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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 866/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 866/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27.7.1978, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]Per_1 C.F._3
BE (VA), via Pradaccio n.13, rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA BALICE del Foro di
Napoli presso il cui studio in Ercolano (NA) via Alessandro Rossi n.114 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Laveno BE P.IVA_1
(VA) via Edmondo De Amicis n.1 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del
Foro di Pavia presso il cui studio sito in Pavia Piazza della Vittoria n.2, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, accogliere integralmente la domanda attorea e, per l'effetto:
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale ed operativa dell' in CP_1 21014 Laveno-BE (Va) alla Via Edmondo De Amicis n. 1, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, come descritto negli atti di causa e risultante dall'istruttoria svolta, e, per l'effetto,
• condannare essa , in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, psichici, morali, esistenziali, estetici, alla vita di relazione, nonché per ITT, ITP e, comunque di ogni ulteriore posta di danno anche se non specificamente indicata, patiti dal minore in Persona_1 conseguenza dell'evento dannoso di cui è rimasto vittima, così come accertato sulla base delle allegazioni e delle prove offerte nonché tenendo conto degli esiti dell'istruttoria svolta in corso di causa, da liquidarsi nelle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice adito giuste ed eque, secondo quanto provato ed accertato, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quelle somme che saranno ritenute di Giustizia, eventualmente anche in via equitativa;
• condannare altresì la convenuta , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti iure proprio dagli attori e , stante lo stretto rapporto Parte_1 Parte_2 parentale con il figlio minore danneggiato e le conseguenti ricadute negative sulle rispettive situazioni giuridiche soggettive;
• inoltre, alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto del comportamento tenuto dal convenuto , sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, nel corso della Controparte_2 quale ultima ha opposto difese in tutta evidenza capziose e pretestuose, prive di qualsiasi fondamento, sia fattuale che giuridico, condannare l'Associazione Controparte_1
al risarcimento degli ulteriori danni a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c.;
• condannare infine l' , in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
Per la convenuta:
Previe le declaratorie del caso;
Contestato, respinto e rigettato tutto quanto dagli attori nelle loro entrambe qualità dichiarate hanno affermato, dedotto, richiesto, prodotto, domandato, eccepito e concluso sia in fatto che diritto, sia in punto an che in punto quantum. Più in particolare si contesta specificamente anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 cpc tutto quanto allegato e dedotto da parte attrice sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum e sempre a titolo di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115 cpc si contesta integralmente la ricostruzione dei fatti e la dinamica dell'infortunio così come riferite dagli attoriessendosi invece l'infortunio oggetto di causa verificato in modi e circostanze totalmente diverse, come dedotto dall'istituto convenuto con la propria comparsa di costituzione, senza alcuna implicazione di responsabilità a carico dell' convenuto. CP_2
2 Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dagli attori tanto nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore quanto “iure proprio” perché Persona_1 totalmente infondate sia in fatto che diritto, sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate. Assolvere in ogni caso l' convenuto da ogni domanda e pretesa svolta dagli attori, nella loro CP_2 duplice qualità dichiarata nei confronti dell' convenuto, per infondatezza. CP_2
Emettere, in ogni caso, ogni più opportuno provvedimento che attesti l'assenza di ogni responsabilità attribuibile all' convenuto e comunque assolvere l' convenuto da ogni CP_2 CP_2 avversaria, domanda o richiesta pretesa, nulla escluso, per totale infondatezza e per non essere rinvenibile nei fatti di causa responsabilità alcuna (per qualsiasi ragione o titolo sia di natura contrattuale sia di natura extra contrattuale e/o per qualunque altra ragione) a carico dell' CP_2 convenuto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa revoca della ordinanza 17 gennaio 2024, alla occorrenza rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'ambito del progetto educativo della scuola convenuta, ai fini di responsabilizzare, coinvolgere e stimolare l'autonomia dei bambini vengono svolti durante la routine quotidiana, in tutte le sezioni, con entusiasmo da parte degli alunni “piccoli incarichi”.
2) Vero che tra i “piccoli incarichi” di cui al precedente capitolo di prova rientra la sistemazione delle sedie vicino ai tavoli, dopo l'avvenuta pulizia e sanificazione delle aule.
3) Vero che il compito di cui al precedente punto viene affidato di regola dall'insegnante a turno a due alunni.
