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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR ER SP Presidente
LL RU Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: arricchimento senza causa nella causa iscritta al n. 448 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, CF. Parte_1
nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24.9.1954, residente in [...], C.F. C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
C.F. , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
22.1.1961, ivi residente, C.F. elettivamente C.F._4 domiciliati in Cagliari nella Via Calamattia n. 8 presso lo studio dell'avv.
LI LI che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Ernesto
Pacini in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, C.F._5
APPELLATO
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 1277/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari, e in accoglimento dei motivi posti a fondamento dell'appello proposto:
- previo accertamento dell'indebito pagamento delle somme – indicate in narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – in favore del
Sig. , condannare quest'ultimo alla restituzione, in Parte_5 favore dei germani , e , della Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 somma pari a €. 33.253.02= ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, indebitamente percepita a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Cagliari ex art. 186ter c.p.c. il
12 maggio 2011 e confermata dalla sentenza del 9 aprile 2013 nel procedimento n. 1237/2013, oltre interessi legali prodotti dal giorno della domanda;
- con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il
17.10.2013, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto la condanna di a Parte_4 Controparte_1 restituire loro la somma di euro 24.974.74, che assumevano avergli pagato in eccedenza rispetto a quanto dovuto in base alla sentenza n. 1237 del
9.4.2013, resa nel procedimento di cognizione ordinaria n. 6051/2007 RAC del Tribunale di Cagliari, promosso da nei confronti Controparte_1 del loro genitore , causa nella quale essi attori Persona_1 erano subentrati come eredi legittimi del convenuto.
Nel suddetto procedimento, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
12.05.2011, il giudice aveva accolto la domanda formulata dal , CP_1 stabilendo che il debito di euro 50.786,66, oltre agli interessi dal 02.07.2007 al saldo, fosse a carico di ciascun erede nella misura di ¼, e liquidando le spese di lite in euro 1.134,00 di cui euro 534,00 per diritti e euro 600,00 per onorari oltre alle spese generali, IVA e accessori di legge.
Con la sentenza n. 1237 del 9.4.2013 il Tribunale aveva confermato l'ordinanza interinale, condannando essi convenuti in solido a rimborsare all'attore alle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compensi e euro 450,00 per rimborsi, oltre agli accessori di legge (spese generali, CPA e
IVA).
Sulla base di questo solo titolo esecutivo, era Controparte_1 creditore della somma di euro 59.567,75, ottenuta sommando i 50.786,66 euro per capitale liquidati nella sentenza, i 4.929,09 euro per interessi legali dal 02/07/2007 sino al 27/01/2012 data dell'offerta non formale (vedasi appresso) ed i 6.000,00 euro oltre CPA ed IVA per spese processuali liquidate nella sentenza n. 1273 del 09/04/2013, nonché detraendo l'importo di 3.282,00 euro, oltre CPA ed IVA, per spese legali, che il era CP_1 stato condannato a pagare a favore di con la sentenza Parte_2
n. 1537/2013 del 07/05/2013.
Diversamente, egli aveva incassato la somma di euro 84.538,49 per capitale e euro 7.634,63, oltre CPA e IVA, a titolo di rimborso delle spese legali, in forza di plurimi procedimenti esecutivi presso terzi, definiti con ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cagliari nonché per aver ricevuto la somma di euro 26.338,76, con l'assegno circolare n. 1420031895-09 datato 27.01.2012, emesso a suo ordine e consegnato al legale avvocato Carla Cuccu il 30.01.2012, dando seguito all'offerta non formale ex art. 1220 c.c. formulata il 21.12.2011,
“provocando l'effetto della cessazione della costituzione in mora ed il venir meno del diritto del creditore di pretendere gli interessi”.
Gli attori hanno quindi dedotto che il convenuto avesse incassato euro 24.970,74 (euro 84.538,49 – euro 59.567,75) in più di quanto non gli competesse in quanto “in palese violazione del generale canone di buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.” aveva “esercitato un vero e proprio abuso del diritto facendo strumentalmente valere un unico titolo esecutivo per dare impulso ad una pluralità di iniziative espropriative in danno del debitore al solo fine di ottenere maggiori ingiusti guadagni che hanno dato luogo a una serie di pagamenti non dovuti in ragione della insussistenza di alcuna causa giustificatrice”, con conseguente loro diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. A tale somma, come dichiarato dal difensore all'udienza del 2 aprile 2014, doveva aggiungersi quella di euro
8.282,28, oggetto dell'atto di precetto intimato il 26 giugno 2013 e successivo atto di pignoramento presso terzi notificato ad Parte_1 il 24.7.2013 dal , e delle maggiori somme assegnate in sede CP_1 esecutiva per un totale di euro 33.253,02.
