l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure avrebbe svolto una valutazione di merito, sostituendo così il proprio giudizio tecnico a quello degli ispettori incaricati.
Rileva che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a controllare la congruità logica e formale della relazione ispettiva e non disattenderne le risultanze sulla base delle sole osservazioni del
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Natali. Ritiene, altresì, contraddittorio che il giudice, dopo aver riconosciuto l'idoneità professionale degli ispettori, e Pt_3
a eseguire l'accertamento, ha comunque disconosciuto Parte_4
nel merito il loro operato.
c) Con il terzo motivo di appello ritiene errata la sentenza laddove il giudice, con ordinanza del 30.09.22, non ha ammesso la prova testimoniale, richiesta da entrambe le parti, ritenendola superflua.
Rileva che nella sentenza sarebbero state disconosciute le risultanze della relazione ispettiva, richiamando genericamente le argomentazioni del CP_1
Censura altresì la decisione laddove il giudice di prime cure ha definito irrilevanti, senza fornire alcuna motivazione adeguata, le condotte del docente relative all'aver impedito ad un alunno di andare in bagno e all'aver messo una nota disciplinare ad uno studente a caso perché qualcuno aveva fatto un verso in classe.
Sostiene, invece, che tali condotte rappresenterebbero episodi gravi e diseducativi.
Evidenzia, infine, la mancanza di riscontri oggettivi in relazione alla disponibilità del a fornire spiegazioni agli studenti per CP_1
il recupero delle insufficienze, rilevando che tale circostanza era stata contestata e smentita dalle segnalazioni degli alunni.
Si è costituito l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
a1) Rileva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c., in quanto non conterrebbe l'esposizione dei fatti di causa, bensì un generico rinvio a quanto esposto nella memoria difensiva di primo grado.
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a2) Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello, proposto solamente dal e non anche dall Parte_1 [...]
e dall'Istituto “Guglielmo Marconi”, per difetto Controparte_2
di interesse e di legittimazione attiva. Evidenzia che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego del personale scolastico, spetta in via esclusiva al dirigente scolastico il potere di dispensare dal servizio per incapacità e di risolvere il contratto di lavoro;
pertanto, ritiene che solo il dirigente scolastico dell'Istituto
“Guglielmo Marconi” avrebbe potuto proporre l'appello. Illustra, inoltre, che la sentenza di primo grado è stata eseguita dal dirigente scolastico dell'Istituto “Enrico Fermi” di Mantova, che ha riammesso in servizio il dal 1.09.23. CP_1
b1) Nel merito, sostiene che l'unico accertamento ispettivo ministeriale volto a verificare “l'aspetto relazionale-comportamentale e la capacità didattica” del è stato svolto dopo oltre trent'anni di CP_1
insegnamento, di cui 25 di ruolo e 5 come supplente. Sulla base di tale premessa, rileva che un accertamento ispettivo di soli due mesi non potrebbe prevalere sulla regolare esperienza trentennale di docenza del
CP_1
b2) Evidenzia che la dispensa per incapacità didattica non ha carattere sanzionatorio, bensì si tratta di un atto di inidoneità del docente a svolgere le mansioni di insegnamento;
pertanto, le contestazioni disciplinari richiamate dall'amministrazione sarebbero irrilevanti.
Sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato la superficialità della relazione ispettiva per quanto riguarda la valutazione effettuata dagli ispettori sui quiz a risposta multipla, sui criteri di voto e sulla gestione delle lezioni. Rileva, altresì, che solo uno dei sei docenti sentiti dal dirigente tecnico lavorava con lui in compresenza e che l'uso delle dispense prodotte dalla scuola era una
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia regola approvata dal coordinamento di materia “Scienze e Tecnologie
Applicate” (STA).
b3) Sostiene che il controllo giurisdizionale sul merito tecnico sarebbe legittimo, in quanto la fede privilegiata attribuita agli accertamenti ispettivi non si estende alle valutazioni degli ispettori. Sostiene che il giudice non avrebbe disconosciuto l'operato degli ispettori, bensì avrebbe ritenuto non provata dalla documentazione in atti e dalla relazione ispettiva l'inettitudine assoluta e permanente all'insegnamento.
b4) In replica al terzo motivo d'appello evidenzia che l'amministrazione avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'ordinanza che non ammetteva le prove testimoniali e insistere per l'ammissione delle prove orali in primo grado.
c1) Propone, infine, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove il giudice ha respinto l'eccezione di nullità della relazione ispettiva per mancanza di firma digitale evidenziando che la sottoscrizione è un elemento essenziale dell'atto, che manifesta la volontà del funzionario di assumerne il contenuto. La relazione ispettiva, da intendersi quale atto pubblico, in mancanza di firma digitale dovrebbe considerarsi inesistente o inutilizzabile, viziando anche il successivo decreto di dispensa.
La causa, a seguito di due rinvii per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore e un rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa e decisa all'udienza 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata è infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Gli
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artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. sez. un. n. 36481 del 13/12/2022). Non risulta, quindi dirimente, ai fini della fondatezza dell'eccezione, il richiamo alla descrizione dei fatti contenuta nella memoria difensiva di primo grado. Ciò che rileva è la proposizione di chiari motivi di doglianza rispetto ai capi di sentenza che si intendono censurare accompagnati dall'indicazione delle ragioni sottese a tali doglianze.
Sulla base di tali premesse, va escluso che l'appello sia da valutarsi complessivamente inammissibile. Si anticipa sin d'ora, tuttavia, la parziale inammissibilità del solo primo motivo per le ragioni che verranno esposte nel corso del suo esame.
2 – Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del appellante sul rilievo che avrebbe dovuto essere Parte_2
l'Istituto scolastico e il suo dirigente a proporre l'impugnazione tenuto conto che il provvedimento di dispensa per incapacità didattica era stato adottato dal dirigente scolastico. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle
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scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA
e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione Parte_2
passiva del singolo istituto” (Cass. sez. lav., n. 6372 del 21/03/2011) e che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in Controparte_2
quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato Controparte_3
in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei Parte_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (Cass. sez. lav., n. 32938 del
09/11/2021).
3 – Il primo, articolato, motivo d'appello è infondato e parzialmente inammissibile.
3.1 – L'amministrazione rileva che la decisione di primo grado patirebbe un pregiudizio di fondo, ricavabile dal riferimento effettuato nella motivazione della sentenza al fatto che l'ispezione sarebbe avvenuta dopo 25 anni di servizio di ruolo. Lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato le numerose segnalazioni e i procedimenti disciplinari che avevano caratterizzato questo lungo periodo di insegnamento di ruolo e, nel contempo, sostiene che alcun rilievo potrebbe essere attribuito alla circostanza che, dopo l'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, il
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docente sia stato chiamato a svolgere una supplenza annuale in una diversa classe di concorso.
3.2 – In realtà, la sentenza non patisce alcun pregiudizio di fondo atteso che nella motivazione si afferma esplicitamente che non è possibile condividere la prospettazione attorea secondo cui la c.d. incapacità didattica sarebbe un vizio d'origine del rapporto di lavoro come docente. La decisione è, quindi coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui “non rileva che l'insegnante abbia superato il periodo di prova, ben potendo l'incapacità didattica sopravvenire ad esso nel corso degli anni successivi” (Cass. sez. lav., n. 17897 del
22/06/2023). Ciò che il giudice di prime cure ha voluto evidenziare è, in sostanza, la modesta rilevanza degli episodi citati dall'amministrazione – come sintomatici di possibili criticità – in quanto non particolarmente numerosi in rapporto alla lunga carriera in cui si collocano, molte volte ad anni di distanza l'uno dall'altro.
