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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da:
entrambi con il patrocinio dell'avv. BALSEMIN LINDA Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO VINCENZI e Controparte_1
STEFANO GNECCHI
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 5289/20 emesso in data 12.12.2020 dal Tribunale di Brescia con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di (di seguito Controparte_1 CP_1
) della somma di 19.178,59 euro oltre interessi moratori e spese della procedura di
[...] ingiunzione liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi, oltre
Iva se dovuta, Cpa e 15% L. forense, oltre alle successive occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
A far data dal 26.2.2019 subappaltava alcuni lavori di verniciatura alla Pt_1 CP_1
ed onorava tutte le fatture emesse da quest'ultima (doc. 2) sino al momento in cui aveva
[...] ricevuto contestazioni dai propri clienti finali in merito alla presenza di gravi vizi nella verniciatura dei mezzi.
1 Nello specifico, riteneva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in relazione alle fatture n. 84 del 28.2.2020 per euro 5.999,88 e n. 121 del 30.4.2020 per euro 4.992,00, in quanto, il cliente finale con il quale aveva concluso un contratto avente ad oggetto Per_1
l'allestimento dell'autocarro Iveco Eurocargo ML75E18 e la cui verniciatura veniva affidata all'opposta, avrebbe lamentato gravi difetti relativi alla verniciatura. Esponeva poi di non aver onorato le fatture n. 83 del 28.2.2020 e n. 136 del 30.5.2020 emesse dall'opposta poiché anche il cliente finale aveva sollevato contestazioni relative ai lavori di verniciatura svolti dalla _2
. Controparte_1
Deduceva che graverebbe sull'opposta l'onere di provare di aver espletato l'opera correttamente, pertanto, non sarebbero sufficienti le fatture prodotte con il ricorso monitorio ai fini della prova del credito ed inoltre, sosteneva che il danno causatole dall'opposta derivante dall'inadempimento delle opere di verniciatura che le erano state commissionate sarebbe superiore rispetto alla somma oggetto delle fatture emesse dall'opposta.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o comunque inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5289/2020 in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi chiedeva di annullarlo e/o revocarlo.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per la sussistenza dei vizi di verniciatura e per l'effetto condannarla all'eliminazione dei vizi e in ogni caso al pagamento delle spese e dei relativi costi sostenuti e sostenendi per l'eliminazione degli stessi, nonché al risarcimento del danno nella misura di 171.119,86 euro, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che venisse provata in corso di causa, anche in conseguenza di una valutazione equitativa ex art. 1223 e 1226 c.c.
Successivamente, l'opponente ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, passando dagli iniziali
171.119,86 euro a 44.650,00 euro, di cui 34.650,00 euro per danni patrimoniali e 10.000,00 euro per pretesi danni all'immagine.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza degli asseriti Controparte_1 vizi lamentati da parte dell'opponente ed inoltre, deduceva che la stessa le avrebbe comunicato a mezzo mail di proseguire con le lavorazioni, riconoscendo i ritardi nei pagamenti, attribuendoli esclusivamente a propri problemi economici (doc. 7).
Esponeva inoltre, che tra le parti sussisteva un rapporto di collaborazione duraturo e non erano mai sorte contestazioni, in particolare, in relazione alla fattura n. 121 del 2020, on aveva Pt_1 sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei mezzi, pertanto, le lavorazioni afferenti gli stessi dovrebbero ritenersi accettate con l'esclusione della relativa garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 c.c. mentre, in relazione alla fattura n. 84 del 2020 mancherebbe la prova dell'esistenza dei vizi asseritamente lamentati dall'opponente posto che, la stessa avrebbe
2 unicamente prodotto delle fotografie ritraenti uno specchietto di un mezzo non identificato e quindi non riconducibile al mezzo oggetto di lavorazione da parte dell'opposta.
Deduceva altresì che la fattura n. 83 del 20 non sarebbe riconducibile al cliente finale _2 mentre sarebbe incontestato che la stessa si riferisca a delle lavorazioni commissionate da Pt_1 su un veicolo proprio per le quali non avrebbe sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei mezzi mentre, per la fattura n. 136 del 2020 l'opponente non avrebbe fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare la sussistenza dei lamentati vizi, i quali non sarebbero sussistenti come si evincerebbe dalle fotografie (doc. 15) dalle quali si evincerebbe che uno dei due pianali oggetto della fattura sarebbe ancora presso la (doc. 16) pertanto, Controparte_1 apparirebbe inverosimile che abbia potuto contestare gli asseriti vizi lamentati _2 dall'opponente. Infine, esponeva che l'opponente aveva affidato lavori di verniciatura anche ad altre imprese per cui sarebbe gravata dell'onere di provare che la verniciatura contestata fosse stata effettivamente commissionata all'opposta.
Chiedeva di concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione e ogni domanda formulata dall'opponente in quanto, inammissibile, inopponibile e improcedibile.
In ogni caso, dichiarare inammissibile e rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente poiché illegittimamente moltiplicative delle pretese dell'opponente.