4) Vero che in data 21/05/2018, data dell'infortunio, tale compito è stato affidato dall'insegnante al piccolo e a un suo compagno. Persona_1
5) Vero che ogni incarico agli alunni è preceduto sempre dalle raccomandazioni delle insegnanti e del personale di non correre, di fare attenzione ai movimenti per evitare di farsi male o di far male ai compagni.
6) Vero che in ogni caso prima di consentire ai due alunni incaricati l'accesso all'aula, per il compito loro affidato, ogni volta l'insegnante esegue prima una attenta verifica del locale, prima di far accedere i bambini alla sezione.
7) Vero che in occasione del sinistro oggetto di causa tutta la pavimentazione era totalmente asciutta.
8) Vero che, ancor più in particolare, la pavimentazione del corridoio di accesso all'aula e la pavimentazione dell'aula stessa frequentata dal minore erano totalmente asciutte. Persona_1
9) Vero che pochi attimi dopo che il minore e il suo compagno erano entrati in Persona_1 aula per ordinare le sedie si udirono delle urla e all'immediato intervento dell'insegnante presente risultò che il minore aveva riportato una ferita lacero contusa all'orecchio Persona_1 sinistro.
10) Vero che il compagno del minore riferì immediatamente che Persona_1 Persona_1
è caduto mentre cercava di altalenarsi tra un banco e l'altro, perdendo subito l'equilibrio.
3 11) Vero che il minore ammetteva spontaneamente di aver cercato di altalenarsi Persona_1 tra due banchi sorreggendosi agli stessi ma che perse subito l'equilibrio cadendo a terra.
12) Vero che il personale ha prontamente prestato soccorso al minore che veniva Persona_1 rassicurato e confortato dalle maestre presenti.
13) Vero che si provvide immediatamente ad avvisare telefonicamente i genitori che sono arrivati immediatamente.
14) Vero che il minore , seppure spaventato e dolorante, era cosciente e reattivo e Persona_1 forniva precisa descrizione dell'accaduto come sopra riferita, riconoscendo, tra l'altro, le raccomandazioni che gli erano state impartite e ciò anche in presenza dei genitori.
15) Vero che una volta ricevute le spiegazioni del fatto da parte del personale, i genitori del piccolo
accompagnarono il figlio al Pronto Soccorso senza contestare o confutare in Persona_1 alcun modo le spiegazioni ricevute dal personale. 16) Vero che il reale accadimento dei fatti come sopra descritto è stato confermato dal minore
e dal suo compagno alla presenza dei genitori di e del personale Persona_1 Persona_1 accorso.
17) Vero che l'insegnate ha consentito l'accesso alla sezione al minore e suo Persona_1 compagno dopo aver preventivamente verificato che il pavimento dell'aula fosse asciutto e non scivoloso e che non vi fossero insidie.
18) Vero che l'infortunio è accaduto dopo pochi istanti che al minore era stato Persona_1 consentito l'accesso all'aula.
19) Vero che l'infortunio accaduto al minore è stato istantaneo e subitaneo. Persona_1
20) Vero che le n.2 fotografie che si producono (doc. 3) raffigurano l'aula frequentata dal minore
presso l'Istituto Persona_1 CP_1
Si indica a teste la signora , Via Labiena n. 93, 21014 LAVENO MOMBELLO Testimone_1
(VA). Si richiamano le opposizioni ai capitoli di prova avversari ed ai testimoni ex adverso indicati per i motivi tutti riportati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc cui si rinvia. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e in proprio e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
esperito senza esito positivo il procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L.
[...]
132/2014, hanno convenuto in giudizio l' per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento del danno da loro patito in conseguenza dell'infortunio occorso al minore durante l'orario scolastico il giorno 21.5.2018.
4 In particolare, a sostegno delle domande articolate, gli attori hanno dedotto: di aver iscritto il figlio per l'anno scolastico 2017/2018 all' Per_1 Controparte_1 affinché frequentasse l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; che il giorno 21.5.2018, alle ore
14.00 circa, al termine della pausa successiva al pranzo, , dopo essere stato invitato Per_1 dall'insegnante a far rientro da solo nell'aula, è rovinato a terra scivolando sul Testimone_1 pavimento ancora bagnato e si è procurato una ferita lacero-contusa al padiglione auricolare sinistro che ha richiesto l'apposizione di punti di sutura, rimossi il 31.5.2018; che la guarigione clinica è stata dichiarata solamente il 26.7.2019 dopo un lungo periodo di inabilità; che detto evento si è ripercosso non solo sulla salute del bambino, sulle sue attività scolastiche e ricreative ma altresì sul benessere, sulle abitudini e sulle relazioni dell'intera famiglia. Per tali motivi la richiesta risarcitoria
è stata formulata non solo in nome e per conto del minori ma anche dagli attori in proprio.