Nel motivo d'appello il afferma che il Tribunale non Parte_2
avrebbe considerato diverse segnalazioni e alcuni procedimenti disciplinari: una contestazione sollevata nei confronti del docente nell'anno 2000 (all. 41), un'altra contestazione di addebiti nell'anno
2004 (all. 42), un avvertimento scritto redatto nell'anno 2012 (all. 43), un altro avvertimento scritto redatto il 17.02.2014 (all. 44), un avvio di procedimento disciplinare risalente al 14.04.2014 (all. 45 e 46), una relazione per la richiesta all'Ufficio Scolastico provinciale di visita ispettiva redatta nel 20.04.2016 (all. 37), un provvedimento di censura del 12.07.2017 (all. 46 e 47), un altro provvedimento di censura del
12.07.2017 e un terzo provvedimento di censura nell'anno 2018 (all.
48). Premesso che l'amministrazione non indica in che termini e per quali ragioni questi provvedimenti rileverebbero al fine di sostenere la dimostrazione di una totale inettitudine all'insegnamento del docente,
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né la loro concreta rilevanza – che va al di là della loro mera esistenza
– al fine di dimostrare l'erroneità nel merito delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, si deve comunque escludere che gli stessi possano essere valorizzati nel senso auspicato dall'appellante amministrazione. Andando con ordine: a) i primi due provvedimenti sono due contestazioni disciplinari che risalgono a circa vent'anni prima rispetto alla data di dispensa e distanti tra loro quattro anni, cui non ha fatto seguito l'adozione di alcuna sanzione, con conseguente loro sicura irrilevanza;
b) l'avvertimento scritto dell'anno 2012 è anch'esso assai risalente nel tempo e consiste in un richiamo all'obbligo di mantenere durante l'ora di lezione in classe un comportamento tale da garantire serenità, attenzione ed interesse da parte degli alunni (sanzione riferita a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente); c) l'avvertimento del 2014 si colloca a distanza di due anni dal precedente e consiste in una modesta sanzione per avere l'appellato costretto uno studente a scrivere per punizione sei pagine di informatica (nonostante le difficoltà di scrittura dello stesso) e per averlo interrogato in una giornata in cui doveva sostenere altre due verifiche;
d) l'avvio del procedimento disciplinare del 2014, non consta che abbia avuto alcun seguito alla luce delle giustificazioni rese dal docente dirette a dimostrare la falsità delle accuse avanzate da uno studente che, il giorno in cui sarebbero avvenuti i fatti, neppure era presente a scuola;
e) la richiesta di visita ispettiva del 2016 non ha avuto alcun seguito e, a fronte del rilievo dell secondo cui la dirigente scolastica avrebbe potuto Parte_5
adottare dei provvedimenti disciplinari in caso di condotte rilevanti in tal senso, la dirigente non ha formalizzato alcuna contestazione e nell'anno scolastico successivo non ha inoltrato una nuova richiesta di ispezione;
e) il primo provvedimento di censura del 2017 fa seguito ad
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una contestazione con cui era stato addebitato al di aver CP_1
accusato la dirigente scolastica di far ricadere sugli insegnanti la sua inefficienza gestionale (l'addebito, pertanto, non riguarda le capacità didattiche del;
f) il secondo provvedimento di censura adottato CP_1
nel 2017 fa seguito (in base a quanto riportato nel doc. 47 appellante) ad una contestazione disciplinare con cui si erano addebitati tempi molto dilatati tra l'esecuzione delle verifiche, la trascrizione del voto sul registro e la consegna delle prove stesse agli studenti;
g) il provvedimento di censura adottato nel 2018 consegue ad una contestazione con cui era stato addebitato al di aver usato toni CP_1
alterati e minacciosi durante un consiglio di classe e di aver accusato la dirigente scolastica di aver occultato dei documenti. Gli ultimi due episodi, pur disciplinarmente rilevanti (e, infatti, è stata adottata una lieve sanzione disciplinare), non rappresentano degli indici significativi di permanente incapacità didattica.
3.3 – Risulta, invece, non dirimente ai fini della decisione assunta dal giudice di prime cure il censurato passaggio laddove mette in evidenza che “a distanza di un anno, lo stesso docente dispensato dall'insegnamento è stato nuovamente chiamato ad insegnare, seppur un'altra materia, in un altro istituto”. È ben vero, come sottolinea l'amministrazione, che tale possibilità è prevista dall'O.M. 112/2022 in materia di supplenze da graduatorie provinciali e di istituto, ma il rilievo del Tribunale era meramente funzionale ad evidenziare il paradosso rappresentato dall'aver reinserito nel sistema scolastico un docente che, in base alla relazione ispettiva, sembrerebbe del tutto inidoneo a svolgere tout court la funzione di docente. La motivazione della sentenza, tuttavia, non si ferma a tale rilievo e spiega in modo puntuale le ragioni per cui non sarebbero emersi elementi obiettivi
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volti a confortare tale giudizio di totale e permanente incapacità didattica.
3.4 – Il motivo d'appello prosegue, poi, censurando la sentenza per aver affermato (erroneamente) che l'ausiliario del dirigente scolastico avrebbe assistito solo a due ore di lezione del e sostenendo che CP_1
vi sarebbe un numero imponente di segnalazioni e relazioni prodotte in giudizio che paleserebbero condotte del tutto incompatibili con un'attività di docenza serena e proficua.
3.4.1 – È corretto il rilievo dell'appellante in ordine al fatto Parte_2
che il dott. aveva assistito non solo due ore, ma a quindici Parte_4
ore di lezione del prof. distribuite su quattro giorni (numero CP_1
comunque limitato per poter valutare compiutamente la capacità didattica di un docente con 25 anni di insegnamento di ruolo alle spalle). Tuttavia, il motivo d'appello si limita sul punto a questo rilievo, senza evidenziare quali sarebbero gli elementi emergenti dall'osservazione del dirigente tecnico rilevanti ai fini dell'accoglimento del gravame e, di conseguenza, senza censurare specificamente la decisione di primo grado per non averli valorizzati.
La questione, pertanto, neppure risulta espressamente devoluta nell'ambito del primo motivo d'appello.
3.4.2 - Quanto alle numerose segnalazioni cui si riferisce l'amministrazione nel motivo d'appello, che dovrebbero confortare la presenza di condotte incompatibili con un'attività di docenza serena e proficua, l'appellante si limita a dedurne l'esistenza ma, nell'atto di appello, non argomenta in merito al loro specifico contenuto e alla loro concreta rilevanza al fine di confrontarsi criticamente e specificamente con l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui i fatti segnalati: in parte contenevano descrizioni generiche, in parte apparivano inconsistenti, in parte erano relativi a situazioni di
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scarsa importanza o erano state fornite plausibili spiegazioni dal docente e non erano stati adeguatamente indagati (rispetto al mero recepimento della lamentela). Sotto questo profilo, pertanto, il motivo d'appello presenta profili di inammissibilità. Il , infatti, nel Parte_2
proprio motivo d'appello (pag. 5, prime cinque righe), si è limitato ad un generico richiamo a una messe indistinta di documenti senza mettere in luce peculiari aspetti delle dichiarazioni raccolte a supporto del giudizio di incapacità didattica e in grado di confutare l'opposta valutazione compiuta dal giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, è ben vero che vi sono delle segnalazioni di studenti e genitori in cui si lamenta la scarsa chiarezza delle spiegazioni del docente, la somministrazione di verifiche con domande su argomenti non trattati a lezione e l'attribuzione di voti bassi agli studenti, tuttavia, vi sono anche dichiarazioni, in particolare di studenti sentiti dal dirigente tecnico incaricato dell'ispezione, che nella sostanza esprimono apprezzamento per la capacità didattica del docente, pur rilevando delle criticità nella gestione della classe. Nel doc. 33 di parte appellante i rappresentanti degli studenti della classe
1^OE dicono di trovarsi “abbastanza bene, anche se alcune spiegazioni non sono il massimo”, in merito alle verifiche somministrate dichiarano “come classe siamo generalmente soddisfatti” e dichiarano anche che consiglierebbero il prof. ai CP_1
futuri iscritti “perché combina umorismo con le lezioni”. Anche i rappresentanti della classe 2^OE, pur rilevando delle criticità legate alla scarsa capacità del di gestire la classe, affermano che “il CP_1
problema non è a livello didattico riguardo alle spiegazioni, ma di gestione” e si dichiarano generalmente soddisfatti delle verifiche somministrate, anche se ritenute complesse ma non impossibili, richiedenti ragionamento. Vi sono, invece, dichiarazioni di alcuni
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studenti in relazione all'uso di toni esagerati da parte del docente nel tentativo di ristabilire l'ordine in classe. Tale elemento di criticità, tuttavia, non può ritenersi sufficiente – in sé considerato – per decretare la permanente inettitudine all'attività didattica, consistente in una totale incapacità di svolgere la funzione docente.
