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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4251/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI PAOLA e dell'avv. Parte_1
CARAMASCHI INES, elettivamente domiciliato presso lo studio delle predette avvocate in VIA
PANSA N. 51, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 04/03/2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 07/11/2023, Parte_1
conveniva in giudizio la moglie con cui aveva contratto matrimonio a Reggio Emilia Controparte_1
in data 20/12/2015, da cui era nato, in data 20/01/2017, il figlio . Per_1
pagina 1 di 6 Esponeva che la moglie, dall'anno 2023, avesse manifestato segni di squilibrio mentale;
che fosse stata ricoverata nel mese di marzo 2023 per problematiche psichiatriche, e che in data 05/08/2023 avesse fatto rientro nel proprio Paese di origine (Russia) senza fare più rientro in Italia, rendendosi di fatto irreperibile, cosicché, da quando la moglie aveva lasciato l'Italia, era stato il solo ricorrente, con l'aiuto della di lui madre, ad occuparsi in via esclusiva del figlio . Per_1
Tanto premesso, evidenziando che il minore avesse perduto qualsiasi contatto con la madre, chiedeva all'intestato Tribunale: in via preliminare,
- di autorizzare il padre alle firme che si fossero rese necessarie per il figlio minore anche senza il previo consenso della madre in ambito scolastico, sanitario e sportivo;
- di disporre che qualora la madre fosse rientrata in Italia ed avesse richiesto di vedere e tenere con sé il figlio, gli incontri avvenissero in presenza del padre o di terze persone da lui delegate in attesa di verificare le condizioni di salute psico-fisiche della madre;
- di assegnare temporaneamente la casa coniugale al marito in quanto ivi convivente con il figlio;
in via principale,
- di disporre che entrambi i genitori esercitassero congiuntamente la responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore avrebbe esercitato la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrebbe avuto il figlio con sé;
- di disporre che la casa coniugale fosse assegnata al padre presso cui il minore avrebbe conservato la residenza anagrafica;
- di disporre che la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio solo in presenza del padre o di terze persone;
- di disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente in caso di rientro della madre in Italia regolamentasse le modalità di visita madre-figlio adottando i provvedimenti più opportuni a tutela del minore;
- di disporre che per il mantenimento ordinario del figlio, così come per le spese straordinarie, sarebbe stato il padre a provvedervi integralmente.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/10/2024, alla quale compariva solo il ricorrente con il proprio difensore, il ricorrente dichiarava: “non intendo riconciliarmi, confermo la mia volontà di separarmi, mia moglie se ne è andata via da casa a maggio 2023, l'ultima volta che l'ho sentita è stata
pagina 2 di 6 per telefono, circa un anno fa, erano i primi di ottobre dell'anno scorso. I nonni materni di , Per_1
che si trovano in Russia, ogni tanto, ogni 15-20 giorni, fanno delle videochiamate per sentire
. I nonni materni mi hanno riferito che la figlia è in una struttura, ma non mi hanno detto Per_1
dove si trova questa struttura, quindi ora non so nulla di mia moglie, come sta e dove si trova.
ora ha 7 anni, frequenta la seconda elementare a Reggio Emilia, a scuola va bene, due volte Per_1
alla settimana va in piscina, questa estate ha trascorso tutta l'estate al centro estivo, al sabato va ad una scuola ove insegnano il russo, lui quindi parla sia il russo che l'italiano, l'italiano ovviamente lo parla meglio. Ogni tanto chiede della mamma, gli ho detto che la mamma è in Russia a curarsi e che poi quando avrà finito di curarsi tornerà a casa. Vivo con mio figlio a Reggio, in casa siamo solo io e lui, mia mamma vive abbastanza vicino a noi, e mi dà una mano nella gestione di , a volte ad Per_1
esempio lo va a prendere lei da scuola ”.
In tale udienza, la resistente veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Nella medesima udienza, il giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., di seguito riportati:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- in considerazione della irreperibilità della madre, e del fatto che sia attualmente il padre a prendersi cura quotidianamente dei bisogni e delle necessità del minore, avendo quindi egli assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale, affida il figlio in via esclusiva al padre, con collocazione Per_1
presso lo stesso, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dal ricorrente in via esclusiva (c.d. affidamento super-esclusivo); con possibilità per la madre di vedere il figlio in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo;
- autorizza il padre alle firme che si renderanno necessarie per il figlio minore anche senza Per_1
il previo consenso della madre in ambito scolastico, sanitario e sportivo;
- assegna la casa coniugale al marito, che vi abiterà con il figlio;
- dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per il figlio
”. Per_1
Veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 18/02/2025.
Alla successiva udienza del 04/03/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei sopra riportati provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ex art. 473 bis.22 c.p.c. con ordinanza in data 10/10/2024.
pagina 3 di 6 2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza già dalla irreperibilità della parte resistente, la quale, nel 2023, si è trasferita nel proprio
Paese di origine (Russia) senza fare più rientro in Italia, perdendo ogni contatto con il marito e con il figlio.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti il minore, vanno accolte le conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza del 04/03/2025, dovendosi quindi confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in data 10/10/2024 come riportati nel paragrafo precedente, che avevano disposto, in particolare, l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del minore al padre.
