Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'accertamento per violazione ed illegittima applicazione dell'art.37bis comma 4 dpr 600/73 e art.39, comma 1, lett.d, Dpr 600/73

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c. 1 c.p.c. e carente dei requisiti richiesti dall'art. 395 n. 2 e 3 c.p.c.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art.10, comma 1 e art.12 comma 7, l.212/2000. Mancanza di instaurazione preventiva di contraddittorio

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c. 1 c.p.c. e carente dei requisiti richiesti dall'art. 395 n. 2 e 3 c.p.c.

  • Inammissibile
    Nel merito, contribuente vittima di una truffa

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 c. 1 c.p.c. e carente dei requisiti richiesti dall'art. 395 n. 2 e 3 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 72
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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