In via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande e/o eccezioni avversarie, accertarsi e dichiararsi che la parte opponente è debitrice nei confronti della della somma di euro 19.178,59 o eventualmente della maggiore o Controparte_1 minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 sino al saldo e conseguentemente, condannare l'opponente a pagare dette somme alla Controparte_1
Nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda riconvenzionale avversaria, chiedeva di escludere o comunque contenere al minimo il risarcimento richiesto da parte opponente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e comunque limitarlo solo al danno che risultasse eziologicamente riconducibile alla condotta della e concretamente Controparte_1 dimostrato in causa nell'an e nel quantum;
in tutti i casi compensando, altresì, il credito dell'opponente con il controcredito della per il corrispettivo delle Controparte_1 prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n.
231/2002 sino al saldo;
in ogni caso, chiedeva di condannare l'opponente al risarcimento dei danni in favore della ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1 e/o co. Controparte_1
3, c.p.c., per una somma da determinarsi equitativamente in almeno il doppio delle spese di lite, alla luce di tutte le circostanze esposte in narrativa.
3 In data 27.5.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta documentalmente provato che ha agito monitoriamente al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento del credito costituente il saldo corrispettivo per le prestazioni di officina meccanica e carrozzeria eseguite da quest'ultima in favore di come risulta dalle Pt_1 fatture n. 83/20, 84/20, 121/20 e 136/20 e dai relativi d.d.t. (docc. 2 e 4 opposta).
Si rileva che non è contestata l'esecuzione dei lavori e l'ammontare esposto nelle fatture ma si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza di vizi afferenti alle operazioni di Pt_1 verniciatura espletate da parte dell'opposta non avendo offerto una specifica indicazione degli stessi talvolta anche indicando dei mezzi oggetto delle lavorazioni che non sono riferibili alle lavorazioni eseguite dalla o che si trovano ancora ricoverati presso l'officina Controparte_1 di quest'ultima; non ha poi fornito un adeguato supporto probatorio atto a comprovare la sussistenza delle problematiche lamentate.
Alla luce di tali elementi, appare infondata e inverosimile la tesi sostenuta dall'opponente circa l'imputabilità del mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta alle contestazioni relative alla verniciatura ricevute da parte dei clienti finali, in primo luogo, perché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti in data 1.4.2020 (doc.7 opposta) avente ad oggetto l'insoluto dell'opponente, quest'ultima asseriva “chiedo scusa dell'insoluto. Lunedi appena rientriamo provvediamo ad inserire il bonifico, vi preghiamo di continuare le lavorazioni, potrete consegnare appena vedete il bonifico”. Ciò comprova che l'opponente confermava le lavorazioni, riconoscendone la qualità senza opporre alcuna contestazione. In secondo luogo, ha provveduto ad onorare le altre fatture emesse dall'opposta relative a mezzi lavorati Pt_1 contemporaneamente o anche successivamente rispetto alle fatture azionate monitoriamente, peraltro, riferibili alle stesse commesse e lavorazioni. Tali assunti trovano riscontro altresì dall'esame testimoniale della sig.ra la quale sul cap. 31 di parte opposta “vero Testimone_1 che a ricevuto senza riserve la consegna dei mezzi lavorati dalla di Pt_1 Controparte_1 cui alla fattura n. 95/FD del 31.3.2020 che si rammostra?” ha dichiarato “hanno sempre ritirato il materiale senza fare contestazioni”, circostanza confermata anche dal teste Testimone_2
Dall'esame documentale si evince altresì che la fattura n. 121 de 30.4.2020 di euro 4.992,00 euro, riguardava il veicolo Iveco 75-DK732RB e il veicolo Iveco 75-MTSMT 0083 mentre, le contestazioni sollevate dall'opponente riguardo tale fattura attengono esclusivamente al veicolo
Iveco DK607RB, il quale non risulta riferibile alla suddetta fattura. Inoltre si osserva che Pt_1 non ha sollevato alcuna rimostranza al momento della consegna dei veicoli indicati nella predetta
4 fattura, come risulta dai d.d.t. n. 122 e 123 del 17.4.2020 (doc. 4 opposta) pertanto, le lavorazioni espletate dalla in relazione a tali mezzi devono intendersi come accettate da Controparte_1 parte dell'opponente. Tale circostanza risulta corroborata dalla testimonianza della sig.ra
, la quale ha confermato che, nell'aprile 2020, il sig. per conto di Testimone_1 Parte_3 si è recato presso la e ha verificato la corretta esecuzione delle Pt_1 Controparte_1 prestazioni di verniciatura e sabbiatura da parte della sui mezzi Iveco 75 Controparte_1
SMT 0082, Iveco 75 targato DK732RB e Iveco 75 MT SMT 0083, come indicate nella fattura n.
121 del 30.4.2020 (doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna di tali mezzi Pt_1 senza riserve e dichiarando inoltre, che “se avevano difetti non ritirava il materiale”. Tale circostanza risulta altresì confermata da parte del sig. , il quale ha riferito di essere Parte_4 stato personalmente presente alle predette consegne.