Costituendosi in giudizio l' ha domandato Controparte_1
l'integrale rigetto delle altrui domande, contestando la dinamica dei fatti offerta dalla controparte e ritenendosi in ogni caso esente da responsabilità, in quanto il minore si sarebbe infortunato nel tentativo di dondolarsi tra i tavoli e quindi disattendendo le raccomandazioni degli insegnanti e, comunque, si tratterebbe di un fatto imprevedibile ed istantaneo tale da aver impedito l'intervento da parte del personale preposto alla sorveglianza dei bambini. Ha poi contestato il danno ex adverso lamentato tanto dai genitori in proprio quanto quali legali rappresentanti dell'alunno.
Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni di parte attrice e CTU medico – legale.
E' stata poi discussa oralmente all'udienza del 24.6.2025, previo deposito delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., e viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio
Atteso che le parti precisando le conclusioni hanno reiterato le istanze di prova articolate, deve essere confermata l'ordinanza pronunciata il 17.1.2024 dal Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, da intendersi qui richiamata in quanto integralmente condivisa.
5
3. La domanda risarcitoria articolata in nome e per conto del minore
Con riferimento alla domanda formulata dagli attori in nome e per conto del minore è in primo luogo necessario procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie, tenuto anche conto che trattasi di questione controversa tra le parti.
In merito alla responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni autoinferte dall'alunno durante l'orario scolastico deve essere in primo luogo richiamata, in estrema sintesi e senza pretese di completezza, la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9346/2002 che ha escluso in tali ipotesi l'applicabilità dell'art. 2048 c.c., essendo l'ambito di applicazione di tale norma limitata ai casi di illecito cagionato dall'alunno ad un terzo. Invero, secondo la sentenza richiamata, qualora il discente cagioni un danno a stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico è di tipo contrattuale, venendo in rilievo un inadempimento alle obbligazioni assunte con la sua ammissione all'anno scolastico (“La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso… Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico -
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona”).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva che risulta pertanto oggi consolidata nell'affermare la natura contrattuale di detta responsabilità (cfr. tra le più recenti: Cass. Civ. 14720/2024, Cass. Civ. 2114/2024 e Cass. Civ. 7715/2024 per cui
“L'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo determina, infatti, l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
6 scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso”).
La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico comporta l'applicazione dell'onere della prova desumibile dall'art. 1218 c.c. e, pertanto, il danneggiato è tenuto a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante (cfr. tra tutte Cass. Civ. 2114/2024 già richiamata per cui: La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”).
Ulteriore corollario di tale impostazione è l'applicabilità del termine di prescrizione decennale che nel caso in esame non risulta decorso, considerato che il sinistro è avvenuto nel maggio 2018.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione tra le righe formulata da parte convenuta non merita accoglimento.
Nel merito la frequentazione di delle attività didattiche proposte per l'anno Persona_1 scolastico 2017/2018 dall' convenuta non è mai stata oggetto di precisa contestazione CP_1
e risulta altresì provata documentalmente, avendo gli attori dimostrato l'avvenuto pagamento delle rette scolastiche per l'anno 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
La precisa ricostruzione della dinamica del sinistro – tema oggetto di contrasto tra le parti, posto che parte attrice sostiene che il figlio si sia procurato la lesione all'orecchio scivolando sul pavimento ancora bagnato dell'aula mentre parte convenuta ritiene che dette lesioni siano state determinate dal maldestro tentativo del minore di dondolarsi tra i tavoli – non è dirimente ai fini della decisione della causa, posto che le risultanze istruttorie permettono di ritenere accertato che sia stato lasciato da solo nella stanza senza che nessuno vigilasse sulla sua incolumità ed in Per_1 entrambe le ipotesi è ravvisabile un inadempimento dell'Istituto Scolastico all'obbligazione di vigilanza assunta nei confronti dello studente.
