CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 29990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29990 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IZ RE, nato a [...] il [...]; IZ ER, nata a [...] il [...]; avverso il decreto della Corte di appello di Bari in data 10/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 10/12/2022, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RE e ER IZ avverso il decreto emesso il 25/05/2022 dal Tribunale di Bari con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca di un appartamento costituente l'abitazione coniugale di RE IZ e della sua famiglia, intervenuta nell'ambito del procedimento prevenzione n. 23/2011 nei confronti dei predetti soggetti. Secondo il Collegio, infatti, non doveva ritenersi significativa la sopravvenuta conclusione del procedimento penale pendente al momento in cui era scaturita la misura Penale Sent. Sez. 1 Num. 29990 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 patrimoniale della confisca, con la pronuncia della sentenza n. 4756/2016 del 3/10/2016 del Tribunale di Bari di non doversi procedere, nei confronti dei IZ, per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto, da un lato, la misura di prevenzione può essere revocata soltanto se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca;
e, dall'altro lato, non erano state rappresentate ragioni d'insussistenza dei fatti ritenuti dal Giudice della prevenzione e posti a fondamento del provvedimento di confisca, ormai definitivo. 2. RE e ER IZ hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Enrico Buono e Vittorio Gironda, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., due distinti profili di doglianza afferenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., alla inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o comunque per difetto, nella motivazione, dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, in particolare in relazione all'attualità della pericolosità del preposto, rispetto alla quale le doglianze contenute nell'atto di appello sarebbero rimaste senza risposta;
ovvero alla inosservanza degli artt. 4, legge n. 1423 del 1956 e 2- ter, legge n. 575 del 1965. 2.1. Secondo la difesa, a seguito della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, tutti i decreti applicativi di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, emessi prima del 2019, avrebbero dovuto essere rivalutati e le confische di prevenzione applicate avrebbero dovuto essere revocate ove emesse sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale (ovvero sulla base del presupposto che il proposto si dedicasse «abitualmente a traffici delittuosi» o si mantenesse con i «proventi di attività delittuose»). 2.2. Sotto altro profilo, la giurisprudenza della Corte EDU avrebbe chiarito che nessun bene può essere sottoposto a confisca in assenza di un giudizio di responsabilità espresso con sentenza di condanna definitiva, laddove, nel caso di specie, RE IZ sarebbe stato prosciolto, prima della conclusione del giudizio di primo grado, per intervenuta prescrizione del reato, la quale equivarrebbe a u n'assoluzione. 2.3. Inoltre, si assume che, nella specie, la Corte territoriale abbia omesso di effettuare un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e documentali della pericolosità sociale del proposto, da valutare con riferimento all'effettivo coinvolgimento del medesimo in un procedimento penale, alla obiettiva gravità della contestazione, al periodo di commissione del fatto antigiuridico e alla situazione socio-economica del soggetto. Nel caso in esame, tuttavia, non 2 sarebbero stati adeguatamente valutati il fatto che i precedenti penali fossero risalenti ad oltre quindici anni prima, la totale estraneità di IZ a reati associativi, il pieno inserimento del medesimo in un regolare contesto lavorativo. Infine, la confisca avrebbe riguardato un immobile di 80 mq circa, unico cespite immobiliare della famiglia IZ, adibito a casa coniugale, su cui graverebbe un mutuo fondiario per i prossimi 25 anni. La decisione di non revocare la confisca si scontrerebbe con l'orientamento di legittimità in base al quale la misura non può colpire indiscriminatamente tutti i beni dei sottoposti a misura di prevenzione personale, bensì solo quelli che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Un'indagine che, nel caso in esame, non sarebbe stata compiuta. 3. In data 9 maggio 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Già prima della introduzione del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia), la giurisprudenza di legittimità riteneva che il provvedimento di confisca emesso ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 fosse suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, allorché lo stesso fosse affetto da invalidità genetica, a ciò non ostando l'irreversibilità dell'ablazione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 - 01). Con l'introduzione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 è stata stabilita la possibilità di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nei giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.1. Dunque, presupposto per la revocazione, la quale deve estendersi alle ipotesi di revoca ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, stante l'eadem ratio dei rimedi impugnatori, fondati sulla trasposizione delle regole della revisione del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 3 5741 del 22/11/2021, dep. 2012, Alfano, Rv. 282892 - 01), è innanzitutto la sopravvenienza di fatti nuovi, non valutabili nel momento di adozione della misura (v. anche Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 - 01, secondo cui l'istanza di revoca del provvedimento di confisca deliberato ex art.