Risultano infondate e generiche le deduzioni formulate dall'opponente anche in riferimento alla fattura n. 84 del 28.2.2020 di 5.999,88 euro difatti, ffermava che il mezzo a seguito della Pt_1 verniciatura, le sarebbe stato riconsegnato dalla in data 28.2.2020 e che, dopo Controparte_1 qualche mese il cliente finale avrebbe instaurato un giudizio al fine di contestare la presenza di vizi nella verniciatura del veicolo. Tale tesi non coglie nel segno posto che, il fascicolo di tale giudizio, r.g. 2794/20 del Tribunale di Bologna risulta essere stato iscritto il 20.2.2020 (doc. 11 opposta), ossia anteriormente alla ultimazione delle lavorazioni da parte dell'opposta pertanto, appare inverosimile che tale giudizio riguardasse lavorazioni successive. Inoltre, l'opponente non ha fornito un adeguato supporto probatorio a sostegno del fatto che tali asseriti vizi siano imputabili alla condotta dell'opposta in quanto, si è limitata a produrre delle fotografie ritraenti uno specchietto laterale inquadrato da varie angolazioni (doc. 5 opponente) che non può essere riconducibile con certezza al mezzo oggetto delle lavorazioni da parte dell'opposta di cui alla predetta fattura peraltro, anche per la fattura n. 84/2020 l'opponente non ha sollevato alcuna riserva al momento della consegna del mezzo cosicché le lavorazioni espletate su tale veicolo devono ritenersi accettate da quest'ultima. Sul punto, appare rilevante la testimonianza resa dalla sig.ra , la quale ha confermato che, nel febbraio 2020, il sig. per Testimone_1 Parte_3 conto di si è recato presso la e ha verificato la corretta esecuzione Pt_1 Controparte_1 delle prestazioni di officina meccanica e carrozzeria da parte della sul mezzo Controparte_1
Iveco targato DK607RB, come indicate nella fattura n. 84 del 28.2.2020 (doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna del mezzo senza riserve, circostanza confermata Pt_1 altresì dal teste , il quale ha riferito di essere stato personalmente presente. Parte_4
Parimenti infondate e contraddittorie risultano le contestazioni mosse dall'opponente riguardo la fattura n. 83 del 28.2.2020 di euro 6.123,71 posto che, la stessa riconduceva tale fattura alla commessa mentre, si rileva che tale fattura fa riferimento ad una serie di Parte_5 lavorazioni di carrozzeria di un mezzo Iveco DK732RB, a quel tempo di proprietà della Pt_1 come si evince dal certificato storico del PRA (doc. 13 opposta). Pertanto, è evidente che si
5 trattasse di lavorazioni commissionate direttamente dalla su un mezzo proprio e per le Pt_1 quali quest'ultima non ha sollevato alcuna rimostranza al momento della consegna del veicolo da parte dell'opposta, così come confermato in sede testimoniale dalla sig.ra la quale ha Tes_1 confermato che nel febbraio 2020, il sig. per conto di si è recato presso la Parte_3 Pt_1
e ha verificato la corretta esecuzione delle prestazioni di officina meccanica e Controparte_1 carrozzeria da parte della sul mezzo Iveco targato DK732RB, come indicate Controparte_1 nella fattura n. 83 del 28.02.2020 ( doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna Pt_1 del mezzo senza riserve specificando che “Aveva controllato il mezzo e ritirato. Se avesse avuto qualche problematica non lo avrebbe ritirato”, nonché da parte del sig. , che era Parte_4 personalmente presente.
Risultano altresì infondate e sfornite di riscontro probatorio le contestazioni sollevate dall'opponente in riferimento alla fattura n. 136 del 30.5.2020 di 2.002,00 euro, in quanto, quest'ultima sosteneva di non aver onorato la suddetta fattura a causa delle rimostranze sollevate da parte del cliente finale sui beni verniciati dall'opposta (docc.8,9,12 e 13 Parte_5 opponente). Si evidenzia che la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria tesi non dimostra con certezza che le comunicazioni intercorse tra e siano Pt_1 _2 riferibili ai pianali oggetto di lavorazione da parte dell'opposta a fortiori del fatto che, la stessa opponente ha dichiarato di aver affidato le attività di verniciatura anche ad altre imprese. Peraltro, dalle risultanze istruttorie si è evinto che uno dei pianali oggetto della suddetta fattura si trova ancora ricoverato presso l'officina dell'opposta, ciò comprova che il cliente finale non avrebbe potuto contestare un mezzo che non aveva effettivamente ancora ricevuto. Sul punto, appare particolarmente rilevante la dichiarazione resa dal legale rappresentante il quale ha Pt_1 affermato “riconosco uno dei nostri pianali con il lavoro svolto dalle fotografie rammostrate al doc.16” inoltre, la sig.ra ha dichiarato “è vero, si trova tuttora in giacenza, riconosco il Tes_1 pianale delle fotografie rammostrate, doc. 16 ” e anche il sig. ha dichiarato” sono Testimone_2 stato presso la carrozzeria ai primi di ottobre e il pianale si trovava lì, confermo la fotografia che mi viene mostrata, doc.16 che rappresenta il pianale”.