3.5 – Il primo motivo d'appello, da ultimo, contesta la sentenza per aver affermato che l'unico docente tecnico pratico che collaborava con il non sarebbe stato sentito e per aver rilevato che gli ITP CP_1
sentiti avrebbero riferito solo un diverso approccio metodologico alla didattica. Uno dei due ITP che collaboravano con l'appellato Per_1
è stato sentito in sede ispettiva ed ha effettivamente rilevato un diverso approccio alla didattica rispetto al “è da anni che sono CP_1
in compresenza con lui, non vi è sostanziale rapporto di coordinamento: lui svolge le ore teoriche mentre quando siamo in laboratorio io gradisco svolgere autonomamente il lavoro e così mi sono accordato per una migliore funzionalità. […] abbiamo modi diversi di fare lezione e così preferisco agire in maniera autonoma”.
Il medesimo ha poi confermato le difficoltà di gestione della Per_1
classe del “mi è capitato di osservare più volte che, ad un certo CP_1
punto, urla senza motivo e scatena confusione;
è come se non si rendesse conto di cosa succede;
per esempio quando somministra le prove non si accorge se gli alunni copiano. In generale, quando si relaziona con gli studenti si genera confusione, poca attenzione e un Cont ambiente non produttivo”. Gli altri insegnanti sentiti non collaboravano da anni con il prof. come rilevato nella sentenza CP_1
gravata, e si sono limitati ad esprimere giudizi personali di scarsa stima professionale nei confronti dell'appellato, hanno rilevato la sua vena polemica in occasione dei consigli di classe e hanno riportato, in
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massima parte in modo generico, delle lamentele di genitori e studenti nei confronti dello stesso.
4 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il Parte_2
critica la decisione gravata laddove si afferma, con riferimento alle modalità di conduzione delle lezioni, che il docente aveva mantenuto una stretta aderenza alle dispense prodotte secondo quanto stabilito nel coordinamento di tale insegnamento (punti 198-211 del ricorso) e dove si giudica come superficiale la valutazione effettuata sulle verifiche somministrate agli alunni dal docente. Secondo
l'amministrazione non spetterebbe al giudice svolgere valutazioni di merito atteso che la visita ispettiva è un'attività di natura tecnica, demandata a personale specializzato e il relativo vaglio giurisdizionale sarebbe limitato alla congruenza e logicità della motivazione. Il
Giudice di prime cure, in realtà, non ha inteso compiere una valutazione tecnica alternativa a quella dell'ispettore. Anche nella relazione si dà atto che il prof. aveva svolto delle lezioni CP_1
seguendo delle dispense e la circostanza secondo cui nel coordinamento della materia STA si era stabilito di mantenere una stretta aderenza alle dispense per evitare di ricevere critiche per non aver presentato adeguatamente quell'indirizzo (in caso di poche iscrizioni) non risulta essere stata specificamente contestata nella memoria difensiva in primo grado e, quindi, doveva considerarsi pacifica tra le parti. In merito ai criteri di attribuzione del punteggio nelle verifiche con domande a risposta multipla, invece, il Giudice ha messo in evidenza una evidente illogicità della relazione rilevando che nei quiz a risposta multipla la somiglianza delle risposte è elemento chiave per la verifica delle conoscenze dello studente e l'attribuzione del punteggio negativo per le risposte sbagliate consente di evitare il risultato, questo sì paradossale, per cui segnando tutte le risposte
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
(giuste e sbagliate) si otterrebbe il punteggio pieno se alla risposta sbagliata venisse assegnato un punteggio pari a zero (il riferimento va ovviamente ai quiz in cui vi sono più risposte esatte e si possono conseguentemente selezionare più risposte per domanda). Parimenti, del tutto corretto, è il rilievo del Tribunale laddove afferma che “non si comprende dalla relazione ispettiva quali sarebbero i casi specifici di scorretta attribuzione dei voti”, mettendo in evidenza ancora una volta un vizio di incoerenza della relazione ispettiva. Incoerenza che emerge ancor maggiore se si considera che in essa si fa più volte riferimento a lagnanze dei genitori in merito all'attribuzione di voti particolarmente bassi, tali da rovinare la media anche degli studenti che conseguivano ottimi risultati in altre materie. L'originario ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione relativa agli scrutini di diverse classi ove insegnava (doc. 52) ed emerge una situazione tutt'altro che drammatica in relazione ai voti assegnati, tanto che larga parte degli studenti che hanno un'insufficienza nelle materie del hanno anche una o più insufficienze in altre materie. CP_1
Il lamenta lo stesso vizio di mera sostituzione del giudizio Parte_2
rispetto a quello espresso dagli ispettori in relazione alla parte della sentenza ove si afferma: “… non appare inoltre dirimente il rilievo per cui il docente all'inizio di ogni lezione faceva domande agli studenti sulla lezione precedente per verificare chi aveva studiato o chi non aveva capito e quindi eventualmente procedere a ripetere argomenti non assimilati. Non rilevante appare il giudizio circa il tempo (di qualche minuto) asseritamente dedicato alla descrizione di parti ritenute dall'ispettore accessorie del programma, così come del tutto infondate per i motivi suddetti sono i rilievi relativi ai quiz, peraltro, come analiticamente indicato dal docente, formulati secondo varie tipologie (sul punto sono allegate dichiarazioni di alcuni
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studenti che li definiscono “non impossibili, ma da ragionarci abbastanza, sono oggetto di ragionamento” all. 48)”. Il Giudice, anche in questo caso, pur facendo riferimento al concetto di irrilevanza, ha del tutto correttamente evidenziato l'illogicità della relazione laddove presenta come una criticità e una sostanziale perdita di tempo il fare delle domande sugli argomenti già trattati nella lezione precedente (all'evidente fine di consolidare o chiarire gli argomenti svolti) atteso che, nel contempo, in altra parte della relazione, si critica il docente per non concedere spazio a domande di chiarimento degli studenti o per non aver fatto un ripasso prima di una verifica. Risulta, invece, illogico dar peso ai fini di una esiziale valutazione sulla capacità didattica ad un approfondimento, comunque contenuto temporalmente, su aspetti ritenuti marginali della lezione. In merito ai test di verifica si richiama quanto già scritto in precedenza.
