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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 178/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.ti
AC NC e MA AR EN che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA AR, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare da molti anni quale bracciante agricolo e di aver ottenuto regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
dedotto che con tre missive datate 13.11.2020 l' le ha comunicato di aver respinto, a seguito di CP_1
cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli le domande di indennità di malattia presentate nel 2010, contestandole per l'effetto un indebito di € 662,69, corrispondente alle indennità che l'ente assume di avere erogato per tre periodi di malattia relativi alla predetta annualità (dal 27/1 al 15/2, dal 31/3 al 16/4 e dal 3/5 al
15/5); eccepita in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
escluso
“anche in considerazione del lungo tempo trascorso … di avere ricevuto le prestazioni chieste in restituzione”; dedotto di non aver mai avuto comunicazione di alcun provvedimento di disconoscimento;
lamentata la violazione degli artt. 21 nonies l. 241/90, 22 l. 83/70; allegato di aver effettivamente espletato l'attività lavorativa oggetto di disconoscimento;
concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare che nulla parte ricorrente deve restituire all' con riferimento al presunto indebito di € 662,69 per CP_1
indennità di malattia per l'anno 2010 di cui alle tre missive allegate”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccedendo la decadenza della controparte dall'azione CP_1
ai sensi dell'art. 22 l. 83/70 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1 In primo luogo, si ritiene che la documentazione depositata dall' per provare CP_1
l'intervenuto pagamento della prestazione sia indispensabile ai fini della decisione e possa senz'altro essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., costituendo peraltro il dedotto pagamento, un'eccezione in senso lato.
D'altronde, è noto che in presenza di risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, l'incertezza circa la sussistenza di fatti costitutivi, estintivi, impeditivi o modificativi, in ragione del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, debba essere superata dal giudice mediante l'attivazione dei poteri istruttori riconosciuti dall'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricorrente, con difese contraddittorie e prive di qualsivoglia specificità, ha in apertura del ricorso argomentato in merito alla spettanza della prestazione, rispetto alla cui ripetizione ha eccepito la prescrizione, per poi escludere di aver ricevuto le prestazioni chieste in ripetizione, in ragione del tempo trascorso.
È evidente, dunque, come la stessa parte ricorrente abbia implicitamente riconosciuto di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talché avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
Ne consegue dunque l'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta dall' , dal cui esame, contrariamente a quanto sul punto dedotto dal ricorrente, CP_1
emerge prova del pagamento delle prestazioni.
Si ritiene difatti che l'ente abbia sufficientemente provato il pagamento con la produzione in giudizio dell'estratto del “cassetto del cittadino”.
Non si può di fatti sostenere la necessità nel caso di specie di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
D'altronde, già a fronte dei soli provvedimenti di indebito che contenevano, ciascuno,
l'indicazione degli estremi della domanda presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ossia di tutti gli estremi che hanno legittimato la CP_2
corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, appare lapalissiana l'estrema vaghezza e genericità della deduzione del ricorrente di escludere di aver ricevuto le somme contestate, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito. Il ricorrente non ha contestato di aver presentato la domanda di indennità di malattia agricola, non ha eccepito che le domande non sono state evase ovvero che non hanno avuto esito o che sono state respinte ma ha, per converso, allegato circostanze idonee a provare il diritto all'iscrizione nelle liste e alle prestazioni, senza chiederne il pagamento.
Si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 27144/2014, Cass. 27145/2014; Cass.
26949/2014; Cass. 25833/2014; Cass. 23340/2014 Cass. 8281/2015, Cass.
2739/2016), pertanto l' , a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta CP_1
di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
1.2 Premesso quanto sopra, in ragione del principio della ragione più liquida, ritiene lo scrivente che le questioni relative all'eccepita prescrizione debbano essere esaminate preliminarmente in quanto assorbenti di ogni ulteriore deduzione.
L'eccezione di prescrizione è difatti fondata. Dalla lettura dell'estratto del “cassetto del cittadino” emerge che i pagamenti delle somme chieste in ripetizione sono avvenuti in data 11.8.2010.
È noto che l'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento delle somme.
Nel caso di specie, dunque, pur considerando la sospensione della prescrizione disposta dall'art. 67 D.L. 18/20 dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni, in ragione della pandemia da COVID-19, il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si è irrimediabilmente prescritto in data
4.11.2020.
