Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 28
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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    La Corte ha ritenuto ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione in appello, ritenendo applicabile la normativa previgente alla modifica dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 28
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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