5 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Il lamenta Parte_2
la mancata ammissione delle istanze istruttorie, tuttavia è la stessa amministrazione a non riproporre in questo grado d'appello le istanze di prova orale. L'atto d'appello, infatti, non contiene alcuna istanza istruttoria volta ad ottenere l'ammissione di capitoli di prova orale
(non formulati, neppure tramite richiamo a quelli presenti nella memoria difensiva di primo grado) e ciò solo determina il rigetto del motivo di doglianza.
Nel medesimo motivo d'appello si censura la sentenza per aver ritenuto sovraccaricate di significato (nella relazione ispettiva) alcune circostanze, quali l'aver impedito a un alunno di andare in bagno a fronte di non riscontrati problemi di salute o l'aver comminato una nota immeritata ad un alunno preso a caso perché qualcuno – non identificato – aveva fatto un verso in classe e nessuno voleva dire chi fosse stato. Invero, l'affermazione del Tribunale appare corretta
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quanto meno nel primo caso atteso che l'alunno, in precedenza, aveva inventato delle scuse per poter uscire (doc. 35 ric.) e anche con altri insegnanti si era reso protagonista di comportamenti poco edificanti stigmatizzati in diverse note disciplinari (documentate in atti). In tale contesto – non valorizzato nella relazione – il rifiuto del permesso per andare in bagno non può assurgere ad un grave indice di incapacità relazionale con gli studenti.
Da ultimo, nel motivo d'appello si rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe stata specificamente contestata (in quanto smentita dalle segnalazioni degli studenti doc. 25 e 26) la circostanza, meramente affermata dal docente, secondo cui “oltre a spiegare le modalità delle verifiche tramite test, era disponibile a dare spiegazioni sugli errori e dava la possibilità a tutti gli studenti di recuperare con interrogazioni orali l'eventuale esito negativo del test, con una valutazione che si sostituiva a quella dello stesso”. In realtà, non si rinviene nella memoria difensiva di primo grado una specifica contestazione rispetto a tale allegazione di fatto e i doc. 25 e 26 richiamati riguardano tutt'altro (il doc. 25 è una doglianza di alcuni studenti in cui si richiama l'episodio della mancata autorizzazione ad andare in bagno ad uno studente, il doc. 26 è la doglianza dello studente che si era visto comminare la nota immotivatamente). Inoltre, nell'estratto del registro elettronico prodotto dal ricorrente sub doc. 52 risultano indicate le correzioni di alcune verifiche e non è contestato che le interrogazioni indicate nell'estratto del registro elettronico sub doc. 40 (richiamato al punto 240 del ricorso di primo grado) fossero delle interrogazioni di recupero rispetto a dei test di verifica.
6 – In conclusione, anche volendo valorizzare la rilevata criticità rappresentata dalla difficoltà del docente a mantenere l'ordine nelle classi e la tendenza alla polemica in seno ai consigli di classe, alla luce
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
di tutto quanto esposto (compresi i rilievi di mancata critica specifica ad alcune parti della sentenza gravata), si deve confermare il giudizio espresso dal Tribunale, atteso che, rispetto agli elementi valorizzati nella relazione ispettiva, vengono qui complessivamente in rilievo (e possono essere valorizzati in quanto dimostrati) solo alcuni aspetti comportamentali che non possono incidere, se non marginalmente, sulla complessiva attitudine del docente a svolgere l'attività di insegnante, mentre la dispensa per incapacità didattica è prevista solo per delle ipotesi evidentemente patologiche nell'ambito del rapporto di impiego in cui emerge un'inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, derivante da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti (cfr. Cass. n.
17897 del 22/06/2023).
7 – Per le ragioni esposte l'appello del va respinto. Rimane, Parte_2
conseguentemente, assorbita la doglianza svolta dal – nelle CP_1
forme dell'appello incidentale – in ordine alla nullità della relazione ispettiva per mancanza di firma digitale, atteso che il docente risulta già totalmente vittorioso sia in primo grado che in sede di gravame.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo valori prossimi ai medi di scaglione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal;
Parte_2
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 6.900 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL GI NL AL
~ 23 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 maggio 2023 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefano Controparte_1
Caloi che lo rappresenta e difende con l'avv. Andrea Pansini per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale–
Oggetto: appello avverso sentenza n. 225/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: dispensa dal servizio per incapacità didattica
Causa trattata all'udienza del 27 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la Sentenza n. 225/2022 resa dal Tribunale di Verona – Sez Lavoro nel procedimento sub R.G. 573/2022, respingendo le domande proposte dalla parte appellata – originaria ricorrente - perché infondate e disponendo la restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite dal a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo CP_1 grado;
Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettare l'appello proposto dal
avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 225/2023 del 20.04.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale proposto dal Prof. e, Controparte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità/inesistenza/inutilizzabilità della relazione ispettiva del 03.03.2020. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfetario 15% Spese Generali, IVA 22% e CPA 4%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24 maggio 2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona Parte_1
indicata in epigrafe, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal
Prof. con cui erano stati impugnati il decreto di Controparte_1
dispensa dal servizio per incapacità didattica del 27.07.2021 e il provvedimento di risoluzione del contratto a tempo indeterminato del
21.08.2021, ed era stata richiesta la reintegrazione in servizio e il
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Il giudice di prime cure ha rilevato che: il docente di scuola CP_1
secondaria di secondo grado, in ruolo dall'1.09.1995 e in servizio continuativo presso l'Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi” di Verona dall'1.09.2004, era stato oggetto, a seguito di richiesta del dirigente, di un'ispezione ministeriale;
la visita ispettiva, conclusa con relazione del 3.03.2020, aveva portato all'avvio del procedimento di dispensa per incapacità didattica concluso il 27.07.2021, a cui era seguito il decreto del 21.08.2021 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.07.2021; per l'anno scolastico
2022/2023, successivo all'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, il docente aveva comunque ottenuto una supplenza annuale presso l'Istituto Tecnico “Mantegna” di Mantova per la diversa classe di concorso Fisica A020.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 512 del d.lgs. 297/1994, relativo alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica, incapacità o persistente insufficiente rendimento, evidenziando che l'incapacità didattica implica una inettitudine assoluta e permanente all'insegnamento, diversa dallo scarso rendimento, che è frutto di insufficiente impegno o di violazione dei doveri d'ufficio.
Ha rilevato, alla luce della sentenza di legittimità n. 6742/2022, che la dispensa per incapacità didattica non ha natura disciplinare e quindi non è soggetta alle garanzie procedurali previste per i procedimenti sanzionatori, ma deve essere rispettato il principio del contraddittorio.
Ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata sottoscrizione della copia di relazione ispettiva inviata il 26.05.21 tramite pec al docente, in quanto quest'ultima rappresentava un atto interno di natura negoziale, conforme all'originale firmato dal dirigente tecnico incaricato dell'ispezione.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha osservato che il giudizio di incapacità didattica deve fondarsi su dati oggettivi, concordanti e sintomatici di una inidoneità all'insegnamento. Ha evidenziato che, nel caso in esame, la relazione ispettiva era stata effettuata dopo 25 anni di servizio di ruolo (e 5 di pre-ruolo), era basata su osservazioni limitate a soli due mesi e su segnalazioni risalenti anche a vent'anni prima (lettera di contestazione del: 13.05.00 relativa alla mancata vigilanza sul collegamento della rete esterna internet;
del 23.12.04 in merito ad un presunto
“strattonamento e spinta fuori dalla porta” di un alunno;
del 2.7.2012 per aver minacciato una classe di debito/bocciatura, usato toni bruschi verso gli alunni, mancata spiegazione di argomenti e indicazioni sul recupero delle insufficienze;
del 17.2.2014 per aver assegnato compiti e interrogato a scopo punitivo). Trattandosi di fatti isolati e risalenti nel tempo, tali segnalazioni non potevano essere considerate indici univoci di inidoneità all'insegnamento.