Nonostante sia ignota, in quanto non dedotta, l'effettiva data di notifica dei provvedimenti di ripetizione, gli stessi sono stati senz'altro notificati in data successiva a quella della loro formazione, avvenuta in data 13.11.2020 e dunque in epoca successiva al maturare della prescrizione.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, devono dichiararsi non dovute le somme chieste in ripetizione dall' con le comunicazioni del 13.11.2020, per intervenuta CP_1
prescrizione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve il ricorrente all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito su indennità di malattia per i periodi 27.1.2010-15.2.2010, 31.3.2010-16.4.2010 e 3.5.2010-
15.5.2010, per come richiesto con le missive del 13.11.2020, per complessivi €
662,69; condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 341,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 24/10/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 178/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.ti
AC NC e MA AR EN che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA AR, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare da molti anni quale bracciante agricolo e di aver ottenuto regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
dedotto che con tre missive datate 13.11.2020 l' le ha comunicato di aver respinto, a seguito di CP_1
cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli le domande di indennità di malattia presentate nel 2010, contestandole per l'effetto un indebito di € 662,69, corrispondente alle indennità che l'ente assume di avere erogato per tre periodi di malattia relativi alla predetta annualità (dal 27/1 al 15/2, dal 31/3 al 16/4 e dal 3/5 al
15/5); eccepita in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
escluso
“anche in considerazione del lungo tempo trascorso … di avere ricevuto le prestazioni chieste in restituzione”; dedotto di non aver mai avuto comunicazione di alcun provvedimento di disconoscimento;
lamentata la violazione degli artt. 21 nonies l. 241/90, 22 l. 83/70; allegato di aver effettivamente espletato l'attività lavorativa oggetto di disconoscimento;
concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare che nulla parte ricorrente deve restituire all' con riferimento al presunto indebito di € 662,69 per CP_1
indennità di malattia per l'anno 2010 di cui alle tre missive allegate”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccedendo la decadenza della controparte dall'azione CP_1
ai sensi dell'art. 22 l. 83/70 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1 In primo luogo, si ritiene che la documentazione depositata dall' per provare CP_1
l'intervenuto pagamento della prestazione sia indispensabile ai fini della decisione e possa senz'altro essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., costituendo peraltro il dedotto pagamento, un'eccezione in senso lato.
D'altronde, è noto che in presenza di risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, l'incertezza circa la sussistenza di fatti costitutivi, estintivi, impeditivi o modificativi, in ragione del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, debba essere superata dal giudice mediante l'attivazione dei poteri istruttori riconosciuti dall'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricorrente, con difese contraddittorie e prive di qualsivoglia specificità, ha in apertura del ricorso argomentato in merito alla spettanza della prestazione, rispetto alla cui ripetizione ha eccepito la prescrizione, per poi escludere di aver ricevuto le prestazioni chieste in ripetizione, in ragione del tempo trascorso.
È evidente, dunque, come la stessa parte ricorrente abbia implicitamente riconosciuto di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talché avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta, e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto.
Ne consegue dunque l'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta dall' , dal cui esame, contrariamente a quanto sul punto dedotto dal ricorrente, CP_1
emerge prova del pagamento delle prestazioni.
Si ritiene difatti che l'ente abbia sufficientemente provato il pagamento con la produzione in giudizio dell'estratto del “cassetto del cittadino”.
Non si può di fatti sostenere la necessità nel caso di specie di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
D'altronde, già a fronte dei soli provvedimenti di indebito che contenevano, ciascuno,
l'indicazione degli estremi della domanda presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ossia di tutti gli estremi che hanno legittimato la CP_2
corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, appare lapalissiana l'estrema vaghezza e genericità della deduzione del ricorrente di escludere di aver ricevuto le somme contestate, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito. Il ricorrente non ha contestato di aver presentato la domanda di indennità di malattia agricola, non ha eccepito che le domande non sono state evase ovvero che non hanno avuto esito o che sono state respinte ma ha, per converso, allegato circostanze idonee a provare il diritto all'iscrizione nelle liste e alle prestazioni, senza chiederne il pagamento.
Si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 27144/2014, Cass. 27145/2014; Cass.
26949/2014; Cass. 25833/2014; Cass. 23340/2014 Cass. 8281/2015, Cass.
2739/2016), pertanto l' , a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta CP_1
di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
1.2 Premesso quanto sopra, in ragione del principio della ragione più liquida, ritiene lo scrivente che le questioni relative all'eccepita prescrizione debbano essere esaminate preliminarmente in quanto assorbenti di ogni ulteriore deduzione.
L'eccezione di prescrizione è difatti fondata. Dalla lettura dell'estratto del “cassetto del cittadino” emerge che i pagamenti delle somme chieste in ripetizione sono avvenuti in data 11.8.2010.
È noto che l'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento delle somme.
Nel caso di specie, dunque, pur considerando la sospensione della prescrizione disposta dall'art. 67 D.L. 18/20 dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni, in ragione della pandemia da COVID-19, il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si è irrimediabilmente prescritto in data
4.11.2020.
Nonostante sia ignota, in quanto non dedotta, l'effettiva data di notifica dei provvedimenti di ripetizione, gli stessi sono stati senz'altro notificati in data successiva a quella della loro formazione, avvenuta in data 13.11.2020 e dunque in epoca successiva al maturare della prescrizione.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, devono dichiararsi non dovute le somme chieste in ripetizione dall' con le comunicazioni del 13.11.2020, per intervenuta CP_1
prescrizione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve il ricorrente all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito su indennità di malattia per i periodi 27.1.2010-15.2.2010, 31.3.2010-16.4.2010 e 3.5.2010-
15.5.2010, per come richiesto con le missive del 13.11.2020, per complessivi €
662,69; condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 341,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 24/10/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi