CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RE AV siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso). 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati OR VI e SE UN, è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 435 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/10/2025 2 2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .
1. cod. pen. 3. Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata trasmessa dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere determina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..Sez. 2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285462 – 02). Nel caso di specie, nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore MA RE TE Il Presidente SS NA
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RE AV siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso). 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati OR VI e SE UN, è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 435 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/10/2025 2 2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .
1. cod. pen. 3. Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata trasmessa dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere determina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..Sez. 2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285462 – 02). Nel caso di specie, nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore MA RE TE Il Presidente SS NA