A tal fine devono essere richiamate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in risposta al capitolo di cui alla lettera e) formulato nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. di parte attrice
7 (“Vero che al termine della pausa, il piccolo veniva invitato da una delle Persona_1 insegnanti a cui in quel mentre era affidato, la docente a iniziare a fare rientro Testimone_1 nella propria aula per sistemare le sedie che in precedenza erano state sollevate e poste sui banchi dal personale addetto alle pulizie al fine di detergere il pavimento, nel mentre la detta insegnante accompagnava gli altri piccoli alunni nel bagno per i bisogni fisiologici, e che il piccolo Per_1
, accedendo da solo nell'aula, perdeva l'equilibrio a causa del pavimento ancora bagnato
[...] per essere stato lavato durante la pausa dal personale addetto alle pulizie, e che risultava ancora coperto da uno strato d'acqua mista a detersivo incolore ed in alcun modo visibile e percettibile?”);
In particolare ha dichiarato che al tempo de sinistro costituiva prassi consolidata Testimone_2 dell'Istituto quella di incaricare un bambino dopo la pausa pranzo di sistemare gli arredi dell'aula una volta eseguita la sua la pulizia mentre l'insegnante si recava con gli altri in bagno, situato Contr all'esterno dell'aula (cfr. verbale d'udienza dell'8.5.2024 Posso dire che in effetti era prassi in quella scuola che le insegnanti dopo la pausa dessero incarico a un bambino di risistemare gli arredi dell'aula, previa verifica che fosse tutto a posto e che il pavimento fosse asciutto. Quindi il bambino o i bambini incaricati vi provvedevano, mentre l'insegnante portava gli altri ad espletare i bisogni fisiologici in bagno. ADR: nella classe di quell'anno restava servizio solo Per_1
l'insegnante ADR: il bagno in questione si trova all'esterno dell'aula, seppur Testimone_1 nelle vicinanze”) nonché quelle di la quale ha visto personalmente il minore Testimone_3 uscire solo dalla stanza, in lacrime, cercando la maestra (“Io ho solo visto che usciva Per_1 dall'aula, piangendo con un mano sull'orecchio. Gli sono andata incontro ma lui non cercava me ma la sua insegnante, che presumo fosse in bagno con gli altri ma non posso riferirlo con certezza perché non lo ricordo. Quello che posso dire certamente è che è uscito dall'aula da solo, Per_1 piangendo e che cercava l'insegante, che quindi in quel momento non era con lui”).
Detto in altri termini permettere che un bambino di soli sei anni rimanga da solo, o al più con un compagno della stessa età o addirittura di età inferiore, a sistemare gli arredi dell'aula costituisce in sé una violazione dell'obbligo di sorveglianza e rende pertanto concretamente superfluo accertare se sia caduto scivolando oppure dondolandosi. Per_1
Le difese di parte convenuta non risultano convincenti, tenuto che risulta certamente prevedibile che un bambino così piccolo possa disattendere le istruzioni e le raccomandazioni impartite dagli insegnanti ed esporre a pregiudizio la propria incolumità o quelli degli altri.
8 Tali eventi risultano poi prevenibili garantendo l'adeguata sorveglianza anche nel corso dell'esecuzione dei piccoli incaricati descritti dalla convenuta, usualmente affidati ai bambini nell'ottica di responsabilizzarli, quali è quello di sistemare le sedie precedentemente poste sui tavoli per pulire gli ambienti.
Inoltre l'allegazione secondo cui la condotta che ha cagionato il danno sarebbe stata talmente repentina tanto da impedire a chicchessia di intervenire è del tutto teorica posto che è stato accertato che il minore era solo nella stanza quando si è cagionato le lesioni di cui è causa e che nessuno ha visto personalmente quanto accaduto.
Nessuna dimostrazione è stata quindi fornita da parte convenuta in ordine al corretto adempimento dell'obbligo di vigilanza o all'impossibilità di adempierlo per causa non imputabile.
Ne discende la sua responsabilità per le lesioni riportate dal minore in conseguenza del sinistro del
21.5.2018.
Quanto al danno patito dal minore deve essere richiamata la CTU espletata in corso di causa la quale è integralmente condivisa in ragione della metodologia adottata dalla Dott.ssa per Per_2
l'accertamento e la determinazione del pregiudizio, considerato altresì che la predetta è stata ritenuta congrua anche dalle parti e dai loro CTP che non hanno formulato osservazioni alla bozza della relazione peritale.
In particolare il CTU ha concluso così quantificando le lesioni riportate da in Persona_1 conseguenza del sinistro di cui è causa: danno biologico temporaneo pari a 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, con grado di sofferenza pari a 3/5 per i primi 10 giorni e 2/5 per i successivi 30 giorni.