In merito all'aspetto relazionale con gli alunni, ha rilevato che gli asseriti toni offensivi lamentati da alcuni studenti non erano stati oggetto di procedimenti disciplinari e che molti alunni avevano espresso giudizi positivi sull'insegnante.
Ha altresì ritenuto infondato il rilievo relativo al mancato inserimento del materiale didattico nella cartella “didattica” del registro elettronico, in quanto il aveva replicato – in assenza di CP_1
contestazione sul punto - che gli stessi materiali erano presenti nella
“cartella di classe” accessibile agli studenti e che tale modalità operativa era stata comunicata alla dirigente scolastica.
In merito alle lezioni tenute dal docente, ha evidenziato che l'ausiliare del dirigente tecnico aveva assistito a sole due lezioni nella materia
STA, durante le quali il aveva seguito le dispense previste dal CP_1
coordinamento di “scienze e tecnologie applicate”.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha ritenuto altresì corretto il criterio di valutazione dei quiz a risposta multipla, con penalità per le risposte errate, e risultava non contestata l'allegazione secondo cui il docente era disponibile a spiegare gli errori agli alunni, permettendo di recuperare l'insufficienza tramite interrogazioni.
Relativamente ai rapporti con i colleghi, ha illustrato che dei sei docenti ascoltati, solo uno lavorava con il e che non erano CP_1
emersi episodi specifici di discussioni con gli insegnati delle medesime materie, i quali avevano riferito unicamente una differente metodologia didattica.
Le contestazioni relative all'organizzazione delle lezioni e all'uso del tempo scuola da parte del non tenevano conto delle procedure e CP_1
dei vincoli tipici dei laboratori ITIS (quali i tempi tecnici di spostamento degli studenti da un'aula all'altra, quelli necessari per l'appello e per la messa in funzione di LIM e PC).
Il giudice di prime cure, alla luce dell'assenza di prove circa l'incapacità didattica del docente, ha dichiarato l'illegittimità del decreto di dispensa e della risoluzione del contratto di lavoro.
Pertanto, ha condannato l'amministrazione a reintegrare il a CP_1
corrispondergli le retribuzioni arretrate dalla data della dispensa fino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'aliunde perceptum, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001, essendo la dispensa fattispecie assimilabile a un licenziamento a carico del personale scolastico.
Propone appello il sulla base di Parte_2
tre motivi:
a) Con il primo motivo eccepisce l'errata interpretazione dei fatti laddove il giudice di prime cure ha ritenuto anomala la visita
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia ispettiva nei confronti del dopo 25 anni di insegnamento, CP_1
senza considerare la lunga storia disciplinare del docente.
Elenca, a prova della condotta inadeguata, segnalazioni e procedimenti disciplinari comminati al tra l'anno 2000 e CP_1
il 2018, evidenziando che tali fatti sarebbero stati ignorati dal giudice di primo grado, limitatosi a valutare solo alcuni di questi episodi, definendoli isolati e risalenti nel tempo.
Rileva altresì che la supplenza annuale assegnata in altra classe di concorso non dimostra l'infondatezza della dispensa, in quanto è previsto, per i docenti dispensati per incapacità, il solo divieto di essere inseriti nelle graduatorie della stessa classe di concorso oggetto della dispensa.
Censura, inoltre, la sentenza laddove il giudice ha affermato che le ore di osservazione ispettiva sarebbero state solamente due.
Evidenzia che, in base alla documentazione in atti (all. 51 e all.
36), le ore di osservazione in classe svolte dal dirigente tecnico, erano state quindici, suddivise in 5 ore di tecnologie informatiche e 10 in scienze e tecnologie applicate, seguendo l'orario settimanale di lezione del CP_1
Infine, contesta l'assunto secondo cui mancherebbero episodi di conflitto con i colleghi, richiamando il contenuto della relazione ispettiva.
b) Con il secondo motivo di appello sostiene l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure avrebbe svolto una valutazione di merito, sostituendo così il proprio giudizio tecnico a quello degli ispettori incaricati.
Rileva che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a controllare la congruità logica e formale della relazione ispettiva e non disattenderne le risultanze sulla base delle sole osservazioni del
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Natali. Ritiene, altresì, contraddittorio che il giudice, dopo aver riconosciuto l'idoneità professionale degli ispettori, e Pt_3
a eseguire l'accertamento, ha comunque disconosciuto Parte_4
nel merito il loro operato.
c) Con il terzo motivo di appello ritiene errata la sentenza laddove il giudice, con ordinanza del 30.09.22, non ha ammesso la prova testimoniale, richiesta da entrambe le parti, ritenendola superflua.
Rileva che nella sentenza sarebbero state disconosciute le risultanze della relazione ispettiva, richiamando genericamente le argomentazioni del CP_1
Censura altresì la decisione laddove il giudice di prime cure ha definito irrilevanti, senza fornire alcuna motivazione adeguata, le condotte del docente relative all'aver impedito ad un alunno di andare in bagno e all'aver messo una nota disciplinare ad uno studente a caso perché qualcuno aveva fatto un verso in classe.
Sostiene, invece, che tali condotte rappresenterebbero episodi gravi e diseducativi.
Evidenzia, infine, la mancanza di riscontri oggettivi in relazione alla disponibilità del a fornire spiegazioni agli studenti per CP_1
il recupero delle insufficienze, rilevando che tale circostanza era stata contestata e smentita dalle segnalazioni degli alunni.
Si è costituito l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
a1) Rileva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c., in quanto non conterrebbe l'esposizione dei fatti di causa, bensì un generico rinvio a quanto esposto nella memoria difensiva di primo grado.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
a2) Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello, proposto solamente dal e non anche dall Parte_1 [...]
e dall'Istituto “Guglielmo Marconi”, per difetto Controparte_2
di interesse e di legittimazione attiva. Evidenzia che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego del personale scolastico, spetta in via esclusiva al dirigente scolastico il potere di dispensare dal servizio per incapacità e di risolvere il contratto di lavoro;
pertanto, ritiene che solo il dirigente scolastico dell'Istituto
“Guglielmo Marconi” avrebbe potuto proporre l'appello. Illustra, inoltre, che la sentenza di primo grado è stata eseguita dal dirigente scolastico dell'Istituto “Enrico Fermi” di Mantova, che ha riammesso in servizio il dal 1.09.23. CP_1
b1) Nel merito, sostiene che l'unico accertamento ispettivo ministeriale volto a verificare “l'aspetto relazionale-comportamentale e la capacità didattica” del è stato svolto dopo oltre trent'anni di CP_1
insegnamento, di cui 25 di ruolo e 5 come supplente. Sulla base di tale premessa, rileva che un accertamento ispettivo di soli due mesi non potrebbe prevalere sulla regolare esperienza trentennale di docenza del
CP_1
b2) Evidenzia che la dispensa per incapacità didattica non ha carattere sanzionatorio, bensì si tratta di un atto di inidoneità del docente a svolgere le mansioni di insegnamento;
pertanto, le contestazioni disciplinari richiamate dall'amministrazione sarebbero irrilevanti.
Sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato la superficialità della relazione ispettiva per quanto riguarda la valutazione effettuata dagli ispettori sui quiz a risposta multipla, sui criteri di voto e sulla gestione delle lezioni. Rileva, altresì, che solo uno dei sei docenti sentiti dal dirigente tecnico lavorava con lui in compresenza e che l'uso delle dispense prodotte dalla scuola era una
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia regola approvata dal coordinamento di materia “Scienze e Tecnologie
Applicate” (STA).
b3) Sostiene che il controllo giurisdizionale sul merito tecnico sarebbe legittimo, in quanto la fede privilegiata attribuita agli accertamenti ispettivi non si estende alle valutazioni degli ispettori. Sostiene che il giudice non avrebbe disconosciuto l'operato degli ispettori, bensì avrebbe ritenuto non provata dalla documentazione in atti e dalla relazione ispettiva l'inettitudine assoluta e permanente all'insegnamento.
b4) In replica al terzo motivo d'appello evidenzia che l'amministrazione avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'ordinanza che non ammetteva le prove testimoniali e insistere per l'ammissione delle prove orali in primo grado.
c1) Propone, infine, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove il giudice ha respinto l'eccezione di nullità della relazione ispettiva per mancanza di firma digitale evidenziando che la sottoscrizione è un elemento essenziale dell'atto, che manifesta la volontà del funzionario di assumerne il contenuto. La relazione ispettiva, da intendersi quale atto pubblico, in mancanza di firma digitale dovrebbe considerarsi inesistente o inutilizzabile, viziando anche il successivo decreto di dispensa.
La causa, a seguito di due rinvii per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore e un rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa e decisa all'udienza 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata è infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Gli
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artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. sez. un. n. 36481 del 13/12/2022). Non risulta, quindi dirimente, ai fini della fondatezza dell'eccezione, il richiamo alla descrizione dei fatti contenuta nella memoria difensiva di primo grado. Ciò che rileva è la proposizione di chiari motivi di doglianza rispetto ai capi di sentenza che si intendono censurare accompagnati dall'indicazione delle ragioni sottese a tali doglianze.
Sulla base di tali premesse, va escluso che l'appello sia da valutarsi complessivamente inammissibile. Si anticipa sin d'ora, tuttavia, la parziale inammissibilità del solo primo motivo per le ragioni che verranno esposte nel corso del suo esame.
2 – Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del appellante sul rilievo che avrebbe dovuto essere Parte_2
l'Istituto scolastico e il suo dirigente a proporre l'impugnazione tenuto conto che il provvedimento di dispensa per incapacità didattica era stato adottato dal dirigente scolastico. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle
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scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA
e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione Parte_2
passiva del singolo istituto” (Cass. sez. lav., n. 6372 del 21/03/2011) e che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in Controparte_2
quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato Controparte_3
in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei Parte_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (Cass. sez. lav., n. 32938 del
09/11/2021).
3 – Il primo, articolato, motivo d'appello è infondato e parzialmente inammissibile.
3.1 – L'amministrazione rileva che la decisione di primo grado patirebbe un pregiudizio di fondo, ricavabile dal riferimento effettuato nella motivazione della sentenza al fatto che l'ispezione sarebbe avvenuta dopo 25 anni di servizio di ruolo. Lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato le numerose segnalazioni e i procedimenti disciplinari che avevano caratterizzato questo lungo periodo di insegnamento di ruolo e, nel contempo, sostiene che alcun rilievo potrebbe essere attribuito alla circostanza che, dopo l'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, il
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
docente sia stato chiamato a svolgere una supplenza annuale in una diversa classe di concorso.
3.2 – In realtà, la sentenza non patisce alcun pregiudizio di fondo atteso che nella motivazione si afferma esplicitamente che non è possibile condividere la prospettazione attorea secondo cui la c.d. incapacità didattica sarebbe un vizio d'origine del rapporto di lavoro come docente. La decisione è, quindi coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui “non rileva che l'insegnante abbia superato il periodo di prova, ben potendo l'incapacità didattica sopravvenire ad esso nel corso degli anni successivi” (Cass. sez. lav., n. 17897 del
22/06/2023). Ciò che il giudice di prime cure ha voluto evidenziare è, in sostanza, la modesta rilevanza degli episodi citati dall'amministrazione – come sintomatici di possibili criticità – in quanto non particolarmente numerosi in rapporto alla lunga carriera in cui si collocano, molte volte ad anni di distanza l'uno dall'altro.
Nel motivo d'appello il afferma che il Tribunale non Parte_2
avrebbe considerato diverse segnalazioni e alcuni procedimenti disciplinari: una contestazione sollevata nei confronti del docente nell'anno 2000 (all. 41), un'altra contestazione di addebiti nell'anno
2004 (all. 42), un avvertimento scritto redatto nell'anno 2012 (all. 43), un altro avvertimento scritto redatto il 17.02.2014 (all. 44), un avvio di procedimento disciplinare risalente al 14.04.2014 (all. 45 e 46), una relazione per la richiesta all'Ufficio Scolastico provinciale di visita ispettiva redatta nel 20.04.2016 (all. 37), un provvedimento di censura del 12.07.2017 (all. 46 e 47), un altro provvedimento di censura del
12.07.2017 e un terzo provvedimento di censura nell'anno 2018 (all.
48). Premesso che l'amministrazione non indica in che termini e per quali ragioni questi provvedimenti rileverebbero al fine di sostenere la dimostrazione di una totale inettitudine all'insegnamento del docente,
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né la loro concreta rilevanza – che va al di là della loro mera esistenza
– al fine di dimostrare l'erroneità nel merito delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, si deve comunque escludere che gli stessi possano essere valorizzati nel senso auspicato dall'appellante amministrazione. Andando con ordine: a) i primi due provvedimenti sono due contestazioni disciplinari che risalgono a circa vent'anni prima rispetto alla data di dispensa e distanti tra loro quattro anni, cui non ha fatto seguito l'adozione di alcuna sanzione, con conseguente loro sicura irrilevanza;
b) l'avvertimento scritto dell'anno 2012 è anch'esso assai risalente nel tempo e consiste in un richiamo all'obbligo di mantenere durante l'ora di lezione in classe un comportamento tale da garantire serenità, attenzione ed interesse da parte degli alunni (sanzione riferita a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente); c) l'avvertimento del 2014 si colloca a distanza di due anni dal precedente e consiste in una modesta sanzione per avere l'appellato costretto uno studente a scrivere per punizione sei pagine di informatica (nonostante le difficoltà di scrittura dello stesso) e per averlo interrogato in una giornata in cui doveva sostenere altre due verifiche;
d) l'avvio del procedimento disciplinare del 2014, non consta che abbia avuto alcun seguito alla luce delle giustificazioni rese dal docente dirette a dimostrare la falsità delle accuse avanzate da uno studente che, il giorno in cui sarebbero avvenuti i fatti, neppure era presente a scuola;
e) la richiesta di visita ispettiva del 2016 non ha avuto alcun seguito e, a fronte del rilievo dell secondo cui la dirigente scolastica avrebbe potuto Parte_5
adottare dei provvedimenti disciplinari in caso di condotte rilevanti in tal senso, la dirigente non ha formalizzato alcuna contestazione e nell'anno scolastico successivo non ha inoltrato una nuova richiesta di ispezione;
e) il primo provvedimento di censura del 2017 fa seguito ad
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una contestazione con cui era stato addebitato al di aver CP_1
accusato la dirigente scolastica di far ricadere sugli insegnanti la sua inefficienza gestionale (l'addebito, pertanto, non riguarda le capacità didattiche del;
f) il secondo provvedimento di censura adottato CP_1
nel 2017 fa seguito (in base a quanto riportato nel doc. 47 appellante) ad una contestazione disciplinare con cui si erano addebitati tempi molto dilatati tra l'esecuzione delle verifiche, la trascrizione del voto sul registro e la consegna delle prove stesse agli studenti;
g) il provvedimento di censura adottato nel 2018 consegue ad una contestazione con cui era stato addebitato al di aver usato toni CP_1
alterati e minacciosi durante un consiglio di classe e di aver accusato la dirigente scolastica di aver occultato dei documenti. Gli ultimi due episodi, pur disciplinarmente rilevanti (e, infatti, è stata adottata una lieve sanzione disciplinare), non rappresentano degli indici significativi di permanente incapacità didattica.
