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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3872/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239000463502 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1341/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio
Appellata ADER : –Accogliere il presente atto e rifirmare in toto sentenza sentenza n. 3535/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 6, depositata il 14/05/2024, non notificata, a conclusione del procedimento R.G. n. 6824/2023;
-Con il favore delle spese;
-Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, condannare ad eventuali spese di lite esclusivamente l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che dovrà manlevare l'Ader da spese ed oneri del giudizio.
Appellato : rigettare l'appello principale e confermare la Sentenza n. 3454/06/2024 emessa dai giudici di prime cure, con condanna dell'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria n.
3454/06/2024, depositata in data 14.05.2024, in esito al procedimento n. RG 6824/2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento 09420239000463502, limitatamente all'avviso di accertamento n. TD7050300516/2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio ADER aderendo alle richieste dell'appellante. Si costituiva in giudizio l'appellato Resistente_1 controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame. All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno atto d'appello Agenzia delle Entrate lamenta che il giudice di primo grado, ha rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di prova della notifica del presupposto avviso di accertamento senza pronunciarsi sulla richiesta di sua chiamata in giudizio formulata dalla convenuta ADER. Rilevava il vizio di regolare costituzione del contraddittorio e comunque produceva in sede di appello a sensi dell'art. 58 del dlgs 1992/546 documentazione dalla quale risultava che l'avviso di accertamento n. TD7050300516/2019, richiamato nell'intimazione impugnata, era stato notificato al Resistente_1 in data 27.3.2019 (cfr.avviso di ricevimeno in atti).
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto opposto, non dimostrata dalla parte intimata, la quale in primo grado non era costituita in giudizio.
Con l'atto d'appello Agenzia delle Entrate ha fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal
Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante. Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata quindi deve essere riformata con la conferma dell'atto impugnato.
In ragione dell'andamento del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate. Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3872/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239000463502 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1341/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio
Appellata ADER : –Accogliere il presente atto e rifirmare in toto sentenza sentenza n. 3535/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. 6, depositata il 14/05/2024, non notificata, a conclusione del procedimento R.G. n. 6824/2023;
-Con il favore delle spese;
-Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, condannare ad eventuali spese di lite esclusivamente l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che dovrà manlevare l'Ader da spese ed oneri del giudizio.
Appellato : rigettare l'appello principale e confermare la Sentenza n. 3454/06/2024 emessa dai giudici di prime cure, con condanna dell'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria n.
3454/06/2024, depositata in data 14.05.2024, in esito al procedimento n. RG 6824/2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento 09420239000463502, limitatamente all'avviso di accertamento n. TD7050300516/2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio ADER aderendo alle richieste dell'appellante. Si costituiva in giudizio l'appellato Resistente_1 controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame. All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno atto d'appello Agenzia delle Entrate lamenta che il giudice di primo grado, ha rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di prova della notifica del presupposto avviso di accertamento senza pronunciarsi sulla richiesta di sua chiamata in giudizio formulata dalla convenuta ADER. Rilevava il vizio di regolare costituzione del contraddittorio e comunque produceva in sede di appello a sensi dell'art. 58 del dlgs 1992/546 documentazione dalla quale risultava che l'avviso di accertamento n. TD7050300516/2019, richiamato nell'intimazione impugnata, era stato notificato al Resistente_1 in data 27.3.2019 (cfr.avviso di ricevimeno in atti).
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto opposto, non dimostrata dalla parte intimata, la quale in primo grado non era costituita in giudizio.
Con l'atto d'appello Agenzia delle Entrate ha fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal
Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante. Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata quindi deve essere riformata con la conferma dell'atto impugnato.
In ragione dell'andamento del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate. Reggio Calabria 2 ottobre 2025