Nessuna modifica di rilievo, infatti, è medio tempore intervenuta.
E' stata acquisita una relazione dei Servizi Sociali, la quale ha confermato l'assenza della madre ed il fatto che sia il padre, con il supporto della nonna paterna, ad occuparsi in via esclusiva del figlio minore , il quale ha da poco compiuto l'età di 8 anni. Per_1
I Servizi Sociali hanno innanzitutto verificato l'adeguatezza dell'attuale collocazione di Per_1
presso il padre.
Si legge inoltre nella relazione che “la madre del minore allo stato attuale risulta irreperibile”, e che, secondo quanto riferito dalle insegnanti della scuola frequentata da , “il padre è molto Per_1
presente nei colloqui con le insegnanti e rispetto alle esigenze del figlio è supportato dalla nonna e dalla zia paterna”.
I Servizi Sociali hanno evidenziato i seguenti “Fattori di rischio” e “Fattori di protezione”:
pagina 4 di 6 I Servizi Sociali hanno quindi così concluso:
La prolungata assenza della madre dalla vita del minore giustifica altresì la previsione che la madre potrà vedere il figlio solo in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo.
La casa coniugale deve essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al ricorrente, quale genitore collocatario del minore.
In merito al mantenimento del figlio, si prende atto della volontà del padre di farsi carico in via diretta del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie riguardanti il figlio.
Vanno quindi confermati, come richiesto nelle conclusioni dal ricorrente, i provvedimenti provvisori del 10/10/2024. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), attestandosi sui valori medi previsti per le fasi di studio ed introduttiva, e sul valore minimo per la fase decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Reggio Emilia in data 20/12/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 262, Parte 1, dell'anno 2015).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Affida il figlio in via esclusiva al padre, con collocazione presso lo stesso, disponendo che Per_1 anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dal ricorrente in via esclusiva
(c.d. affidamento super-esclusivo), autorizzando in particolare il padre alle firme che si renderanno necessarie per il figlio minore anche senza il previo consenso della madre in ambito Per_1
scolastico, sanitario e sportivo.
4) Dispone che la madre potrà vedere il figlio in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo.
5) Assegna la casa coniugale, sita in Reggio Emilia, Via A. Bertani n. 8, al ricorrente.
6) Dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per il figlio
. Per_1
7) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
4.358,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4251/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI PAOLA e dell'avv. Parte_1
CARAMASCHI INES, elettivamente domiciliato presso lo studio delle predette avvocate in VIA
PANSA N. 51, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 04/03/2025 chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 07/11/2023, Parte_1
conveniva in giudizio la moglie con cui aveva contratto matrimonio a Reggio Emilia Controparte_1
in data 20/12/2015, da cui era nato, in data 20/01/2017, il figlio . Per_1
pagina 1 di 6 Esponeva che la moglie, dall'anno 2023, avesse manifestato segni di squilibrio mentale;
che fosse stata ricoverata nel mese di marzo 2023 per problematiche psichiatriche, e che in data 05/08/2023 avesse fatto rientro nel proprio Paese di origine (Russia) senza fare più rientro in Italia, rendendosi di fatto irreperibile, cosicché, da quando la moglie aveva lasciato l'Italia, era stato il solo ricorrente, con l'aiuto della di lui madre, ad occuparsi in via esclusiva del figlio . Per_1
Tanto premesso, evidenziando che il minore avesse perduto qualsiasi contatto con la madre, chiedeva all'intestato Tribunale: in via preliminare,
- di autorizzare il padre alle firme che si fossero rese necessarie per il figlio minore anche senza il previo consenso della madre in ambito scolastico, sanitario e sportivo;
- di disporre che qualora la madre fosse rientrata in Italia ed avesse richiesto di vedere e tenere con sé il figlio, gli incontri avvenissero in presenza del padre o di terze persone da lui delegate in attesa di verificare le condizioni di salute psico-fisiche della madre;
- di assegnare temporaneamente la casa coniugale al marito in quanto ivi convivente con il figlio;
in via principale,
- di disporre che entrambi i genitori esercitassero congiuntamente la responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore avrebbe esercitato la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrebbe avuto il figlio con sé;
- di disporre che la casa coniugale fosse assegnata al padre presso cui il minore avrebbe conservato la residenza anagrafica;
- di disporre che la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio solo in presenza del padre o di terze persone;
- di disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente in caso di rientro della madre in Italia regolamentasse le modalità di visita madre-figlio adottando i provvedimenti più opportuni a tutela del minore;
- di disporre che per il mantenimento ordinario del figlio, così come per le spese straordinarie, sarebbe stato il padre a provvedervi integralmente.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/10/2024, alla quale compariva solo il ricorrente con il proprio difensore, il ricorrente dichiarava: “non intendo riconciliarmi, confermo la mia volontà di separarmi, mia moglie se ne è andata via da casa a maggio 2023, l'ultima volta che l'ho sentita è stata
pagina 2 di 6 per telefono, circa un anno fa, erano i primi di ottobre dell'anno scorso. I nonni materni di , Per_1
che si trovano in Russia, ogni tanto, ogni 15-20 giorni, fanno delle videochiamate per sentire
. I nonni materni mi hanno riferito che la figlia è in una struttura, ma non mi hanno detto Per_1
dove si trova questa struttura, quindi ora non so nulla di mia moglie, come sta e dove si trova.