Posto che l'opponente incaricava l'opposta di eseguire unicamente attività di verniciatura sui mezzi della commessa mentre le attività di montaggio, assemblaggio, bullonatura ecc. _2 venivano espletate direttamente dalla come risulta dal contratto concluso tra quest'ultima Pt_1
e (doc. 7 opponente) e rilevato che, dall'elenco predisposto dalla in relazione _2 Pt_1 alle problematiche segnalate della commessa (doc. 12 opponente) si evince che i vizi _2 afferenti ai mezzi sono riferibili a lavorazioni che non sono pertinenti con l'attività di verniciatura di cui alla fattura n. 136 del 2020, si desume la mancata responsabilità dell'opposta rispetto ai vizi lamentati dalla Tale circostanza risulta corroborata dall'esame testimoniale del _2 legale rappresentante di il quale ha confermato che il montaggio, l'assemblaggio dei Pt_1 pezzi, la bullonatura, l'allestimento e l'incollaggio degli adesivi e delle etichette dei pianali,
6 cavalletti e bandelle della commessa danese erano esclusi dalle lavorazioni Parte_5 affidate alla e sono stati eseguiti da aggiungendo “Noi facciamo Controparte_1 Pt_1 progettazione e montaggio” anche la teste sul cap. 18 di parte convenuta ha dichiarato “ Tes_1
è vero, avevamo fatto solo la verniciatura” e il teste ha dichiarato “è vero, avevo Testimone_2 effettuato io la verniciatura in tale colore. Confermo le fotografie, doc. 18”.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito dalla medesima, conseguentemente alla mancata esecuzione da parte dell'opposta delle opere di verniciatura a regola d'arte se ne rileva l'infondatezza posto che, come sopra detto, l'opponente non ha specificamente dedotto né ha dimostrato la sussistenza dei vizi e la loro riconducibilità all'opposta. Inoltre, risulta priva di valenza probatoria la perizia espletata dal dott. (doc. 16 opponente) in quanto, la stessa non identifica quali siano Per_2 effettivamente le componenti lavorate da parte dell'opposta per la commessa e se siano _2 effettivamente queste le componenti affette da vizi anche in considerazione del fatto che i pianali, cavalletti e bandelle non presentavano alcun numero di matricola o altro al momento in cui sono stati lavorati dall'opposta e riconsegnati ultimati all'opponente in pezzi singoli e smontati, e in seguito, assemblati e montati sugli automezzi da parte di quest'ultima. Sul punto, appare rilevante la testimonianza della sig.ra la quale ha dichiarato che i pianali, cavalletti e bandelle Tes_1 della commessa danese verniciati dall'opposta “non avevano né matricola né telaio”. Non costituiscono neppure valido supporto probatorio gli allegati 1 e 2 di cui alla predetta perizia
(docc. 17,26 e 27 opponente) poiché riproducono diverse lavorazioni, in particolare, montaggio, pulizia e smontaggio, che non sono riferibili alla verniciatura ed inoltre, riportano importi incongrui e privi di relativa documentazione, peraltro, non vi è prova che tali fatture siano state effettivamente pagate da e che, la stessa abbia subito un'effettiva perdita patrimoniale. Pt_1
Parimenti, gli allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di cui alla perizia de qua (docc. da 18 a 23 opponente), sono privi di valenza probatoria posto che, gli stessi non fanno riferimento ai pezzi lavorati, ordini, fatture, d.d.t. o ad altri elementi oggettivi dai quali possa evincersi la loro riconducibilità ai pezzi verniciati dall'opposta. Risulta inconferente anche l'accordo intercorso tra e Pt_1 _2
(doc. 24 opponente) in quanto, non comprova nulla in merito all'asserita responsabilità dell'opposta nella causazione del danno per contro, tale documentazione conferma che vi sono stati svariati problemi tra e diversi dalla verniciatura per cui, l'importo che Pt_1 _2 fferma di aver transattivamente concordato con il cliente danese non è certo riferibile de Pt_1 plano agli asseriti problemi di verniciatura.
Parimenti priva di rilievo è l'e-mail inviata dalla all'opponente in data Controparte_2
10.12.2021 (doc. 25 opponente) difatti, l'autore dichiara espressamente “ho visionato le foto che mi sono state inviate relative a carro attrezzi. Premetto che non sono in grado e non ho i titoli di eseguire perizie, quindi, farò solo osservazioni dettate dalla mia esperienza di verniciatore.
Premesso anche che con le foto si possono fare solo ipotesi, magari verosimili, ma giudizi più
7 concreti si hanno solo vedendo i mezzi”; è evidente che si tratta di personali supposizioni inclusive anche di ipotetiche cause pacificamente non attribuibili al verniciatore. Tutto ciò premesso, si desume che i vizi lamentati da on sono imputabili all'opposta. Pt_1
Quanto alla domanda dell'opponente volta al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 10.000,00 euro la stessa non può essere accolta in quanto, non risulta corroborata da un adeguato supporto probatorio, poiché l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare la sussistenza dei danni all'immagine asseritamente subiti dalla medesima. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”
(Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha dimostrato di aver assolto l'onere probatorio gravante a suo carico per contro, la ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione allegata peraltro, corroborata dalle risultanze istruttorie.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
8 Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
5289/2020 già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 agosto 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da:
entrambi con il patrocinio dell'avv. BALSEMIN LINDA Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO VINCENZI e Controparte_1
STEFANO GNECCHI
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 5289/20 emesso in data 12.12.2020 dal Tribunale di Brescia con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di (di seguito Controparte_1 CP_1
) della somma di 19.178,59 euro oltre interessi moratori e spese della procedura di
[...] ingiunzione liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi, oltre
Iva se dovuta, Cpa e 15% L. forense, oltre alle successive occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
A far data dal 26.2.2019 subappaltava alcuni lavori di verniciatura alla Pt_1 CP_1
ed onorava tutte le fatture emesse da quest'ultima (doc. 2) sino al momento in cui aveva
[...] ricevuto contestazioni dai propri clienti finali in merito alla presenza di gravi vizi nella verniciatura dei mezzi.