3.3 – Risulta, invece, non dirimente ai fini della decisione assunta dal giudice di prime cure il censurato passaggio laddove mette in evidenza che “a distanza di un anno, lo stesso docente dispensato dall'insegnamento è stato nuovamente chiamato ad insegnare, seppur un'altra materia, in un altro istituto”. È ben vero, come sottolinea l'amministrazione, che tale possibilità è prevista dall'O.M. 112/2022 in materia di supplenze da graduatorie provinciali e di istituto, ma il rilievo del Tribunale era meramente funzionale ad evidenziare il paradosso rappresentato dall'aver reinserito nel sistema scolastico un docente che, in base alla relazione ispettiva, sembrerebbe del tutto inidoneo a svolgere tout court la funzione di docente. La motivazione della sentenza, tuttavia, non si ferma a tale rilievo e spiega in modo puntuale le ragioni per cui non sarebbero emersi elementi obiettivi
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volti a confortare tale giudizio di totale e permanente incapacità didattica.
3.4 – Il motivo d'appello prosegue, poi, censurando la sentenza per aver affermato (erroneamente) che l'ausiliario del dirigente scolastico avrebbe assistito solo a due ore di lezione del e sostenendo che CP_1
vi sarebbe un numero imponente di segnalazioni e relazioni prodotte in giudizio che paleserebbero condotte del tutto incompatibili con un'attività di docenza serena e proficua.
3.4.1 – È corretto il rilievo dell'appellante in ordine al fatto Parte_2
che il dott. aveva assistito non solo due ore, ma a quindici Parte_4
ore di lezione del prof. distribuite su quattro giorni (numero CP_1
comunque limitato per poter valutare compiutamente la capacità didattica di un docente con 25 anni di insegnamento di ruolo alle spalle). Tuttavia, il motivo d'appello si limita sul punto a questo rilievo, senza evidenziare quali sarebbero gli elementi emergenti dall'osservazione del dirigente tecnico rilevanti ai fini dell'accoglimento del gravame e, di conseguenza, senza censurare specificamente la decisione di primo grado per non averli valorizzati.
La questione, pertanto, neppure risulta espressamente devoluta nell'ambito del primo motivo d'appello.
3.4.2 - Quanto alle numerose segnalazioni cui si riferisce l'amministrazione nel motivo d'appello, che dovrebbero confortare la presenza di condotte incompatibili con un'attività di docenza serena e proficua, l'appellante si limita a dedurne l'esistenza ma, nell'atto di appello, non argomenta in merito al loro specifico contenuto e alla loro concreta rilevanza al fine di confrontarsi criticamente e specificamente con l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui i fatti segnalati: in parte contenevano descrizioni generiche, in parte apparivano inconsistenti, in parte erano relativi a situazioni di
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scarsa importanza o erano state fornite plausibili spiegazioni dal docente e non erano stati adeguatamente indagati (rispetto al mero recepimento della lamentela). Sotto questo profilo, pertanto, il motivo d'appello presenta profili di inammissibilità. Il , infatti, nel Parte_2
proprio motivo d'appello (pag. 5, prime cinque righe), si è limitato ad un generico richiamo a una messe indistinta di documenti senza mettere in luce peculiari aspetti delle dichiarazioni raccolte a supporto del giudizio di incapacità didattica e in grado di confutare l'opposta valutazione compiuta dal giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, è ben vero che vi sono delle segnalazioni di studenti e genitori in cui si lamenta la scarsa chiarezza delle spiegazioni del docente, la somministrazione di verifiche con domande su argomenti non trattati a lezione e l'attribuzione di voti bassi agli studenti, tuttavia, vi sono anche dichiarazioni, in particolare di studenti sentiti dal dirigente tecnico incaricato dell'ispezione, che nella sostanza esprimono apprezzamento per la capacità didattica del docente, pur rilevando delle criticità nella gestione della classe. Nel doc. 33 di parte appellante i rappresentanti degli studenti della classe
1^OE dicono di trovarsi “abbastanza bene, anche se alcune spiegazioni non sono il massimo”, in merito alle verifiche somministrate dichiarano “come classe siamo generalmente soddisfatti” e dichiarano anche che consiglierebbero il prof. ai CP_1
futuri iscritti “perché combina umorismo con le lezioni”. Anche i rappresentanti della classe 2^OE, pur rilevando delle criticità legate alla scarsa capacità del di gestire la classe, affermano che “il CP_1
problema non è a livello didattico riguardo alle spiegazioni, ma di gestione” e si dichiarano generalmente soddisfatti delle verifiche somministrate, anche se ritenute complesse ma non impossibili, richiedenti ragionamento. Vi sono, invece, dichiarazioni di alcuni
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studenti in relazione all'uso di toni esagerati da parte del docente nel tentativo di ristabilire l'ordine in classe. Tale elemento di criticità, tuttavia, non può ritenersi sufficiente – in sé considerato – per decretare la permanente inettitudine all'attività didattica, consistente in una totale incapacità di svolgere la funzione docente.
3.5 – Il primo motivo d'appello, da ultimo, contesta la sentenza per aver affermato che l'unico docente tecnico pratico che collaborava con il non sarebbe stato sentito e per aver rilevato che gli ITP CP_1
sentiti avrebbero riferito solo un diverso approccio metodologico alla didattica. Uno dei due ITP che collaboravano con l'appellato Per_1
è stato sentito in sede ispettiva ed ha effettivamente rilevato un diverso approccio alla didattica rispetto al “è da anni che sono CP_1
in compresenza con lui, non vi è sostanziale rapporto di coordinamento: lui svolge le ore teoriche mentre quando siamo in laboratorio io gradisco svolgere autonomamente il lavoro e così mi sono accordato per una migliore funzionalità. […] abbiamo modi diversi di fare lezione e così preferisco agire in maniera autonoma”.
Il medesimo ha poi confermato le difficoltà di gestione della Per_1
classe del “mi è capitato di osservare più volte che, ad un certo CP_1
punto, urla senza motivo e scatena confusione;
è come se non si rendesse conto di cosa succede;
per esempio quando somministra le prove non si accorge se gli alunni copiano. In generale, quando si relaziona con gli studenti si genera confusione, poca attenzione e un Cont ambiente non produttivo”. Gli altri insegnanti sentiti non collaboravano da anni con il prof. come rilevato nella sentenza CP_1
gravata, e si sono limitati ad esprimere giudizi personali di scarsa stima professionale nei confronti dell'appellato, hanno rilevato la sua vena polemica in occasione dei consigli di classe e hanno riportato, in
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massima parte in modo generico, delle lamentele di genitori e studenti nei confronti dello stesso.
4 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il Parte_2
critica la decisione gravata laddove si afferma, con riferimento alle modalità di conduzione delle lezioni, che il docente aveva mantenuto una stretta aderenza alle dispense prodotte secondo quanto stabilito nel coordinamento di tale insegnamento (punti 198-211 del ricorso) e dove si giudica come superficiale la valutazione effettuata sulle verifiche somministrate agli alunni dal docente. Secondo
l'amministrazione non spetterebbe al giudice svolgere valutazioni di merito atteso che la visita ispettiva è un'attività di natura tecnica, demandata a personale specializzato e il relativo vaglio giurisdizionale sarebbe limitato alla congruenza e logicità della motivazione. Il
Giudice di prime cure, in realtà, non ha inteso compiere una valutazione tecnica alternativa a quella dell'ispettore. Anche nella relazione si dà atto che il prof. aveva svolto delle lezioni CP_1
seguendo delle dispense e la circostanza secondo cui nel coordinamento della materia STA si era stabilito di mantenere una stretta aderenza alle dispense per evitare di ricevere critiche per non aver presentato adeguatamente quell'indirizzo (in caso di poche iscrizioni) non risulta essere stata specificamente contestata nella memoria difensiva in primo grado e, quindi, doveva considerarsi pacifica tra le parti. In merito ai criteri di attribuzione del punteggio nelle verifiche con domande a risposta multipla, invece, il Giudice ha messo in evidenza una evidente illogicità della relazione rilevando che nei quiz a risposta multipla la somiglianza delle risposte è elemento chiave per la verifica delle conoscenze dello studente e l'attribuzione del punteggio negativo per le risposte sbagliate consente di evitare il risultato, questo sì paradossale, per cui segnando tutte le risposte
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(giuste e sbagliate) si otterrebbe il punteggio pieno se alla risposta sbagliata venisse assegnato un punteggio pari a zero (il riferimento va ovviamente ai quiz in cui vi sono più risposte esatte e si possono conseguentemente selezionare più risposte per domanda). Parimenti, del tutto corretto, è il rilievo del Tribunale laddove afferma che “non si comprende dalla relazione ispettiva quali sarebbero i casi specifici di scorretta attribuzione dei voti”, mettendo in evidenza ancora una volta un vizio di incoerenza della relazione ispettiva. Incoerenza che emerge ancor maggiore se si considera che in essa si fa più volte riferimento a lagnanze dei genitori in merito all'attribuzione di voti particolarmente bassi, tali da rovinare la media anche degli studenti che conseguivano ottimi risultati in altre materie. L'originario ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione relativa agli scrutini di diverse classi ove insegnava (doc. 52) ed emerge una situazione tutt'altro che drammatica in relazione ai voti assegnati, tanto che larga parte degli studenti che hanno un'insufficienza nelle materie del hanno anche una o più insufficienze in altre materie. CP_1
Il lamenta lo stesso vizio di mera sostituzione del giudizio Parte_2
rispetto a quello espresso dagli ispettori in relazione alla parte della sentenza ove si afferma: “… non appare inoltre dirimente il rilievo per cui il docente all'inizio di ogni lezione faceva domande agli studenti sulla lezione precedente per verificare chi aveva studiato o chi non aveva capito e quindi eventualmente procedere a ripetere argomenti non assimilati. Non rilevante appare il giudizio circa il tempo (di qualche minuto) asseritamente dedicato alla descrizione di parti ritenute dall'ispettore accessorie del programma, così come del tutto infondate per i motivi suddetti sono i rilievi relativi ai quiz, peraltro, come analiticamente indicato dal docente, formulati secondo varie tipologie (sul punto sono allegate dichiarazioni di alcuni
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studenti che li definiscono “non impossibili, ma da ragionarci abbastanza, sono oggetto di ragionamento” all. 48)”. Il Giudice, anche in questo caso, pur facendo riferimento al concetto di irrilevanza, ha del tutto correttamente evidenziato l'illogicità della relazione laddove presenta come una criticità e una sostanziale perdita di tempo il fare delle domande sugli argomenti già trattati nella lezione precedente (all'evidente fine di consolidare o chiarire gli argomenti svolti) atteso che, nel contempo, in altra parte della relazione, si critica il docente per non concedere spazio a domande di chiarimento degli studenti o per non aver fatto un ripasso prima di una verifica. Risulta, invece, illogico dar peso ai fini di una esiziale valutazione sulla capacità didattica ad un approfondimento, comunque contenuto temporalmente, su aspetti ritenuti marginali della lezione. In merito ai test di verifica si richiama quanto già scritto in precedenza.
5 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Il lamenta Parte_2
la mancata ammissione delle istanze istruttorie, tuttavia è la stessa amministrazione a non riproporre in questo grado d'appello le istanze di prova orale. L'atto d'appello, infatti, non contiene alcuna istanza istruttoria volta ad ottenere l'ammissione di capitoli di prova orale
(non formulati, neppure tramite richiamo a quelli presenti nella memoria difensiva di primo grado) e ciò solo determina il rigetto del motivo di doglianza.
Nel medesimo motivo d'appello si censura la sentenza per aver ritenuto sovraccaricate di significato (nella relazione ispettiva) alcune circostanze, quali l'aver impedito a un alunno di andare in bagno a fronte di non riscontrati problemi di salute o l'aver comminato una nota immeritata ad un alunno preso a caso perché qualcuno – non identificato – aveva fatto un verso in classe e nessuno voleva dire chi fosse stato. Invero, l'affermazione del Tribunale appare corretta
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quanto meno nel primo caso atteso che l'alunno, in precedenza, aveva inventato delle scuse per poter uscire (doc. 35 ric.) e anche con altri insegnanti si era reso protagonista di comportamenti poco edificanti stigmatizzati in diverse note disciplinari (documentate in atti). In tale contesto – non valorizzato nella relazione – il rifiuto del permesso per andare in bagno non può assurgere ad un grave indice di incapacità relazionale con gli studenti.
Da ultimo, nel motivo d'appello si rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe stata specificamente contestata (in quanto smentita dalle segnalazioni degli studenti doc. 25 e 26) la circostanza, meramente affermata dal docente, secondo cui “oltre a spiegare le modalità delle verifiche tramite test, era disponibile a dare spiegazioni sugli errori e dava la possibilità a tutti gli studenti di recuperare con interrogazioni orali l'eventuale esito negativo del test, con una valutazione che si sostituiva a quella dello stesso”. In realtà, non si rinviene nella memoria difensiva di primo grado una specifica contestazione rispetto a tale allegazione di fatto e i doc. 25 e 26 richiamati riguardano tutt'altro (il doc. 25 è una doglianza di alcuni studenti in cui si richiama l'episodio della mancata autorizzazione ad andare in bagno ad uno studente, il doc. 26 è la doglianza dello studente che si era visto comminare la nota immotivatamente). Inoltre, nell'estratto del registro elettronico prodotto dal ricorrente sub doc. 52 risultano indicate le correzioni di alcune verifiche e non è contestato che le interrogazioni indicate nell'estratto del registro elettronico sub doc. 40 (richiamato al punto 240 del ricorso di primo grado) fossero delle interrogazioni di recupero rispetto a dei test di verifica.
6 – In conclusione, anche volendo valorizzare la rilevata criticità rappresentata dalla difficoltà del docente a mantenere l'ordine nelle classi e la tendenza alla polemica in seno ai consigli di classe, alla luce
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di tutto quanto esposto (compresi i rilievi di mancata critica specifica ad alcune parti della sentenza gravata), si deve confermare il giudizio espresso dal Tribunale, atteso che, rispetto agli elementi valorizzati nella relazione ispettiva, vengono qui complessivamente in rilievo (e possono essere valorizzati in quanto dimostrati) solo alcuni aspetti comportamentali che non possono incidere, se non marginalmente, sulla complessiva attitudine del docente a svolgere l'attività di insegnante, mentre la dispensa per incapacità didattica è prevista solo per delle ipotesi evidentemente patologiche nell'ambito del rapporto di impiego in cui emerge un'inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, derivante da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti (cfr. Cass. n.
17897 del 22/06/2023).
7 – Per le ragioni esposte l'appello del va respinto. Rimane, Parte_2
conseguentemente, assorbita la doglianza svolta dal – nelle CP_1
forme dell'appello incidentale – in ordine alla nullità della relazione ispettiva per mancanza di firma digitale, atteso che il docente risulta già totalmente vittorioso sia in primo grado che in sede di gravame.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo valori prossimi ai medi di scaglione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal;
Parte_2
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 6.900 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL GI NL AL
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