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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nell'ambito del giudizio civile RG 2915/2022, promosso da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IM FI ( ) con studio in Frascati (Roma) Via delle CodiceFiscale_2
Cisternole 22 che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Email_1
Attore Contro
, nato a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. , ed Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma in via Camerata Picena n. 379 , cap 00138, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Saladino C.F.: che li rappresenta e C.F._5 difende, in virtù di procura in atti ( PEC: ) Email_2
Convenuti Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata in data 4.8.22 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio e per sentir accertare e dichiarare Controparte_1 Controparte_2 che i convenuti occupavano senza tiolo l'immobile isto in Cerveteri (RM) loc. Borgo San Martino via Doganale n. 168 censito in NCT del comune di Cerveteri partita 3828 Fg 51 part. 129, deducendo l'occupazione senza titolo del predetto bene da parte degli stessi e per sentirli condannare al rilascio del predetto immobile e al pagamento della indennità di occupazione a partire dal luglio 2012 o altra data ritenuta di giustizia. e, per l'effetto, condannare i sigg.ri e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 indennità di occupazione nella misura che verrà quantificata in corso di causa fino al momento dell'effettivo rilascio . Premetteva l'attrice di avere acquistato con atto a Rogito Notaio Rep n. 19475 e Per_1
Racc. 5632 del 11.5.2000, le porzioni immobiliari site in Comune di Cerveteri, loc. “Borgo San Martino”, Via Doganale 168, così descritto in atto: casale rurale ad uso abitativo ancora allo stato rustico, composto da autorimessa e vani accessori al piano seminterrato;
tre vani, accessori e magazzino al piano terreno;
camera con bagno e terrazzo a livello al piano primo, con annesso fabbricato accessorio ad un piano, anch'esso ad uso abitativo e sempre al rustico, composto di due vani, accessori e deposito attrezzi agricoli, il tutto entrostante a
1 terreno agricolo della superficie complessiva fra coperta e scoperta di mq 19.710, confinante con strada, poderi n 1132 e 1127, salvo altri;
che sempre nell'atto di vendita veniva precisato che gli edifici in oggetto, essendo ancora allo stato rustico, non risultavano censiti nel NCEU ove sarebbero stati denunziati a lavori ultimati, mentre l'area su cui insistevano, unitamente a quella scoperta circostante era censita al NCT del Comune di Cerveteri alla partita 3828, foglio 51, particella 129 di Ha: 19710 seminativo, cl 4, rdL 130.677. r.a.L 88.695 Assumeva parte attrice di aver eseguito i lavori di completamento della costruzione dei fabbricati descritti in forza della concessione edilizia n. 159 del 5.9.2000 e che i lavori si erano conclusi in data 11.4.2001; che in seguito al completamento dei lavori, erano state ricavate altre due unità abitative in una delle quali abitavano i genitori delle parti ( e , mentre nell'altra abitava il fratello, Persona_2 Persona_3 CP_1 con la sua famiglia;
che al sig. era stato consentito un utilizzo
[...] CP_1 temporaneo con la sua famiglia nella tarda primavera del 2003, ma poi non aveva provveduto alla restituzione dell'immobile. Si costituivano i convenuti e concludendo per Controparte_1 Controparte_2 il rigetto della domanda e per sentir accertare, in via riconvenzionale, di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, costituito da abitazione, magazzini e terreni, siti in Comune di Cerveteri, distinti, quanto al Fg. 51 p.lla 606 sub 1 cat. A/7 (Abitazioni in Villini) e al Fg. 51 p.lla 606 sub 2 cat. C/2 (Magazzini e locali di deposito); nonché di parte del terreno adiacente l'unità abitativa p.lla 606 e in particolare la parte di terreno confinante con via doganale, il viale di accesso carrabile dove insiste la piscina, sino al confine con l'unità abitativa p.lla 605 come individuata nel doc. doc. 6, parte evidenziata in;
nonché di parte del terreno individuato alla p.lla Per_4
826 come individuata nel doc. 8 parte evidenziata in con ordine ordinare Per_4 all'Agenzia del Territorio Conservatoria dei RR.II di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione, con esonero di responsabilità del Sig. Conservatore. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di parte attrice, i convenuti chiedevano di accertare che negli oltre 20 anni di continuativo possesso relativamente a detti immobili, i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
avevano eseguito incrementi, migliorie, opere di ordinaria e straordinaria
[...] manutenzione, facendone accrescere il valore, con conseguente diritto a vedersi corrisposta l'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c., e per l'effetto condannare l'attrice a corrispondere al convenuto l'accertata indennità, nella misura che sarà quantificata previa C.T.U. Il Giudice formulava una proposta conciliativa che non aveva esito. Il difetto di richieste istruttorie ammissibili la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025. La domanda dell'attrice va accolta nei limiti di quanto di seguito precisato. Non sono stati dedotti idonei elementi per confutare il titolo di proprietà, avverso il quale non è stata proposta alcuna domanda di simulazione. Parimenti la riconvenzionale di usucapione non è stata supportata a livello probatorio né deduttivo. La detenzione materiale del bene non è contestata sicché va ordinato ai convenuti il rilascio immediato del bene in favore dell'attrice.
2 Quanto all'indennità di occupazione, la domanda va respinta in difetto finanche di prova che sia mai stata chiesta la restituzione del bene prima del presente giudizio. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”. Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Quanto alla richiesta di parte convenuta per pretese migliorie non solo non vi è prova delle dette e della loro esecuzione ad opera dei convenuti ma presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 1150 c.c. e la qualità di possessore nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa, pertanto, l'applicazione della stessa disposizione va esclusa nei confronti del mero detentore ed essendo una norma eccezionale non è suscettibile di applicazione in via analogica (cass. n. 18651/2004). Le spese di lite, come in dispositivo liquidate nel minimo per le cause di valore indeterminato di complessità bassa, seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulla domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2 accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e condanna i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice, proprietaria, delle porzioni immobiliari occupate site in
3 Comune di Cerveteri, loc. “Borgo San Martino”, Via Doganale 168 abitazione, magazzini e terreni, distinti, alla partita 3828 al Fg. 51; rigetta le altre domande;
condanna i convenuti alla refusione in favore dell'attrice della spese di lite che liquida in euro 590,00 per esborsi ed euro 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 27.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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