1 Nello specifico, riteneva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in relazione alle fatture n. 84 del 28.2.2020 per euro 5.999,88 e n. 121 del 30.4.2020 per euro 4.992,00, in quanto, il cliente finale con il quale aveva concluso un contratto avente ad oggetto Per_1
l'allestimento dell'autocarro Iveco Eurocargo ML75E18 e la cui verniciatura veniva affidata all'opposta, avrebbe lamentato gravi difetti relativi alla verniciatura. Esponeva poi di non aver onorato le fatture n. 83 del 28.2.2020 e n. 136 del 30.5.2020 emesse dall'opposta poiché anche il cliente finale aveva sollevato contestazioni relative ai lavori di verniciatura svolti dalla _2
. Controparte_1
Deduceva che graverebbe sull'opposta l'onere di provare di aver espletato l'opera correttamente, pertanto, non sarebbero sufficienti le fatture prodotte con il ricorso monitorio ai fini della prova del credito ed inoltre, sosteneva che il danno causatole dall'opposta derivante dall'inadempimento delle opere di verniciatura che le erano state commissionate sarebbe superiore rispetto alla somma oggetto delle fatture emesse dall'opposta.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o comunque inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5289/2020 in quanto infondato in fatto e in diritto, e quindi chiedeva di annullarlo e/o revocarlo.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per la sussistenza dei vizi di verniciatura e per l'effetto condannarla all'eliminazione dei vizi e in ogni caso al pagamento delle spese e dei relativi costi sostenuti e sostenendi per l'eliminazione degli stessi, nonché al risarcimento del danno nella misura di 171.119,86 euro, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che venisse provata in corso di causa, anche in conseguenza di una valutazione equitativa ex art. 1223 e 1226 c.c.
Successivamente, l'opponente ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, passando dagli iniziali
171.119,86 euro a 44.650,00 euro, di cui 34.650,00 euro per danni patrimoniali e 10.000,00 euro per pretesi danni all'immagine.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza degli asseriti Controparte_1 vizi lamentati da parte dell'opponente ed inoltre, deduceva che la stessa le avrebbe comunicato a mezzo mail di proseguire con le lavorazioni, riconoscendo i ritardi nei pagamenti, attribuendoli esclusivamente a propri problemi economici (doc. 7).
Esponeva inoltre, che tra le parti sussisteva un rapporto di collaborazione duraturo e non erano mai sorte contestazioni, in particolare, in relazione alla fattura n. 121 del 2020, on aveva Pt_1 sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei mezzi, pertanto, le lavorazioni afferenti gli stessi dovrebbero ritenersi accettate con l'esclusione della relativa garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 c.c. mentre, in relazione alla fattura n. 84 del 2020 mancherebbe la prova dell'esistenza dei vizi asseritamente lamentati dall'opponente posto che, la stessa avrebbe
2 unicamente prodotto delle fotografie ritraenti uno specchietto di un mezzo non identificato e quindi non riconducibile al mezzo oggetto di lavorazione da parte dell'opposta.
Deduceva altresì che la fattura n. 83 del 20 non sarebbe riconducibile al cliente finale _2 mentre sarebbe incontestato che la stessa si riferisca a delle lavorazioni commissionate da Pt_1 su un veicolo proprio per le quali non avrebbe sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei mezzi mentre, per la fattura n. 136 del 2020 l'opponente non avrebbe fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare la sussistenza dei lamentati vizi, i quali non sarebbero sussistenti come si evincerebbe dalle fotografie (doc. 15) dalle quali si evincerebbe che uno dei due pianali oggetto della fattura sarebbe ancora presso la (doc. 16) pertanto, Controparte_1 apparirebbe inverosimile che abbia potuto contestare gli asseriti vizi lamentati _2 dall'opponente. Infine, esponeva che l'opponente aveva affidato lavori di verniciatura anche ad altre imprese per cui sarebbe gravata dell'onere di provare che la verniciatura contestata fosse stata effettivamente commissionata all'opposta.
Chiedeva di concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione e ogni domanda formulata dall'opponente in quanto, inammissibile, inopponibile e improcedibile.
In ogni caso, dichiarare inammissibile e rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente poiché illegittimamente moltiplicative delle pretese dell'opponente.
