Ordinanza collegiale 18 gennaio 2023
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15123 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Diego Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobil work s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego a costruire perché emesso oltre i termini normativi e, per l’effetto dichiarare valida la s.c.i.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, nonché della Immobil work s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria opposto da Roma capitale con l’atto del 2 agosto 2022.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione capitolina.
3. Del pari si costituiva in giudizio la società cui pure era stato comunicato il diniego in questa sede gravato.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava prima della camera di consiglio del 17 gennaio 2023.
5. In vista della discussione di merito, la società controinteressata faceva pervenire «dichiarazione di rinunzia al ricorso di primo grado», atteso il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (già depositato in atti dalla ricorrente in data 16 gennaio 2025).
6. All’udienza del 9 gennaio 2026 il Collegio sollevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento del provvedimento gravato.
7. Alla luce del rilievo officioso, il difensore dell’esponente dichiarava di conservare interesse alla decisione di merito in ragione delle opinioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio (c.t.u.) nominato nel distinto giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (Rg -OMISSIS-): il c.t.u., infatti, avrebbe espresso riserve circa la legittimità del titolo edilizio adottato dall’amministrazione capitolina, sostenendo la natura abusiva ed insanabile delle opere.
8. Interrogato sul punto dal Collegio, il procuratore di parte ricorrente confermava però l’esistenza e la validità del titolo edilizio rilasciato dalla competente amministrazione: su tali premesse la causa veniva trattenuta in decisione.
9. È convincimento del Collegio che l’esponente non abbia piú alcun interesse alla coltivazione del giudizio: infatti, l’atto originariamente gravato è stato rimosso dall’universo giuridico e sostituito da un distinto provvedimento che appaga il di lui bene della vita. Pertanto, considerato come oggetto dell’interesse legittimo azionato con il ricorso è la pretesa al provvedimento favorevole (e non a quello legittimo) risulta chiaro come esso sia stato soddisfatto non residuando piú alcuna utilità che potrebbe trarsi dal presente giudizio.
10. A fronte di ciò, le considerazioni del c.t.u. appaiono irrilevanti, atteso che è solo l’amministrazione titolare del potere autoritativo in grado di assentire o meno un intervento edilizio: conseguentemente, ove si dovesse scoprire illegittimo il permesso in sanatoria, l’atto potrà essere annullato o in autotutela (nei limiti di cui all’art. 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero giudizialmente su impugnazione di un soggetto controinteressato leso.
11. Risulta, quindi, chiaro come essendo venuto meno l’interesse al ricorso, lo stesso debba essere dichiarato improcedibile.
12. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
IA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GI | DO VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.