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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4732/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4732/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'Avv.ssa Alessandra Coduti la quale, stante la regolarità della notifica Parte_1 ricevuta presso l'immobile occupato, chiede dichiararsi la contumacia del resistente ed accogliersi la domanda proposta. Rappresenta a tal fine che l'importo mensile del canone è attualmente pari ad €
337,25, oltre Iva al 10%, e che, nelle more del giudizio, quest'ultimo ha provveduto a saldare le fatture relative ai mesi di marzo, aprile, maggio ed una parte di quella relativa al mese di giugno, luglio ed agosto, essendo attualmente moroso della somma di € 3.591,00 comprensiva degli oneri accessori.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice stante la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di invitando la Controparte_1 parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.ssa Coduti si riporta alle domande proposte nel proprio ricorso introduttivo così come precisate a verbale dell'odierna udienza, chiedendo di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere all'immediato deposito in Cancelleria all'esito della Camera di Consiglio.
A questo punto il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:48. All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo all'immediato deposito tramite l'applicativo Consolle del Magistrato.
Verbale chiuso alle ore 12:48.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 4732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4732/2025 promossa
DA
C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CODUTI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , ; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Condanna al rilascio per occupazione illegittima.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo che con “atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale” del 7.9.2022 aveva assegnato in godimento, per uso abitativo, a l'unità CP_2 immobiliare identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49, cat. A/03, classe 5, cons.
4,5 vani, rendita € 418,33, e deducendo che, essendo l'assegnatario deceduto ed essendo l'immobile occupato da tale privo però dei requisiti soggettivi previsti dal punto B della Controparte_1 del contratto di assegnazione in godimento, l'occupazione era senza titolo, lo ha convenuto in questa sede con le forme del rito semplificato al fine di ottenerne la condanna al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione in proprio favore di un'indennità di occupazione, pari ad € 1.813,00, parametrata sul canone precedentemente corrisposto dall'assegnatario, per il periodo di occupazione protrattosi dal 1.3.2025 al 31.5.2025.
Nella contumacia del resistente all'odierna udienza, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata assunta in decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, può essere decisa come segue, in conformità alle domande proposte da , così come Parte_2 precisate a verbale dell'odierna udienza.
Dal documento n. 1 prodotto da quest'ultima emerge, infatti, come in data 7.9.2022 la cooperativa avesse stipulato con un contrato di “assegnazione in godimento di alloggio sociale” CP_2 avente ad oggetto l'unità immobiliare, ad uso abitativo, identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello
Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49.
Il canone annuo complessivo era stato pattuito in € 4.022,90, oltre IVA nella misura del 4% ed oneri accessori, soggetto ad adeguamento a decorrere dal 1.1.2024 nella misura del 75% della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ed impiegati (indice FOI) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della convenzione stipulata in data 22.3.2022 con la
Regione Lombardia. ha documentato, producendo il relativo certificato di morte (cfr. in tal senso il Parte_1 documento n. 2), l'intervenuto decesso dell'assegnatario (ed unico legittimo occupante l'immobile) già a decorrere dal 16.10.2022, lamentando che la medesima unità abitativa sarebbe attualmente occupata da tale anagraficamente residente in [...]
Romagna n. 31/A, interno 12, come si evince dal certificato di residenza prodotto al documento n. 3.
Sotto tale ultimo aspetto e nonostante quanto emergente dal certificato di residenza, l'effettiva occupazione dell'immobile per cui è causa è confermata sia dall'avvenuta ricezione in loco della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, nonché - ancor prima - della raccomandata inviatagli in data 26.3.2025 (cfr. in tal senso il documento n. 4), segno piuttosto evidente della presenza sulla casella della posta identificativa dell'immobile de quo del nominativo dell'odierno resistente, sia dal non essere andata a buon fine quella pure tentata presso il luogo di residenza, da ritenersi quindi meramente formale e fittizio.
Per di più, a dire della Cooperativa, è lo stesso a corrisponderle, seppur Controparte_1 parzialmente e con notevole ritardo, il canone di godimento posto a carico dell'assegnatario, non contestando quindi la propria occupazione la quale, tuttavia, non per questo è legittima, non avendo egli stipulato alcun formale contratto di assegnazione con in quanto, almeno così è lecito Pt_1 desumere, verosimilmente privo dei necessari e stringenti requisiti soggettivi previsti dalle lettere A
e B del contratto precedentemente stipulato con . CP_2
Ne consegue l'accoglimento della domanda restitutoria proposta e la non necessità di assegnare all'occupante senza titolo un termine per l'inizio dell'esecuzione, essendo egli formalmente residente altrove e, quindi, avendo, almeno all'apparenza, la disponibilità di un altro bene immobile ove alloggiare.