In via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande e/o eccezioni avversarie, accertarsi e dichiararsi che la parte opponente è debitrice nei confronti della della somma di euro 19.178,59 o eventualmente della maggiore o Controparte_1 minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 sino al saldo e conseguentemente, condannare l'opponente a pagare dette somme alla Controparte_1
Nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda riconvenzionale avversaria, chiedeva di escludere o comunque contenere al minimo il risarcimento richiesto da parte opponente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e comunque limitarlo solo al danno che risultasse eziologicamente riconducibile alla condotta della e concretamente Controparte_1 dimostrato in causa nell'an e nel quantum;
in tutti i casi compensando, altresì, il credito dell'opponente con il controcredito della per il corrispettivo delle Controparte_1 prestazioni oggetto delle fatture azionate in monitorio, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n.
231/2002 sino al saldo;
in ogni caso, chiedeva di condannare l'opponente al risarcimento dei danni in favore della ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1 e/o co. Controparte_1
3, c.p.c., per una somma da determinarsi equitativamente in almeno il doppio delle spese di lite, alla luce di tutte le circostanze esposte in narrativa.
3 In data 27.5.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
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Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta documentalmente provato che ha agito monitoriamente al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento del credito costituente il saldo corrispettivo per le prestazioni di officina meccanica e carrozzeria eseguite da quest'ultima in favore di come risulta dalle Pt_1 fatture n. 83/20, 84/20, 121/20 e 136/20 e dai relativi d.d.t. (docc. 2 e 4 opposta).
Si rileva che non è contestata l'esecuzione dei lavori e l'ammontare esposto nelle fatture ma si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza di vizi afferenti alle operazioni di Pt_1 verniciatura espletate da parte dell'opposta non avendo offerto una specifica indicazione degli stessi talvolta anche indicando dei mezzi oggetto delle lavorazioni che non sono riferibili alle lavorazioni eseguite dalla o che si trovano ancora ricoverati presso l'officina Controparte_1 di quest'ultima; non ha poi fornito un adeguato supporto probatorio atto a comprovare la sussistenza delle problematiche lamentate.
Alla luce di tali elementi, appare infondata e inverosimile la tesi sostenuta dall'opponente circa l'imputabilità del mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta alle contestazioni relative alla verniciatura ricevute da parte dei clienti finali, in primo luogo, perché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti in data 1.4.2020 (doc.7 opposta) avente ad oggetto l'insoluto dell'opponente, quest'ultima asseriva “chiedo scusa dell'insoluto. Lunedi appena rientriamo provvediamo ad inserire il bonifico, vi preghiamo di continuare le lavorazioni, potrete consegnare appena vedete il bonifico”. Ciò comprova che l'opponente confermava le lavorazioni, riconoscendone la qualità senza opporre alcuna contestazione. In secondo luogo, ha provveduto ad onorare le altre fatture emesse dall'opposta relative a mezzi lavorati Pt_1 contemporaneamente o anche successivamente rispetto alle fatture azionate monitoriamente, peraltro, riferibili alle stesse commesse e lavorazioni. Tali assunti trovano riscontro altresì dall'esame testimoniale della sig.ra la quale sul cap. 31 di parte opposta “vero Testimone_1 che a ricevuto senza riserve la consegna dei mezzi lavorati dalla di Pt_1 Controparte_1 cui alla fattura n. 95/FD del 31.3.2020 che si rammostra?” ha dichiarato “hanno sempre ritirato il materiale senza fare contestazioni”, circostanza confermata anche dal teste Testimone_2
Dall'esame documentale si evince altresì che la fattura n. 121 de 30.4.2020 di euro 4.992,00 euro, riguardava il veicolo Iveco 75-DK732RB e il veicolo Iveco 75-MTSMT 0083 mentre, le contestazioni sollevate dall'opponente riguardo tale fattura attengono esclusivamente al veicolo
Iveco DK607RB, il quale non risulta riferibile alla suddetta fattura. Inoltre si osserva che Pt_1 non ha sollevato alcuna rimostranza al momento della consegna dei veicoli indicati nella predetta
4 fattura, come risulta dai d.d.t. n. 122 e 123 del 17.4.2020 (doc. 4 opposta) pertanto, le lavorazioni espletate dalla in relazione a tali mezzi devono intendersi come accettate da Controparte_1 parte dell'opponente. Tale circostanza risulta corroborata dalla testimonianza della sig.ra
, la quale ha confermato che, nell'aprile 2020, il sig. per conto di Testimone_1 Parte_3 si è recato presso la e ha verificato la corretta esecuzione delle Pt_1 Controparte_1 prestazioni di verniciatura e sabbiatura da parte della sui mezzi Iveco 75 Controparte_1
SMT 0082, Iveco 75 targato DK732RB e Iveco 75 MT SMT 0083, come indicate nella fattura n.
121 del 30.4.2020 (doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna di tali mezzi Pt_1 senza riserve e dichiarando inoltre, che “se avevano difetti non ritirava il materiale”. Tale circostanza risulta altresì confermata da parte del sig. , il quale ha riferito di essere Parte_4 stato personalmente presente alle predette consegne.
