CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1231/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3396/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302000852018 IVA-REGIMI SPECIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento AVV. ACCERTAMENTO UNICO SDC TD3030200085-2018 per l'Anno d'imposta: 2013
L' avviso di accertamento impugnato dal controllo effettuato, per l'anno d'imposta 2013, a seguito dell'acquisto di un autoveicolo di provenienza intracomunitaria non rientrante nel regime del margine, ex art. 36, comma 1, DL n. 41 del 1995, convertito dalla Legge n. 85 del 1995.
Si dimostrava che la società Ricorrente_2 Srl ha acquistato un'autovettura Modello Land Rover, riportante un prezzo pari ad € 38.500,00 (fattura di acquisto n. Numero_1 emessa dal fornitore “ Società_1 GMBH” con sede in Germania), con l'applicazione del regime speciale del margine a fronte dell'insussistenza della condizione di cessione da effettuarsi decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri. Nella fattispecie, la prima immatricolazione è risultata avvenuta il 02/01/2013 e la fattura reca la data del 23/05/2013, vale a dire che non è risultato intercorso il periodo minimo di sei mesi necessario perché l'auto potesse essere considerata bene usato e, come tale, non è assoggettabile allo speciale regime c.d. del margine. Inoltre,
l'Ufficio ha ravvisato l'insufficienza documentale volta a supportare la qualificazione dell'operazione come assoggettabile al regime speciale del margine.
Tutto ciò premesso, l'Ufficio, con l'avviso impugnato ha accertato l'iva dovuta in € 8.085,00, aliquota del
21% sull'imponibile di € 38.500,00 per come analiticamente indicato nei quadri interni del suddetto avviso.
La ricorrente ha impugnato l'atto adducendo :
1. Nullità dell'accertamento per violazione ed illegittima applicazione dell'art.37bis comma 4 dpr 600/73 e art.39, comma 1, lett.d, Dpr 600/73.
2. Violazione dell'art.10, comma 1 e art.12 comma 7, l.212/2000. Mancanza di instaurazione preventiva di contraddittorio;
3. Nel merito, contribuente vittima di una truffa e che non ha posto in essere l'operazione in discussione.
L'Ufficio ha notificato al Contribuente proposta di mediazione con riduzione delle sole sanzioni, non accettata dalla Parte che si è costituita in giudizio. 3
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, accoglieva il ricorso di parte con sentenza n.
4530/09/2021 depositata in segreteria il 16.08.2021, atteso che riteneva sufficientemente probanti i documenti giustificativi di parte, vale a dire la denuncia per truffa contro ignoti e le scritture contabili, da cui si evinceva che non era stato annotato l'acquisto dell'autovettura Land Rover la quale non risultava inserita tra i beni della Società_2.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Calabria accoglieva l'appello dell'Ufficio assumendo che non vi fosse prova congrua della truffa patita dal contribuente non essendo probante la mera presentazione di una querela
Rispetto alla decisione proponeva ricorso per revocazione il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c. 1 c.p.c. e carente del requisito richiesto dall'art. 395 n. 2 e 3 c.p.c.
Il ricorso per revocazione è proponibile entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui
è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 c.p.c.
I motivi di revocazione straordinaria sono tassativamente individuati dai nn. 1, 2, 3, 6 dell'art. 395 c.p.c. e sono:
1) Il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) Il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) Il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
Le eccezioni di parte risultano pertanto prive di fondamento in quanto volte alla contestazione di una pretesa tributaria ormai definitivamente certa ed esigibile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e alla mancata impugnazione straordinaria nei termini di legge.
Attesa la peculiarità delle vicenda la pendenza di un procedimento volto a dichiarare una truffa nei confronti del contribuente, si ritiene ricorrano i presupposti per addivenire ad una compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1231/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3396/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302000852018 IVA-REGIMI SPECIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento AVV. ACCERTAMENTO UNICO SDC TD3030200085-2018 per l'Anno d'imposta: 2013
L' avviso di accertamento impugnato dal controllo effettuato, per l'anno d'imposta 2013, a seguito dell'acquisto di un autoveicolo di provenienza intracomunitaria non rientrante nel regime del margine, ex art. 36, comma 1, DL n. 41 del 1995, convertito dalla Legge n. 85 del 1995.
Si dimostrava che la società Ricorrente_2 Srl ha acquistato un'autovettura Modello Land Rover, riportante un prezzo pari ad € 38.500,00 (fattura di acquisto n. Numero_1 emessa dal fornitore “ Società_1 GMBH” con sede in Germania), con l'applicazione del regime speciale del margine a fronte dell'insussistenza della condizione di cessione da effettuarsi decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri. Nella fattispecie, la prima immatricolazione è risultata avvenuta il 02/01/2013 e la fattura reca la data del 23/05/2013, vale a dire che non è risultato intercorso il periodo minimo di sei mesi necessario perché l'auto potesse essere considerata bene usato e, come tale, non è assoggettabile allo speciale regime c.d. del margine. Inoltre,
l'Ufficio ha ravvisato l'insufficienza documentale volta a supportare la qualificazione dell'operazione come assoggettabile al regime speciale del margine.
Tutto ciò premesso, l'Ufficio, con l'avviso impugnato ha accertato l'iva dovuta in € 8.085,00, aliquota del
21% sull'imponibile di € 38.500,00 per come analiticamente indicato nei quadri interni del suddetto avviso.
La ricorrente ha impugnato l'atto adducendo :
1. Nullità dell'accertamento per violazione ed illegittima applicazione dell'art.37bis comma 4 dpr 600/73 e art.39, comma 1, lett.d, Dpr 600/73.
2. Violazione dell'art.10, comma 1 e art.12 comma 7, l.212/2000. Mancanza di instaurazione preventiva di contraddittorio;
3. Nel merito, contribuente vittima di una truffa e che non ha posto in essere l'operazione in discussione.
L'Ufficio ha notificato al Contribuente proposta di mediazione con riduzione delle sole sanzioni, non accettata dalla Parte che si è costituita in giudizio. 3
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, accoglieva il ricorso di parte con sentenza n.
4530/09/2021 depositata in segreteria il 16.08.2021, atteso che riteneva sufficientemente probanti i documenti giustificativi di parte, vale a dire la denuncia per truffa contro ignoti e le scritture contabili, da cui si evinceva che non era stato annotato l'acquisto dell'autovettura Land Rover la quale non risultava inserita tra i beni della Società_2.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Calabria accoglieva l'appello dell'Ufficio assumendo che non vi fosse prova congrua della truffa patita dal contribuente non essendo probante la mera presentazione di una querela
Rispetto alla decisione proponeva ricorso per revocazione il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c. 1 c.p.c. e carente del requisito richiesto dall'art. 395 n. 2 e 3 c.p.c.
Il ricorso per revocazione è proponibile entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui
è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 c.p.c.
I motivi di revocazione straordinaria sono tassativamente individuati dai nn. 1, 2, 3, 6 dell'art. 395 c.p.c. e sono:
1) Il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) Il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) Il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
Le eccezioni di parte risultano pertanto prive di fondamento in quanto volte alla contestazione di una pretesa tributaria ormai definitivamente certa ed esigibile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e alla mancata impugnazione straordinaria nei termini di legge.
Attesa la peculiarità delle vicenda la pendenza di un procedimento volto a dichiarare una truffa nei confronti del contribuente, si ritiene ricorrano i presupposti per addivenire ad una compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, spese compensate.