Essi hanno quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, riproduttive di quelle già assunte davanti al giudice di prime cure.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello e per testi, è stata decisa con la sentenza n. 1277/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 maggio 2022 con la quale il
Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass., n.
17371/2011; conformi Cass., nn. 20994/2018; 4263/2019).
Premesso che “Il soggetto espropriato che abbia fatto valere
l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.” (Cass., n. 26927/2018), il
Tribunale ha quindi così motivato: “21. In base a detti principi, la possibilità di ottenere a titolo di ripetizione dell'indebito le somme pagate in esecuzione di provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione è ammesso soltanto quando i provvedimenti siano stati impugnati attraverso i giudizi di opposizione. 22. Nel caso in esame, tutte le doglianze relative alla debenza degli importi assegnati dal giudice dell'esecuzione nelle procedure menzionate nel ricorso introduttivo del giudizio ed in quelle altre richiamate dal convenuto nella comparsa di costituzione risposta gli attori avrebbero dovute formularle nell'ambito delle relative procedure, se del caso attivando i giudizi di opposizione o di reclamo previsti dalla disciplina codicistica, 23. Allo stesso modo, per sostenere che col pagamento del
30/01/2012 gli attori avevano saldato l'intero importo del loro debito a titolo di capitale, interessi, spese di lite del giudizio di cognizione, spese dei precetti e dei giudizi di esecuzione, essi avrebbero dovuto svolgere questo argomento nei procedimenti di esecuzione successivi al pagamento stesso, se del caso formulando opposizione all'esecuzione.»”
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2022 hanno proposto appello , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
. Dichiarata la contumacia di , non costituitosi
[...] Controparte_1 in giudizio seppure ritualmente citato, all'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
Con l'unico, articolato motivo di impugnazione rubricato
“Violazione di legge (artt. 2033 codice civile, 510 e 615 c.p.c.)
Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, gli appellanti censurano la sentenza per aver il Tribunale applicato anche al pagamento spontaneo i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamati con riguardo alle somme attribuite al creditore in sede di definizione del giudizio esecutivo. Nel caso di pagamento spontaneo, infatti, anche se effettuato a seguito dell'intimazione del precetto, non potevano sussistere preclusioni di natura processuale e, pertanto, non poteva essere precluso all'intimato di proporre successivamente l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, come peraltro statuito da Cass., n. 15963/2021: “Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art.
2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Nel caso scrutinato, il pagamento di euro 26.338,76, che essi appellanti avevano effettuato in esecuzione dell'offerta non formale precedentemente formulata, doveva ritenersi pagamento spontaneo talché essi erano legittimati a proporre l'azione di ripetizione per la parte ritenuta non dovuta.
La sentenza doveva pertanto ritenersi viziata da errore di diritto in quanto aveva applicato in maniera erronea l'art. 2033 c.c. e gli artt. 615 e
510 c.p.c. ed era, inoltre, illogica e contraddittoria laddove aveva richiamato pronunce della Suprema Corte dettate per una fattispecie completamente diversa da quella sottoposta alla sua attenzione.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che gli appellanti errano nel quantificare la somma dovuta dalla controparte in quanto essi fanno riferimento esclusivamente alle somme dovute in forza del titolo di credito originario, ordinanza 186 ter c.p.c. del 12.5.2011 e sentenza n. 1237/2013 del Tribunale di Cagliari, senza computare le somme al cui pagamento essi sono stati condannati a titolo di spese sia nei procedimenti esecutivi di pignoramento presso terzi sia nei giudizi di opposizione spiegati, richiamati dal convenuto nella comparsa di costituzione.
In secondo luogo, il pagamento spontaneo di cui oggi gli appellanti chiedono la ripetizione non è intervenuto quando il credito del CP_1 era già estinto, talché se somme sono state pagate in più, esse lo sono state in forza delle diverse procedure esecutive promosse dal creditore successivamente a tale pagamento spontaneo, somme rispetto alle quali devono trovare applicazione i principi sanciti nella sentenza impugnata. In altre parole, gli appellanti avrebbero dovuto proporre opposizione nell'ambito delle procedure esecutive de quibus al fine di far valere l'avvenuta estinzione in tutto o in parte del debito a loro carico per effetto del pagamento spontaneo.
In conclusione, le somme versate a titolo di pagamento spontaneo non sono ripetibili in quanto sono andate ad estinguere in tutto o in parte il debito esistente a tale data e quelle non dovute sarebbero quelle assegnate dal giudice dell'esecuzione al creditore nell'ambito dei procedimenti esecutivi da costui promossi successivamente, per le quali tuttavia vale il principio della loro irripetibilità sancito nella sentenza impugnata.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato e deve trovare piena conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado del giudizio stante la contumacia dell'appellato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 novembre 2025
Il Presidente
AR ER SP
Il Consigliere relatore
LL RU