2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento). Nel caso di specie, essi sarebbero costituiti, secondo i ricorrenti, dalla circostanza che RE e ER IZ sono stati prosciolti dai reati a loro ascritti con la sentenza n. 4756/2016 del 3/10/2016 del Tribunale di Bari, che ha dichiarato di non doversi procedere, nei loro confronti, per intervenuta prescrizione. Nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il sopravvenire di un giudicato assolutorio non integra, automaticamente, una causa di revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale. Pertanto, la misura può essere revocata soltanto se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la misura (Sez. 2, n. 31549 del 6/06/2019, SIMPLY SOC. COOP., Rv. 277225-01; Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244 - 01; Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv 273976-01), ovvero che il terzo aveva acquistato il bene sulla base di un titolo lecito autonomo. Viceversa, ove il processo si sia concluso con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito, ove i fatti-reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita;
intervenuta prescrizione, amnistia), si ritiene che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare a essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità. Ne consegue, alla stregua dei suddetti principi, che non è sufficiente, per la revoca del provvedimento di confisca, che sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, essendo necessario che dalla sentenza assolutoria risulti l'insussistenza dei fatti ritenuti dal giudice della prevenzione. Su tali premesse, deve escludersi che, nel caso di specie, sia emerso un fatto nuovo rilevante nei termini anzidetti, idoneo a consentire una differente valutazione rispetto a quella operata dal Tribunale di Bari nel provvedimento di confisca, ormai definitivo;
sicché le argomentazioni svolte, sul punto, nell'odierno ricorso devono ritenersi manifestamente infondate. 2.2. Una volta esclusa la sussistenza di elementi nuovi che possano consentire la revocazione della confisca di prevenzione, devono ritenersi inammissibili le osservazioni difensive sulla esistenza dei presupposti per la sua applicazione 4 ly (come le odierne doglianze sul rapporto di pertinenzialità tra l'immobile e le attività illecite originariamente ascritte al proposto), già vagliati nel momento in cui la stessa era stata disposta. Invero, anche dopo l'introduzione dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura, la revoca ex tunc, a norma dell'art. 7, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con la possibilità di un riesame degli stessi elementi fattuali che avevano portato a disporre la confisca (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811 - 01). 3. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo secondo cui, per effetto della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, dovrebbe farsi luogo a una rivalutazione dei presupposti di applicazione delle confische di prevenzione, atteso che un siffatto adempimento non può certamente richiedersi quando la misura patrimoniale sia stata disposta sulla base di presupposti normativi diversi da quelli interessati dalla pronuncia di incostituzionalità. Nel caso di specie, come precisato nel provvedimento impugnato, la misura era stata disposta ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, dunque, a partire da tutt'altri presupposti, sicché anche la presente censura deve ritenersi inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
'ZI) processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammencg. ry o Così deciso in data 7/06/2023 c0 (17 cr5 21 : Cr claa:i k Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s'ire
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 10/12/2022, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RE e ER IZ avverso il decreto emesso il 25/05/2022 dal Tribunale di Bari con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca di un appartamento costituente l'abitazione coniugale di RE IZ e della sua famiglia, intervenuta nell'ambito del procedimento prevenzione n. 23/2011 nei confronti dei predetti soggetti. Secondo il Collegio, infatti, non doveva ritenersi significativa la sopravvenuta conclusione del procedimento penale pendente al momento in cui era scaturita la misura Penale Sent. Sez. 1 Num. 29990 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 patrimoniale della confisca, con la pronuncia della sentenza n. 4756/2016 del 3/10/2016 del Tribunale di Bari di non doversi procedere, nei confronti dei IZ, per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto, da un lato, la misura di prevenzione può essere revocata soltanto se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca;
e, dall'altro lato, non erano state rappresentate ragioni d'insussistenza dei fatti ritenuti dal Giudice della prevenzione e posti a fondamento del provvedimento di confisca, ormai definitivo. 2. RE e ER IZ hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Enrico Buono e Vittorio Gironda, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., due distinti profili di doglianza afferenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., alla inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o comunque per difetto, nella motivazione, dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, in particolare in relazione all'attualità della pericolosità del preposto, rispetto alla quale le doglianze contenute nell'atto di appello sarebbero rimaste senza risposta;
ovvero alla inosservanza degli artt. 4, legge n. 1423 del 1956 e 2- ter, legge n. 575 del 1965. 2.1. Secondo la difesa, a seguito della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, tutti i decreti applicativi di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, emessi prima del 2019, avrebbero dovuto essere rivalutati e le confische di prevenzione applicate avrebbero dovuto essere revocate ove emesse sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale (ovvero sulla base del presupposto che il proposto si dedicasse «abitualmente a traffici delittuosi» o si mantenesse con i «proventi di attività delittuose»). 2.2. Sotto altro profilo, la giurisprudenza della Corte EDU avrebbe chiarito che nessun bene può essere sottoposto a confisca in assenza di un giudizio di responsabilità espresso con sentenza di condanna definitiva, laddove, nel caso di specie, RE IZ sarebbe stato prosciolto, prima della conclusione del giudizio di primo grado, per intervenuta prescrizione del reato, la quale equivarrebbe a u n'assoluzione. 2.3. Inoltre, si assume che, nella specie, la Corte territoriale abbia omesso di effettuare un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e documentali della pericolosità sociale del proposto, da valutare con riferimento all'effettivo coinvolgimento del medesimo in un procedimento penale, alla obiettiva gravità della contestazione, al periodo di commissione del fatto antigiuridico e alla situazione socio-economica del soggetto. Nel caso in esame, tuttavia, non 2 sarebbero stati adeguatamente valutati il fatto che i precedenti penali fossero risalenti ad oltre quindici anni prima, la totale estraneità di IZ a reati associativi, il pieno inserimento del medesimo in un regolare contesto lavorativo. Infine, la confisca avrebbe riguardato un immobile di 80 mq circa, unico cespite immobiliare della famiglia IZ, adibito a casa coniugale, su cui graverebbe un mutuo fondiario per i prossimi 25 anni. La decisione di non revocare la confisca si scontrerebbe con l'orientamento di legittimità in base al quale la misura non può colpire indiscriminatamente tutti i beni dei sottoposti a misura di prevenzione personale, bensì solo quelli che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Un'indagine che, nel caso in esame, non sarebbe stata compiuta. 3. In data 9 maggio 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Già prima della introduzione del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia), la giurisprudenza di legittimità riteneva che il provvedimento di confisca emesso ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 fosse suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, allorché lo stesso fosse affetto da invalidità genetica, a ciò non ostando l'irreversibilità dell'ablazione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 - 01). Con l'introduzione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 è stata stabilita la possibilità di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nei giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.1. Dunque, presupposto per la revocazione, la quale deve estendersi alle ipotesi di revoca ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, stante l'eadem ratio dei rimedi impugnatori, fondati sulla trasposizione delle regole della revisione del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 3 5741 del 22/11/2021, dep. 2012, Alfano, Rv. 282892 - 01), è innanzitutto la sopravvenienza di fatti nuovi, non valutabili nel momento di adozione della misura (v. anche Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 - 01, secondo cui l'istanza di revoca del provvedimento di confisca deliberato ex art.
2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento). Nel caso di specie, essi sarebbero costituiti, secondo i ricorrenti, dalla circostanza che RE e ER IZ sono stati prosciolti dai reati a loro ascritti con la sentenza n. 4756/2016 del 3/10/2016 del Tribunale di Bari, che ha dichiarato di non doversi procedere, nei loro confronti, per intervenuta prescrizione. Nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il sopravvenire di un giudicato assolutorio non integra, automaticamente, una causa di revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale. Pertanto, la misura può essere revocata soltanto se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la misura (Sez. 2, n. 31549 del 6/06/2019, SIMPLY SOC. COOP., Rv. 277225-01; Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244 - 01; Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv 273976-01), ovvero che il terzo aveva acquistato il bene sulla base di un titolo lecito autonomo. Viceversa, ove il processo si sia concluso con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito, ove i fatti-reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita;
intervenuta prescrizione, amnistia), si ritiene che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare a essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità. Ne consegue, alla stregua dei suddetti principi, che non è sufficiente, per la revoca del provvedimento di confisca, che sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, essendo necessario che dalla sentenza assolutoria risulti l'insussistenza dei fatti ritenuti dal giudice della prevenzione. Su tali premesse, deve escludersi che, nel caso di specie, sia emerso un fatto nuovo rilevante nei termini anzidetti, idoneo a consentire una differente valutazione rispetto a quella operata dal Tribunale di Bari nel provvedimento di confisca, ormai definitivo;
sicché le argomentazioni svolte, sul punto, nell'odierno ricorso devono ritenersi manifestamente infondate. 2.2. Una volta esclusa la sussistenza di elementi nuovi che possano consentire la revocazione della confisca di prevenzione, devono ritenersi inammissibili le osservazioni difensive sulla esistenza dei presupposti per la sua applicazione 4 ly (come le odierne doglianze sul rapporto di pertinenzialità tra l'immobile e le attività illecite originariamente ascritte al proposto), già vagliati nel momento in cui la stessa era stata disposta. Invero, anche dopo l'introduzione dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura, la revoca ex tunc, a norma dell'art. 7, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con la possibilità di un riesame degli stessi elementi fattuali che avevano portato a disporre la confisca (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811 - 01). 3. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo secondo cui, per effetto della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, dovrebbe farsi luogo a una rivalutazione dei presupposti di applicazione delle confische di prevenzione, atteso che un siffatto adempimento non può certamente richiedersi quando la misura patrimoniale sia stata disposta sulla base di presupposti normativi diversi da quelli interessati dalla pronuncia di incostituzionalità. Nel caso di specie, come precisato nel provvedimento impugnato, la misura era stata disposta ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, dunque, a partire da tutt'altri presupposti, sicché anche la presente censura deve ritenersi inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
'ZI) processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammencg. ry o Così deciso in data 7/06/2023 c0 (17 cr5 21 : Cr claa:i k Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s'ire