Risultano infondate e generiche le deduzioni formulate dall'opponente anche in riferimento alla fattura n. 84 del 28.2.2020 di 5.999,88 euro difatti, ffermava che il mezzo a seguito della Pt_1 verniciatura, le sarebbe stato riconsegnato dalla in data 28.2.2020 e che, dopo Controparte_1 qualche mese il cliente finale avrebbe instaurato un giudizio al fine di contestare la presenza di vizi nella verniciatura del veicolo. Tale tesi non coglie nel segno posto che, il fascicolo di tale giudizio, r.g. 2794/20 del Tribunale di Bologna risulta essere stato iscritto il 20.2.2020 (doc. 11 opposta), ossia anteriormente alla ultimazione delle lavorazioni da parte dell'opposta pertanto, appare inverosimile che tale giudizio riguardasse lavorazioni successive. Inoltre, l'opponente non ha fornito un adeguato supporto probatorio a sostegno del fatto che tali asseriti vizi siano imputabili alla condotta dell'opposta in quanto, si è limitata a produrre delle fotografie ritraenti uno specchietto laterale inquadrato da varie angolazioni (doc. 5 opponente) che non può essere riconducibile con certezza al mezzo oggetto delle lavorazioni da parte dell'opposta di cui alla predetta fattura peraltro, anche per la fattura n. 84/2020 l'opponente non ha sollevato alcuna riserva al momento della consegna del mezzo cosicché le lavorazioni espletate su tale veicolo devono ritenersi accettate da quest'ultima. Sul punto, appare rilevante la testimonianza resa dalla sig.ra , la quale ha confermato che, nel febbraio 2020, il sig. per Testimone_1 Parte_3 conto di si è recato presso la e ha verificato la corretta esecuzione Pt_1 Controparte_1 delle prestazioni di officina meccanica e carrozzeria da parte della sul mezzo Controparte_1
Iveco targato DK607RB, come indicate nella fattura n. 84 del 28.2.2020 (doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna del mezzo senza riserve, circostanza confermata Pt_1 altresì dal teste , il quale ha riferito di essere stato personalmente presente. Parte_4
Parimenti infondate e contraddittorie risultano le contestazioni mosse dall'opponente riguardo la fattura n. 83 del 28.2.2020 di euro 6.123,71 posto che, la stessa riconduceva tale fattura alla commessa mentre, si rileva che tale fattura fa riferimento ad una serie di Parte_5 lavorazioni di carrozzeria di un mezzo Iveco DK732RB, a quel tempo di proprietà della Pt_1 come si evince dal certificato storico del PRA (doc. 13 opposta). Pertanto, è evidente che si
5 trattasse di lavorazioni commissionate direttamente dalla su un mezzo proprio e per le Pt_1 quali quest'ultima non ha sollevato alcuna rimostranza al momento della consegna del veicolo da parte dell'opposta, così come confermato in sede testimoniale dalla sig.ra la quale ha Tes_1 confermato che nel febbraio 2020, il sig. per conto di si è recato presso la Parte_3 Pt_1
e ha verificato la corretta esecuzione delle prestazioni di officina meccanica e Controparte_1 carrozzeria da parte della sul mezzo Iveco targato DK732RB, come indicate Controparte_1 nella fattura n. 83 del 28.02.2020 ( doc. 2 opposta), accettando per conto di la consegna Pt_1 del mezzo senza riserve specificando che “Aveva controllato il mezzo e ritirato. Se avesse avuto qualche problematica non lo avrebbe ritirato”, nonché da parte del sig. , che era Parte_4 personalmente presente.
Risultano altresì infondate e sfornite di riscontro probatorio le contestazioni sollevate dall'opponente in riferimento alla fattura n. 136 del 30.5.2020 di 2.002,00 euro, in quanto, quest'ultima sosteneva di non aver onorato la suddetta fattura a causa delle rimostranze sollevate da parte del cliente finale sui beni verniciati dall'opposta (docc.8,9,12 e 13 Parte_5 opponente). Si evidenzia che la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria tesi non dimostra con certezza che le comunicazioni intercorse tra e siano Pt_1 _2 riferibili ai pianali oggetto di lavorazione da parte dell'opposta a fortiori del fatto che, la stessa opponente ha dichiarato di aver affidato le attività di verniciatura anche ad altre imprese. Peraltro, dalle risultanze istruttorie si è evinto che uno dei pianali oggetto della suddetta fattura si trova ancora ricoverato presso l'officina dell'opposta, ciò comprova che il cliente finale non avrebbe potuto contestare un mezzo che non aveva effettivamente ancora ricevuto. Sul punto, appare particolarmente rilevante la dichiarazione resa dal legale rappresentante il quale ha Pt_1 affermato “riconosco uno dei nostri pianali con il lavoro svolto dalle fotografie rammostrate al doc.16” inoltre, la sig.ra ha dichiarato “è vero, si trova tuttora in giacenza, riconosco il Tes_1 pianale delle fotografie rammostrate, doc. 16 ” e anche il sig. ha dichiarato” sono Testimone_2 stato presso la carrozzeria ai primi di ottobre e il pianale si trovava lì, confermo la fotografia che mi viene mostrata, doc.16 che rappresenta il pianale”.
