Art. 7.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, puo' essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere - a qualsiasi titolo - maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, puo' essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere - a qualsiasi titolo - maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.