ora ha 7 anni, frequenta la seconda elementare a Reggio Emilia, a scuola va bene, due volte Per_1
alla settimana va in piscina, questa estate ha trascorso tutta l'estate al centro estivo, al sabato va ad una scuola ove insegnano il russo, lui quindi parla sia il russo che l'italiano, l'italiano ovviamente lo parla meglio. Ogni tanto chiede della mamma, gli ho detto che la mamma è in Russia a curarsi e che poi quando avrà finito di curarsi tornerà a casa. Vivo con mio figlio a Reggio, in casa siamo solo io e lui, mia mamma vive abbastanza vicino a noi, e mi dà una mano nella gestione di , a volte ad Per_1
esempio lo va a prendere lei da scuola ”.
In tale udienza, la resistente veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Nella medesima udienza, il giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., di seguito riportati:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- in considerazione della irreperibilità della madre, e del fatto che sia attualmente il padre a prendersi cura quotidianamente dei bisogni e delle necessità del minore, avendo quindi egli assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale, affida il figlio in via esclusiva al padre, con collocazione Per_1
presso lo stesso, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dal ricorrente in via esclusiva (c.d. affidamento super-esclusivo); con possibilità per la madre di vedere il figlio in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo;
- autorizza il padre alle firme che si renderanno necessarie per il figlio minore anche senza Per_1
il previo consenso della madre in ambito scolastico, sanitario e sportivo;
- assegna la casa coniugale al marito, che vi abiterà con il figlio;
- dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per il figlio
”. Per_1
Veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 18/02/2025.
Alla successiva udienza del 04/03/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei sopra riportati provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ex art. 473 bis.22 c.p.c. con ordinanza in data 10/10/2024.
pagina 3 di 6 2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza già dalla irreperibilità della parte resistente, la quale, nel 2023, si è trasferita nel proprio
Paese di origine (Russia) senza fare più rientro in Italia, perdendo ogni contatto con il marito e con il figlio.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti il minore, vanno accolte le conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza del 04/03/2025, dovendosi quindi confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in data 10/10/2024 come riportati nel paragrafo precedente, che avevano disposto, in particolare, l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del minore al padre.
Nessuna modifica di rilievo, infatti, è medio tempore intervenuta.
E' stata acquisita una relazione dei Servizi Sociali, la quale ha confermato l'assenza della madre ed il fatto che sia il padre, con il supporto della nonna paterna, ad occuparsi in via esclusiva del figlio minore , il quale ha da poco compiuto l'età di 8 anni. Per_1
I Servizi Sociali hanno innanzitutto verificato l'adeguatezza dell'attuale collocazione di Per_1
presso il padre.
Si legge inoltre nella relazione che “la madre del minore allo stato attuale risulta irreperibile”, e che, secondo quanto riferito dalle insegnanti della scuola frequentata da , “il padre è molto Per_1
presente nei colloqui con le insegnanti e rispetto alle esigenze del figlio è supportato dalla nonna e dalla zia paterna”.
I Servizi Sociali hanno evidenziato i seguenti “Fattori di rischio” e “Fattori di protezione”:
pagina 4 di 6 I Servizi Sociali hanno quindi così concluso:
La prolungata assenza della madre dalla vita del minore giustifica altresì la previsione che la madre potrà vedere il figlio solo in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo.
La casa coniugale deve essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al ricorrente, quale genitore collocatario del minore.
In merito al mantenimento del figlio, si prende atto della volontà del padre di farsi carico in via diretta del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie riguardanti il figlio.
Vanno quindi confermati, come richiesto nelle conclusioni dal ricorrente, i provvedimenti provvisori del 10/10/2024. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00), attestandosi sui valori medi previsti per le fasi di studio ed introduttiva, e sul valore minimo per la fase decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Reggio Emilia in data 20/12/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 262, Parte 1, dell'anno 2015).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Affida il figlio in via esclusiva al padre, con collocazione presso lo stesso, disponendo che Per_1 anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dal ricorrente in via esclusiva
(c.d. affidamento super-esclusivo), autorizzando in particolare il padre alle firme che si renderanno necessarie per il figlio minore anche senza il previo consenso della madre in ambito Per_1
scolastico, sanitario e sportivo.
4) Dispone che la madre potrà vedere il figlio in presenza del padre o di persone di fiducia di quest'ultimo.
5) Assegna la casa coniugale, sita in Reggio Emilia, Via A. Bertani n. 8, al ricorrente.
6) Dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per il figlio
. Per_1
7) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
4.358,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 6 di 6