Posto che l'opponente incaricava l'opposta di eseguire unicamente attività di verniciatura sui mezzi della commessa mentre le attività di montaggio, assemblaggio, bullonatura ecc. _2 venivano espletate direttamente dalla come risulta dal contratto concluso tra quest'ultima Pt_1
e (doc. 7 opponente) e rilevato che, dall'elenco predisposto dalla in relazione _2 Pt_1 alle problematiche segnalate della commessa (doc. 12 opponente) si evince che i vizi _2 afferenti ai mezzi sono riferibili a lavorazioni che non sono pertinenti con l'attività di verniciatura di cui alla fattura n. 136 del 2020, si desume la mancata responsabilità dell'opposta rispetto ai vizi lamentati dalla Tale circostanza risulta corroborata dall'esame testimoniale del _2 legale rappresentante di il quale ha confermato che il montaggio, l'assemblaggio dei Pt_1 pezzi, la bullonatura, l'allestimento e l'incollaggio degli adesivi e delle etichette dei pianali,
6 cavalletti e bandelle della commessa danese erano esclusi dalle lavorazioni Parte_5 affidate alla e sono stati eseguiti da aggiungendo “Noi facciamo Controparte_1 Pt_1 progettazione e montaggio” anche la teste sul cap. 18 di parte convenuta ha dichiarato “ Tes_1
è vero, avevamo fatto solo la verniciatura” e il teste ha dichiarato “è vero, avevo Testimone_2 effettuato io la verniciatura in tale colore. Confermo le fotografie, doc. 18”.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito dalla medesima, conseguentemente alla mancata esecuzione da parte dell'opposta delle opere di verniciatura a regola d'arte se ne rileva l'infondatezza posto che, come sopra detto, l'opponente non ha specificamente dedotto né ha dimostrato la sussistenza dei vizi e la loro riconducibilità all'opposta. Inoltre, risulta priva di valenza probatoria la perizia espletata dal dott. (doc. 16 opponente) in quanto, la stessa non identifica quali siano Per_2 effettivamente le componenti lavorate da parte dell'opposta per la commessa e se siano _2 effettivamente queste le componenti affette da vizi anche in considerazione del fatto che i pianali, cavalletti e bandelle non presentavano alcun numero di matricola o altro al momento in cui sono stati lavorati dall'opposta e riconsegnati ultimati all'opponente in pezzi singoli e smontati, e in seguito, assemblati e montati sugli automezzi da parte di quest'ultima. Sul punto, appare rilevante la testimonianza della sig.ra la quale ha dichiarato che i pianali, cavalletti e bandelle Tes_1 della commessa danese verniciati dall'opposta “non avevano né matricola né telaio”. Non costituiscono neppure valido supporto probatorio gli allegati 1 e 2 di cui alla predetta perizia
(docc. 17,26 e 27 opponente) poiché riproducono diverse lavorazioni, in particolare, montaggio, pulizia e smontaggio, che non sono riferibili alla verniciatura ed inoltre, riportano importi incongrui e privi di relativa documentazione, peraltro, non vi è prova che tali fatture siano state effettivamente pagate da e che, la stessa abbia subito un'effettiva perdita patrimoniale. Pt_1
Parimenti, gli allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di cui alla perizia de qua (docc. da 18 a 23 opponente), sono privi di valenza probatoria posto che, gli stessi non fanno riferimento ai pezzi lavorati, ordini, fatture, d.d.t. o ad altri elementi oggettivi dai quali possa evincersi la loro riconducibilità ai pezzi verniciati dall'opposta. Risulta inconferente anche l'accordo intercorso tra e Pt_1 _2
(doc. 24 opponente) in quanto, non comprova nulla in merito all'asserita responsabilità dell'opposta nella causazione del danno per contro, tale documentazione conferma che vi sono stati svariati problemi tra e diversi dalla verniciatura per cui, l'importo che Pt_1 _2 fferma di aver transattivamente concordato con il cliente danese non è certo riferibile de Pt_1 plano agli asseriti problemi di verniciatura.
Parimenti priva di rilievo è l'e-mail inviata dalla all'opponente in data Controparte_2
10.12.2021 (doc. 25 opponente) difatti, l'autore dichiara espressamente “ho visionato le foto che mi sono state inviate relative a carro attrezzi. Premetto che non sono in grado e non ho i titoli di eseguire perizie, quindi, farò solo osservazioni dettate dalla mia esperienza di verniciatore.
Premesso anche che con le foto si possono fare solo ipotesi, magari verosimili, ma giudizi più
7 concreti si hanno solo vedendo i mezzi”; è evidente che si tratta di personali supposizioni inclusive anche di ipotetiche cause pacificamente non attribuibili al verniciatore. Tutto ciò premesso, si desume che i vizi lamentati da on sono imputabili all'opposta. Pt_1
Quanto alla domanda dell'opponente volta al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 10.000,00 euro la stessa non può essere accolta in quanto, non risulta corroborata da un adeguato supporto probatorio, poiché l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare la sussistenza dei danni all'immagine asseritamente subiti dalla medesima. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”
(Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha dimostrato di aver assolto l'onere probatorio gravante a suo carico per contro, la ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione allegata peraltro, corroborata dalle risultanze istruttorie.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
8 Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
5289/2020 già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 agosto 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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