Quanto alla chiesta corresponsione di un'indennità di occupazione, sotto il profilo del danno non può non affermarsi l'impossibilità per la ricorrente di mettere a reddito l'immobile per le proprie finalità mutualistiche, per di più al medesimo canone di locazione mensile pregresso sicché appare più che congrua l'analoga quantificazione effettuata in ricorso, non potendo la cooperativa assegnarlo ad un prezzo maggiore.
La ricorrente ha però ammesso in udienza che gran parte della “morosità” (locuzione utilizzata in senso atecnico) pregressa sia stata effettivamente sanata, il proprio danno patrimoniale essendo ad oggi rappresentato da una parte minoritaria dell'indennità richiesta per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2025 e dalla totalità dell'indennità dovutale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, il tutto pari ad attuali € 3.591,00, già comprensiva degli oneri accessori ed a cui aggiungere solo l'IVA nella misura del 4% sui soli canoni mensili, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 4.7.2025 sino a quella del saldo effettivo.
Da ultimo, l spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate, ad eccezione di quella di quella di trattazione ed istruttoria, di fatto non espletata, prendendosi quale parametro di riferimento il valore dichiarato in domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare Controparte_1 identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49, cat. A/03, classe
5, cons. 4,5 vani, rendita € 418,33;
2. per l'effetto, lo condanna a rilasciare immediatamente il bene descritto al superiore punto n.
1, mettendolo nella disponibilità , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., libero da persone e beni a sé riconducibili;
3. condanna a corrispondere in favore di , Controparte_1 Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, la complessiva somma di € 3.591,00, oltre Iva nella misura del 4% sui soli canoni mensili ed interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del
4.7.2025 sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna a rifondere in favore di , in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.854,80, di cui 154,80 per spese esenti e 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale ed immediato deposito tramite l'applicativo
Consolle del Magistrato.
Così deciso in Monza in data 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4732/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'Avv.ssa Alessandra Coduti la quale, stante la regolarità della notifica Parte_1 ricevuta presso l'immobile occupato, chiede dichiararsi la contumacia del resistente ed accogliersi la domanda proposta. Rappresenta a tal fine che l'importo mensile del canone è attualmente pari ad €
337,25, oltre Iva al 10%, e che, nelle more del giudizio, quest'ultimo ha provveduto a saldare le fatture relative ai mesi di marzo, aprile, maggio ed una parte di quella relativa al mese di giugno, luglio ed agosto, essendo attualmente moroso della somma di € 3.591,00 comprensiva degli oneri accessori.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice stante la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di invitando la Controparte_1 parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.ssa Coduti si riporta alle domande proposte nel proprio ricorso introduttivo così come precisate a verbale dell'odierna udienza, chiedendo di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere all'immediato deposito in Cancelleria all'esito della Camera di Consiglio.
A questo punto il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:48. All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo all'immediato deposito tramite l'applicativo Consolle del Magistrato.
Verbale chiuso alle ore 12:48.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 4732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4732/2025 promossa
DA
C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CODUTI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , ; Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Condanna al rilascio per occupazione illegittima.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo che con “atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale” del 7.9.2022 aveva assegnato in godimento, per uso abitativo, a l'unità CP_2 immobiliare identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49, cat. A/03, classe 5, cons.
4,5 vani, rendita € 418,33, e deducendo che, essendo l'assegnatario deceduto ed essendo l'immobile occupato da tale privo però dei requisiti soggettivi previsti dal punto B della Controparte_1 del contratto di assegnazione in godimento, l'occupazione era senza titolo, lo ha convenuto in questa sede con le forme del rito semplificato al fine di ottenerne la condanna al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione in proprio favore di un'indennità di occupazione, pari ad € 1.813,00, parametrata sul canone precedentemente corrisposto dall'assegnatario, per il periodo di occupazione protrattosi dal 1.3.2025 al 31.5.2025.
Nella contumacia del resistente all'odierna udienza, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata assunta in decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, può essere decisa come segue, in conformità alle domande proposte da , così come Parte_2 precisate a verbale dell'odierna udienza.
Dal documento n. 1 prodotto da quest'ultima emerge, infatti, come in data 7.9.2022 la cooperativa avesse stipulato con un contrato di “assegnazione in godimento di alloggio sociale” CP_2 avente ad oggetto l'unità immobiliare, ad uso abitativo, identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello
Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49.
