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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
OM ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 31 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
12520249008613818/0000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.02.2025 per la somma complessiva di € 374.548,00 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: n.
12520110008461557000, n. 12520130000392254000, n. 12520130010660969000, n. 12520140001676950000,
n. 12520140013309634000 e n. 12520150008947513000, aventi ad oggetto vari tributi, addizionali Irpef,
ICI, interessi e sanzioni pecuniarie.
Deduce la ricorrente la omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e in ogni caso il decorso del termine prescrizionale decennale per l'Irpef, quinquennale per l'ICI e per le sanzioni e interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
Sotto tale profilo, dunque, è sufficiente rilevare che l'ente di riscossione ha notificato alla ricorrente una serie di intimazioni di pagamento che non risultano impugnate e che, in ogni caso, hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale:
- con riferimento alla cartella n. 12520110008461557000, successivamente alla sua notifica avvenuta in data 01.09.2011, DE ha notificato alla ricorrente in data 17.06.2013 l'intimazione di pagamento n.
12520139001251787000, in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n. 12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520130000392254000, successivamente alla sua notifica avvenuta in data 26.02.2013 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000; - con riferimento alla cartella n. 12520130010660969000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
17.03.2014 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 09.11.2023 l'intimazione di pagamento n. 12520239006391875000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520140001676950000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
22.07.2014 , DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520140013309634000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
30.12. 2014 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520150008947513000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
29.09.2015 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000.
L'odierna ricorrente ha impugnato solo l'ultima intimazione di pagamento (n. 12520249008619818000), mentre non ha provveduto ad impugnare le precedenti intimazioni che, quindi, hanno cristallizato la pretesa creditoria.
Del resto, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere conto delle disposizioni emanate nell'anno 2020 per fare fronte all'epidemia da Covid 19. L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) convertito in l. n. 27/2020 ha sancito che dall'08.03.2020 al 31.08.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge n. 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Lo stesso articolo 68 d.l. n. 18/2020 al comma 4-bis richiama l'art. 12
d.lgs. n. 159/2015 il quale ha previsto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. In particolare, detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione di ventiquattro mesi per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore di A.D.E.R. ed in euro 1.500 in favore di A.D.E.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
OM ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 31 01100 Viterbo VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008619818000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
12520249008613818/0000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.02.2025 per la somma complessiva di € 374.548,00 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: n.
12520110008461557000, n. 12520130000392254000, n. 12520130010660969000, n. 12520140001676950000,
n. 12520140013309634000 e n. 12520150008947513000, aventi ad oggetto vari tributi, addizionali Irpef,
ICI, interessi e sanzioni pecuniarie.
Deduce la ricorrente la omessa notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e in ogni caso il decorso del termine prescrizionale decennale per l'Irpef, quinquennale per l'ICI e per le sanzioni e interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
Sotto tale profilo, dunque, è sufficiente rilevare che l'ente di riscossione ha notificato alla ricorrente una serie di intimazioni di pagamento che non risultano impugnate e che, in ogni caso, hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale:
- con riferimento alla cartella n. 12520110008461557000, successivamente alla sua notifica avvenuta in data 01.09.2011, DE ha notificato alla ricorrente in data 17.06.2013 l'intimazione di pagamento n.
12520139001251787000, in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n. 12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520130000392254000, successivamente alla sua notifica avvenuta in data 26.02.2013 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000; - con riferimento alla cartella n. 12520130010660969000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
17.03.2014 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 09.11.2023 l'intimazione di pagamento n. 12520239006391875000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520140001676950000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
22.07.2014 , DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520140013309634000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
30.12. 2014 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000;
- con riferimento alla cartella n. 12520150008947513000 successivamente alla sua notifica avvenuta in data
29.09.2015 DE ha notificato alla ricorrente in data 17.02.2017 l'intimazione di pagamento n.
12520169003073021000, in data 08.01.2024 l'intimazione di pagamento n. 12520239000308564000 e in data 20.02.2025 l'intimazione di pagamento n. 12520249008619818000.
L'odierna ricorrente ha impugnato solo l'ultima intimazione di pagamento (n. 12520249008619818000), mentre non ha provveduto ad impugnare le precedenti intimazioni che, quindi, hanno cristallizato la pretesa creditoria.
Del resto, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere conto delle disposizioni emanate nell'anno 2020 per fare fronte all'epidemia da Covid 19. L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) convertito in l. n. 27/2020 ha sancito che dall'08.03.2020 al 31.08.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge n. 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Lo stesso articolo 68 d.l. n. 18/2020 al comma 4-bis richiama l'art. 12
d.lgs. n. 159/2015 il quale ha previsto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. In particolare, detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione di ventiquattro mesi per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore di A.D.E.R. ed in euro 1.500 in favore di A.D.E.