Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 435
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse, dovuta alla cessazione della misura custodiale, determina una causa di inammissibilità sopravvenuta.

  • Inammissibile
    Erronea qualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse, dovuta alla cessazione della misura custodiale, determina una causa di inammissibilità sopravvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 435
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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