Il canone annuo complessivo era stato pattuito in € 4.022,90, oltre IVA nella misura del 4% ed oneri accessori, soggetto ad adeguamento a decorrere dal 1.1.2024 nella misura del 75% della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ed impiegati (indice FOI) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della convenzione stipulata in data 22.3.2022 con la
Regione Lombardia. ha documentato, producendo il relativo certificato di morte (cfr. in tal senso il Parte_1 documento n. 2), l'intervenuto decesso dell'assegnatario (ed unico legittimo occupante l'immobile) già a decorrere dal 16.10.2022, lamentando che la medesima unità abitativa sarebbe attualmente occupata da tale anagraficamente residente in [...]
Romagna n. 31/A, interno 12, come si evince dal certificato di residenza prodotto al documento n. 3.
Sotto tale ultimo aspetto e nonostante quanto emergente dal certificato di residenza, l'effettiva occupazione dell'immobile per cui è causa è confermata sia dall'avvenuta ricezione in loco della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, nonché - ancor prima - della raccomandata inviatagli in data 26.3.2025 (cfr. in tal senso il documento n. 4), segno piuttosto evidente della presenza sulla casella della posta identificativa dell'immobile de quo del nominativo dell'odierno resistente, sia dal non essere andata a buon fine quella pure tentata presso il luogo di residenza, da ritenersi quindi meramente formale e fittizio.
Per di più, a dire della Cooperativa, è lo stesso a corrisponderle, seppur Controparte_1 parzialmente e con notevole ritardo, il canone di godimento posto a carico dell'assegnatario, non contestando quindi la propria occupazione la quale, tuttavia, non per questo è legittima, non avendo egli stipulato alcun formale contratto di assegnazione con in quanto, almeno così è lecito Pt_1 desumere, verosimilmente privo dei necessari e stringenti requisiti soggettivi previsti dalle lettere A
e B del contratto precedentemente stipulato con . CP_2
Ne consegue l'accoglimento della domanda restitutoria proposta e la non necessità di assegnare all'occupante senza titolo un termine per l'inizio dell'esecuzione, essendo egli formalmente residente altrove e, quindi, avendo, almeno all'apparenza, la disponibilità di un altro bene immobile ove alloggiare.
Quanto alla chiesta corresponsione di un'indennità di occupazione, sotto il profilo del danno non può non affermarsi l'impossibilità per la ricorrente di mettere a reddito l'immobile per le proprie finalità mutualistiche, per di più al medesimo canone di locazione mensile pregresso sicché appare più che congrua l'analoga quantificazione effettuata in ricorso, non potendo la cooperativa assegnarlo ad un prezzo maggiore.
La ricorrente ha però ammesso in udienza che gran parte della “morosità” (locuzione utilizzata in senso atecnico) pregressa sia stata effettivamente sanata, il proprio danno patrimoniale essendo ad oggi rappresentato da una parte minoritaria dell'indennità richiesta per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2025 e dalla totalità dell'indennità dovutale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, il tutto pari ad attuali € 3.591,00, già comprensiva degli oneri accessori ed a cui aggiungere solo l'IVA nella misura del 4% sui soli canoni mensili, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 4.7.2025 sino a quella del saldo effettivo.
Da ultimo, l spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate, ad eccezione di quella di quella di trattazione ed istruttoria, di fatto non espletata, prendendosi quale parametro di riferimento il valore dichiarato in domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare Controparte_1 identificata con l'interno n. 46 sita in Cinisello Balsamo, via Marconi n. 15, scala B, piano secondo, composta da 2 locali ed annessa cantina n. 46 posta al piano interrato, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuata al foglio 41, mappale 579, subalterno 49, cat. A/03, classe
5, cons. 4,5 vani, rendita € 418,33;
2. per l'effetto, lo condanna a rilasciare immediatamente il bene descritto al superiore punto n.
1, mettendolo nella disponibilità , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., libero da persone e beni a sé riconducibili;
3. condanna a corrispondere in favore di , Controparte_1 Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, la complessiva somma di € 3.591,00, oltre Iva nella misura del 4% sui soli canoni mensili ed interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del
4.7.2025 sino a quella del saldo effettivo;
4. condanna a rifondere in favore di , in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.854,80, di cui 154,80 per spese esenti e 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale ed immediato deposito tramite l'applicativo
Consolle del Magistrato.
Così deciso in Monza in data 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese