Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2025, proposto da
AN HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio eletto presso lo studio RT TT in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della contrarietà a diritto del silenzio del Comune di Catania in ordine all'istanza del 26 maggio 2025 finalizzata alla normazione/adozione di una destinazione urbanistica ex novo dei terreni ubicati in contrada S. IO e meglio distinti nel Comune censuario di Catania al foglio 33, particelle nn. 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261;
nonché per la condanna
al pagamento dell'indennità di cui all'art. 39 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. ST VA RO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con sentenza n. 3757/2925 del 29/12/2025 è stato – anche se soltanto parzialmente – definito il giudizio cui aveva dato avvio un’azione promossa dalla Sig.ra AN HI a mente dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Catania sull’istanza avanzata dallo stessa con atto del 26 maggio 2025, al fine di ottenere l’adozione di una nuova destinazione urbanistica per i terreni di sua proprietà siti in contrada San IO (contemplati nello strumento urbanistico vigente in gran parte come zona “ L - Caserma” ai sensi dell’articolo 21 delle N.T.A .”, con porzioni in “ Verde rurale ex articolo 26 ” e con più limitate porzioni assoggettate a “ vincolo assoluto ai sensi dell’art. 27 ”, censiti in catasto al foglio 33, particelle 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261, nonché la determinazione di un’indennità ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 327/2001.
Con la suddetta sentenza il proposto ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, atteso che l'Amministrazione – con nota datata 23 ottobre 2025, prodotta dall'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio - ha adempiuto all'onere di provvedere sull'istanza, in conformità con quanto disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e in ossequio ai principi generali regolanti il silenzio amministrativo.
Tuttavia in quella sentenza il giudice adito non si è definitivamente spogliato della causa, avendo piuttosto rilevato che “ residua la questione relativa alla domanda di indennizzo, per la quale si ritiene necessario disporre la conversione del rito, come peraltro richiesto dalla parte ricorrente in udienza ”, e quindi disposto, “ previa conversione del rito , c he la trattazione della predetta domanda avvenga nell’udienza fissata per il 16 aprile 2026 ”.
E’ stata notificata il 04/12/2025 una memoria, da valere anche come proposizione di ricorso per motivi aggiunti, che senza modificare il contenuto della domanda proposta per quanto attiene ai profili patrimoniali della vicenda - da (come in origine) avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’indennizzo ex art. 39 del DPR n. 327/2002, ad azione per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. -, ha prefigurato (ulteriori) vizi sostanziali dei provvedimenti impugnati – in particolare, di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 T.U. Enti Locali, di violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 19/2020 -, e chiesto altresì che ove “ il Collegio ritenesse definito il procedimento oggetto di causa con l’approvazione della D.G.C. n. 200 del 16 ottobre 2024, essendo stata questa circostanza comunicata solo dopo l’instaurazione del presente giudizio ”, una eventualmente “ dichiarata cessata … materia del contendere ” avvenisse “ previa condanna alle spese a carico dell’Amministrazione in virtù del principio di soccombenza virtuale ”.
In data 16 aprile 2026 si svolgeva l’udienza pubblica avente ad oggetto l’esame della (residua) parte del ricorso, relativa alla formulata domanda di corresponsione dell’indennizzo.
Con riguardo alla richiesta di indennizzo, la ricorrente così si è espressa in gravame:
“ 15. che, ai sensi dell’art. 39 D.P.R 8 giugno 2001, n. 327, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio dovrebbe essere prevista al proprietario un’indennità che vada a ristorare il danno prodotto per la perdita della disponibilità del bene, sia in termini di mancato utilizzo uti domini, sia in termini di diminuzione del prezzo di mercato;
16. che, in assenza totale di attività da parte del Comune intimato, la perdita patrimoniale ut supra dovrebbe essere quantomeno parametrata al valore economico cristallizzato nella perizia asseverata a firma dell’arch. Luigi Di Carlo del 30 settembre 2025 che si deposita come all.to n. 5”.
Ma osserva il Collegio come invocare l’art. 39 D.P.R 8 giugno 2001, n. 327, sia contraddittorio rispetto alla proposizione di un’azione con la quale la ricorrente ha stigmatizzato il fatto di aver dovuto espressamente richiedere al Comune di Catania di provvedere “ alla normazione/adozione di una destinazione urbanistica ex novo dei terreni ubicati in contrada S. IO e meglio distinti nel Comune censuario di Catania al foglio 33, p.lle nn. 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261”, dopo che le seguenti destinazioni:
- p.lle n. 240, 247, 249, e 261 Zona “L – CASERMA” ex art. 21 N.T.A.,
- p.lle nn. 241 e 258, Zona “L – CASERMA” e parte in Zona “VERDE RURALE”,
- p.lle nn. 251 e 256, in parte dalla Zona “L – CASERMA”, in parte da “VERDE RURALE” e porzioni di “VINCOLO ASSOLUTO”
“assegnate a norma dell’art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, hanno determinato un vincolo preordinato all’esproprio divenuto efficace con il Piano Regolatore Vigente, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale 29 agosto 1964 n. 296, reso esecutivo con Decreto Presidenziale 28 Giugno 1969, n. 166-A, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. della Regione Siciliana n. 55 del 08 novembre 1969 e s.m.i.”, tuttavia venuto meno per decorso del tempo, se non alla stregua delle previsioni normative - peraltro mai puntualmente individuate dalla ricorrente in gravame - vigenti ratione temporis, quantomeno con certezza dal quinquiennio successivo dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (ovvero dal 30 giugno 2008), giuste le previsioni del secondo e terzo comma del suo art. 9, i quali prevedono che “Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.
Infatti l’indennizzo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 327/2001 è previsto soltanto “ nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo ”: ovvero a fronte di uno specifico provvedimento amministrativo che abbia reiterato la efficacia del vincolo, e non a fronte di una mera inerzia dell’Amministrazione competente la quale – in base ad una univoca giurisprudenza secondo la quale la scadenza dei vincoli finalizzati all’esproprio comunque “ non esim (e) il Comune dall'obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale (ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n. 7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n. 3999, Cassazione sez. I 6 novembre 1998 n. 1158)” [ ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sent., (data ud. 08/10/2014) 04/11/2014, n. 5632] – risulti inadempiente all’obbligo di dare una nuova destinazione urbanistica alle aree per le quali sia scaduta la efficacia dei vincoli finalizzati all’espropriazione.
In simili casi, piuttosto che poter chiedere l’applicazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 327/2001, la parte che si ritenga pregiudicata dalla persistenza della destinazione urbanistica assegnata a tali aree potrà agire soltanto a norma dell’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno ingiusto che ritenga di avere subito. Ma è evidente che non è questa l’azione proposta dal ricorrente. L’indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001 è infatti una misura riparatoria da atto lecito della P.A., dato che il quarto comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 espressamente prevede che ” il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard ”. Il ricorrente, per veder vista accolta la propria domanda, avrebbe quindi dovuto fornire al Collegio, al minimo, gli elementi per una valutazione della colpa della P.A.: dalla quale si può prescindere nell’ipotesi dell’indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001, che origina da una condotta jure della P.A., ma non nell’ipotesi di una responsabilità aquiliana di quest’ultima.
Ma poiché nulla di tutto ciò è avvenuto, la domanda di indennizzo formulata dalla ricorrente, non accoglibile in base alla norma che ella ha posto a fondamento delle proprie pretese (ovvero l’art. 39 del D.P.R. n. 327/2001), non può esserlo neppure se riqualificata dal giudice adito – nell’esercizio dei poteri di cui al secondo paragrafo del secondo comma dell’art. 32 c.p.a. - come domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., perché a ciò osta il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente con riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità da attività antigiuridica dell’Amministrazione intimata. Senza, ancora, mancar di rilevare come, a fronte di un vincolo che la ricorrente afferma esser “ definitivamente decaduto da circa ben 51 anni (ovvero dal 1974 )”, il suo essersi attivata soltanto con una istanza del 26 maggio 2025 implica una palese violazione e dell’art. 1227, secondo comma, c.c. (alla cui stregua “ il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ”) e dell’art. 30, terzo comma, secondo paragrafo, c.p.a. (alla cui stregua “ nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”), così da escludere comunque il suo diritto al risarcimento del danno per ragioni di ordine sostanziale, ove pure potersi ritenersi esser stata correttamente proposta un’azione per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Il Collegio, in conclusione, rigetta la domanda di indennizzo proposta dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
Poichè la sopravvenuta approvazione della D.G.C. n. 200 del 16 ottobre 2024 non interferisce in alcun modo con il segno della pronuncia resa con riguardo alla ulteriore parte della domanda che occorreva esaminare dopo la sentenza non definitiva n. 3757/2025 della Sezione, quel fatto non determina alcuna soccombenza virtuale del Comune intimato, invece vittorioso per la presente parte del giudizio: sicchè, nel rispetto del principio della soccombenza e tenendo conto di quanto già statuito in sentenza non definitiva n. 3757/2025 in punto di refusione delle spese di lite, il Collegio ritiene di dover condannare la ricorrente alla refusione delle spese d(i questa ulteriore parte)el giudizio nei confronti del Comune intimato, liquidandole nella somma di € 1.000 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), con sentenza che definisce interamente il presente giudizio, rigetta la domanda di indennizzo proposta dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese d(i questa ulteriore parte)el giudizio nei confronti del Comune intimato, liquidandole nell’importo di € 1.000 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
ST VA RO MI, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ST VA RO MI | LE EL |
IL SEGRETARIO