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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13392 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO CO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO CI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da CO PO contro l’ordinanza del 09/10/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto, nei confronti del PO, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapina pluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi e da persone travisate) in concorso (con ES CH, RO LLZI e TO PI NT) commessa in Cardito il 22/05/2024 ai danni di un autonoleggio gestito da AU NE e di porto illegale in luogo pubblico di due pistole e di un fucile aggravato (dall’essere stato commesso al fine di eseguire la menzionata tentata rapina) in concorso (con gli stessi concorrenti nella tentata rapina).
2. Avverso la suddetta ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Carmine d’Aniello, CO Penale Sent. Sez. 2 Num. 13392 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2026 PO, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125 e 273 dello stesso codice, l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «quanto alla partecipazione al delitto contestatogli con il ruolo di “organizzatore” dello stesso». Dopo avere esposto gli indizi che sarebbero stati valorizzati dal Tribunale di Napoli, il PO afferma che le argomentazioni dello stesso Tribunale sarebbero «illogiche e frutto di mere deduzioni»» e, quindi, inidonee a configurare un quadro di gravità indiziaria della sua partecipazione, quale «esecutore materiale», alla contestata tentata rapina. Dopo avere illustrato i contenuti della nozione di «gravi indizi di colpevolezza», il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà LLargomentazione sulla base della quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della sua partecipazione alla tentata rapina «con il ruolo di organizzatore» ed «esecutore materiale», denunciando come tale argomentazione non muoverebbe «da elementi certi, ma da mere congetture». Contesta in particolare, in primo luogo, che «l’indizio rappresentato dal riferimento a tale “CO”, che si vuole identificare nel prevenuto, ebbene – cfr. pag. 23 o.c.c. – gli interlocutori non riferiscono che il “CO” sia l’autore della tentata rapina anzi, affermano “sono andati gli amici di CO”, ed ancora “è andato CO, ES ed altro ragazzo”! Sicché non solo i “CO” sono due ma, come detto, alcun elemento indiziari[o] che possa far emergere il riferimento al prevenuto». In secondo luogo, quanto alla messaggistica che era stata tratta dalla copia forense del suo cellulare con riferimento al pomeriggio e alla sera del 22/05/2025, il PO deduce che, poiché a maggio era in vigore l’ora legale, con la conseguenza che all’ora di Greenwich devono essere aggiunte due ore, «l’ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33» era in realtà delle ore 19:56:33 ora italiana ed era quindi successivo alla commissione della tentata rapina. In terzo luogo, quanto alla maschera in silicone che egli avrebbe indossato in occasione della tentata rapina del 22/05/2025, il PO rappresenta che aveva depositato la sentenza irrevocabile con la quale egli era stato condannato per la tentata rapina commessa il 11/06/2025 ai danni di IG ZZ. Poiché da tale sentenza risultava che egli era stato condannato per avere avuto non il ruolo di esecutore materiale di tale delitto ma «per aver dato “appoggio logistico” a chi materialmente ebbe a commettere la rapina», ne discenderebbe che «il binomio rapinatore ZZ IG uguale rapinatore NE nel caso in esame è assolutamente confutabile», atteso che era stato accertato che egli non era stato l’esecutore materiale della tentata rapina ai danni del ZZ. Da ciò il carattere «meramente congetturale» della ricostruzione operata dal Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo è manifestamente infondato. 2 2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico LLindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le tante: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, cn la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)».
3. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del PO, quale esecutore materiale, alla tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di AU NE sulla base di un puntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefono cellulare del PO con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati RO L’ZI e TO PI NT che avevano avuto luogo all’interno LLautovettura CI Y che aveva funto da macchina d’appoggio per l’esecuzione del delitto tentato. Da tale esame incrociato era chiaramente emerso che le due autovetture, la CI Y e un’altra a bordo della quale si trovavano il PO e il CH (oltre a un altro soggetto non identificato), si erano mosse di concerto alla volta LLautonoleggio del NE, che il PO e il CH non erano ancora mascherati ed erano armati («tengono pure le pistole»), che, come commentato dal duo L’ZI/NT, CO era pronto anche a sparare alla vittima se si fosse opposta, fino al fallimento della rapina – che aveva visto anche l’inseguimento della persona offesa da parte del CH – comunicato al L’ZI 3 dallo stesso PO. Il Tribunale di Napoli ha altresì logicamente valorizzato sia l’incontro, subito dopo la tentata rapina, di tutti i soggetti coinvolti nella commissione di essa a casa di ES CH ad Aversa, sia l’intercettata conversazione, del giorno successivo al delitto tentato, nel corso della quale PE VI, a bordo della menzionata CI Y, aveva parlato di «CO» e «ES» quali autori della fallita rapina del giorno prima («ES, CO e un altro ragazzo» sono «andati» ma non sono riusciti a «farselo»), del fatto che «CO» aveva «anche le maschere» e che «ES» aveva commesso l’errore di dimenticare la maschera sotto il sedile LLautovettura che era stata presa a noleggio, con la conseguente preoccupazione del VI che il noleggiatore, che l’aveva trovata, potesse collegare «ES» alla tentata rapina ai danni LLaltro noleggiatore AU NE. La valutazione degli indicati elementi indizianti della partecipazione del PO a tale reato che è stata compiuta dal Tribunale di Napoli appare del tutto congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento della prova, non risulta viziata da alcuna violazione di norme di legge né presenta alcuna contraddizione, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle del ricorrente, il quale ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione LLordinanza impugnata. Tale motivazione si sottrae, in particolare, alle censure che sono state avanzate dal PO con il ricorso, a proposito delle quali si osserva quanto segue. Anzitutto, l’identificazione nel PO del «CO» autore della rapina non riposa soltanto sulle intercettate affermazioni di PE VI – di cui il ricorrente sembra offrire una diversa interpretazione –, ma, come si è visto, su quanto era chiaramente emerso dal puntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefono cellulare del PO con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati RO LLZI e TO PI NT a bordo LLautovettura CI Y. In secondo luogo, il Tribunale di Napoli ha precisato di avere considerato, quale orario dei menzionati messaggi whatsapp, quello in essi indicato con l’aggiunta di due ore (e non di una), e ha argomentato come tale aggiunta non incidesse sulla sussistenza della gravità indiziaria, atteso che, anche aggiungendo due ore all’orario che risultava dal telefono cellulare del PO, era possibile ricostruire in modo compiuto e coerente gli spostamenti degli indagati. La censura che è stata avanzata al riguardo dal ricorrente risulta del tutto generica, in assenza di qualsivoglia precisazione circa il contenuto LLinvocato «ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33». In terzo luogo, si deve ritenere del tutto logica la considerazione del Tribunale di Napoli secondo cui il fatto che, nella sentenza di condanna per la tentata rapina commessa dal PO il 11/06/2025 ai danni di IG ZZ, lo stesso PO era stato ritenuto non uno dei rapinatori mascherati ma uno dei rapinatori che si trovavano sull’auto di “appoggio” non 4 escludeva che il PO, nella diversa tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di AU NE, avesse rivestito il ruolo di rapinatore mascherato esecutore materiale.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi LLart. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO CI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da CO PO contro l’ordinanza del 09/10/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto, nei confronti del PO, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapina pluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi e da persone travisate) in concorso (con ES CH, RO LLZI e TO PI NT) commessa in Cardito il 22/05/2024 ai danni di un autonoleggio gestito da AU NE e di porto illegale in luogo pubblico di due pistole e di un fucile aggravato (dall’essere stato commesso al fine di eseguire la menzionata tentata rapina) in concorso (con gli stessi concorrenti nella tentata rapina).
2. Avverso la suddetta ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Carmine d’Aniello, CO Penale Sent. Sez. 2 Num. 13392 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2026 PO, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125 e 273 dello stesso codice, l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «quanto alla partecipazione al delitto contestatogli con il ruolo di “organizzatore” dello stesso». Dopo avere esposto gli indizi che sarebbero stati valorizzati dal Tribunale di Napoli, il PO afferma che le argomentazioni dello stesso Tribunale sarebbero «illogiche e frutto di mere deduzioni»» e, quindi, inidonee a configurare un quadro di gravità indiziaria della sua partecipazione, quale «esecutore materiale», alla contestata tentata rapina. Dopo avere illustrato i contenuti della nozione di «gravi indizi di colpevolezza», il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà LLargomentazione sulla base della quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della sua partecipazione alla tentata rapina «con il ruolo di organizzatore» ed «esecutore materiale», denunciando come tale argomentazione non muoverebbe «da elementi certi, ma da mere congetture». Contesta in particolare, in primo luogo, che «l’indizio rappresentato dal riferimento a tale “CO”, che si vuole identificare nel prevenuto, ebbene – cfr. pag. 23 o.c.c. – gli interlocutori non riferiscono che il “CO” sia l’autore della tentata rapina anzi, affermano “sono andati gli amici di CO”, ed ancora “è andato CO, ES ed altro ragazzo”! Sicché non solo i “CO” sono due ma, come detto, alcun elemento indiziari[o] che possa far emergere il riferimento al prevenuto». In secondo luogo, quanto alla messaggistica che era stata tratta dalla copia forense del suo cellulare con riferimento al pomeriggio e alla sera del 22/05/2025, il PO deduce che, poiché a maggio era in vigore l’ora legale, con la conseguenza che all’ora di Greenwich devono essere aggiunte due ore, «l’ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33» era in realtà delle ore 19:56:33 ora italiana ed era quindi successivo alla commissione della tentata rapina. In terzo luogo, quanto alla maschera in silicone che egli avrebbe indossato in occasione della tentata rapina del 22/05/2025, il PO rappresenta che aveva depositato la sentenza irrevocabile con la quale egli era stato condannato per la tentata rapina commessa il 11/06/2025 ai danni di IG ZZ. Poiché da tale sentenza risultava che egli era stato condannato per avere avuto non il ruolo di esecutore materiale di tale delitto ma «per aver dato “appoggio logistico” a chi materialmente ebbe a commettere la rapina», ne discenderebbe che «il binomio rapinatore ZZ IG uguale rapinatore NE nel caso in esame è assolutamente confutabile», atteso che era stato accertato che egli non era stato l’esecutore materiale della tentata rapina ai danni del ZZ. Da ciò il carattere «meramente congetturale» della ricostruzione operata dal Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo è manifestamente infondato. 2 2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico LLindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le tante: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, cn la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)».
3. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del PO, quale esecutore materiale, alla tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di AU NE sulla base di un puntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefono cellulare del PO con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati RO L’ZI e TO PI NT che avevano avuto luogo all’interno LLautovettura CI Y che aveva funto da macchina d’appoggio per l’esecuzione del delitto tentato. Da tale esame incrociato era chiaramente emerso che le due autovetture, la CI Y e un’altra a bordo della quale si trovavano il PO e il CH (oltre a un altro soggetto non identificato), si erano mosse di concerto alla volta LLautonoleggio del NE, che il PO e il CH non erano ancora mascherati ed erano armati («tengono pure le pistole»), che, come commentato dal duo L’ZI/NT, CO era pronto anche a sparare alla vittima se si fosse opposta, fino al fallimento della rapina – che aveva visto anche l’inseguimento della persona offesa da parte del CH – comunicato al L’ZI 3 dallo stesso PO. Il Tribunale di Napoli ha altresì logicamente valorizzato sia l’incontro, subito dopo la tentata rapina, di tutti i soggetti coinvolti nella commissione di essa a casa di ES CH ad Aversa, sia l’intercettata conversazione, del giorno successivo al delitto tentato, nel corso della quale PE VI, a bordo della menzionata CI Y, aveva parlato di «CO» e «ES» quali autori della fallita rapina del giorno prima («ES, CO e un altro ragazzo» sono «andati» ma non sono riusciti a «farselo»), del fatto che «CO» aveva «anche le maschere» e che «ES» aveva commesso l’errore di dimenticare la maschera sotto il sedile LLautovettura che era stata presa a noleggio, con la conseguente preoccupazione del VI che il noleggiatore, che l’aveva trovata, potesse collegare «ES» alla tentata rapina ai danni LLaltro noleggiatore AU NE. La valutazione degli indicati elementi indizianti della partecipazione del PO a tale reato che è stata compiuta dal Tribunale di Napoli appare del tutto congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento della prova, non risulta viziata da alcuna violazione di norme di legge né presenta alcuna contraddizione, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle del ricorrente, il quale ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione LLordinanza impugnata. Tale motivazione si sottrae, in particolare, alle censure che sono state avanzate dal PO con il ricorso, a proposito delle quali si osserva quanto segue. Anzitutto, l’identificazione nel PO del «CO» autore della rapina non riposa soltanto sulle intercettate affermazioni di PE VI – di cui il ricorrente sembra offrire una diversa interpretazione –, ma, come si è visto, su quanto era chiaramente emerso dal puntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefono cellulare del PO con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati RO LLZI e TO PI NT a bordo LLautovettura CI Y. In secondo luogo, il Tribunale di Napoli ha precisato di avere considerato, quale orario dei menzionati messaggi whatsapp, quello in essi indicato con l’aggiunta di due ore (e non di una), e ha argomentato come tale aggiunta non incidesse sulla sussistenza della gravità indiziaria, atteso che, anche aggiungendo due ore all’orario che risultava dal telefono cellulare del PO, era possibile ricostruire in modo compiuto e coerente gli spostamenti degli indagati. La censura che è stata avanzata al riguardo dal ricorrente risulta del tutto generica, in assenza di qualsivoglia precisazione circa il contenuto LLinvocato «ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33». In terzo luogo, si deve ritenere del tutto logica la considerazione del Tribunale di Napoli secondo cui il fatto che, nella sentenza di condanna per la tentata rapina commessa dal PO il 11/06/2025 ai danni di IG ZZ, lo stesso PO era stato ritenuto non uno dei rapinatori mascherati ma uno dei rapinatori che si trovavano sull’auto di “appoggio” non 4 escludeva che il PO, nella diversa tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di AU NE, avesse rivestito il ruolo di rapinatore mascherato esecutore materiale.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi LLart. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5