Ha poi precisato che durante il periodo di inabilità temporanea non sono state limitate le normali attività della vita quotidiana né il minore ha necessitato di una supervisione continua, essendo stato richiesto ai genitori solamente di prestare attenzione affinché la ferita non venisse in contatto con l'acqua e di aiutarlo nella vestizione e svestizione quotidiana.
Il danno biologico permanente è stata quantificato nel 3% facendo riferimento alle Linee Guida per la valutazione Medico -Legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) con un grado di sofferenza clinicamente accertabile pari al minimo (1/5).
Detta stima deve intendersi comprensiva del pregiudizio all'integrità fisica, degli aspetti dinamico relazionali, considerato anche che non sono stati allegate limitazioni particolari alle attività
9 normalmente espletate dal danneggiato in epoca antecedente al sinistro, e della componente estetica, ravvisabile nella cicatrice esistente in corrispondenza della ferita suturata.
Al fine di quantificare in termini monetari tale pregiudizio vengono utilizzate le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nella versione aggiornata nel giugno 2024.
Sul punto giova evidenziare che tali Tabelle hanno previsto una liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute, sia esso temporaneo o permanente, che tiene conto del pregiudizio nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali e del danno nella sua componente di sofferenza soggettiva.
Trattasi di valori medi in quanto frequentemente ricorrenti nella prassi giudiziaria che sono tuttavia suscettibili di adeguamento, e quindi di personalizzazione, ove il danneggiato alleghi e provi, ancorché in via presuntiva, circostanze tali da giustificare un discostamento dal valore del punto, siano queste inerenti all'aspetto anatomo - funzionale e relazionale e/o alla sofferenza soggettiva.
Orbene nel caso in esame non si ritengono sussistenti sufficienti motivi per procedere alla personalizzazione del danno, richiesta peraltro per la prima volta nella comparsa conclusionale, dal momento che non sono state nemmeno allegate – e tanto meno provate – circostanze specifiche ed eccezionali tali da permettere di ritenere che il danno in concreto arrecato sia più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno viene pertanto così liquidato: età del danneggiato al momento del sinistro 6 anni, 3 punti percentuali a titolo di invalidità permanente corrispondono a € 4.585,00 mentre, con riferimento al danno biologico temporaneo, 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 15 giorni al 25% vengono quantificati in € 2.156,25.
Il danno non patrimoniale è quindi complessivamente determinato in € 6.741,25.
Predetto importo è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI - indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal giugno 2024, momento in cui, come già detto, sono state adottate le Tabelle milanesi utilizzate per la sua liquidazione.
Conseguentemente l'importo attualizzato è pari a € 6.842,37.
Inoltre devono essere riconosciuti i c.d. interessi compensativi, determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso legale e devono essere calcolati sul valore della somma devalutata alla data della domanda giudiziale (7.3.2023) e rivalutata anno per anno sino ad oggi (cfr.
Cass. Civ. 2037/2019).
Dalla sentenza al pagamento decorrono gli interessi legali.
10 Nessun pregiudizio patrimoniale risulta risarcibile, tenuto conto che non sono state documentate particolari spese mediche sostenute e la CTU espletata ha escluso la necessità di affrontare esborsi futuri.
4. Le domande risarcitorie articolate dagli attori in proprio
e hanno altresì domandato di essere ristorati del Parte_1 Parte_2 pregiudizio non patrimoniale personalmente subito in conseguenza del sinistro di cui è causa, inquadrabile nel c.d. danno da lesione del rapporto parentale.
Come è noto tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto o dalla sua compromissione, ancorché temporanea, come nel caso in esame.
Al pari di qualsiasi altro danno – non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa - deve essere provato, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, secondo nozioni di comune esperienza e deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. 25164/2020).
Inoltre la lesione di tali diritti deve essere apprezzabile, avendo la giurisprudenza escluso la risarcibilità del c.d. danno bagatellare, per tale intendendosi il danno che inquadrandosi in uno sconvolgimento della quotidianità della vita si traduca in meri disagi, disguidi, disappunti e ansie costituenti conseguenze non gravi dell'illecito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2370/2014).
Applicate le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso in esame, si comprende come la domanda attorea non possa trovare accoglimento, non essendo stata allegata né tanto meno provata la sussistenza di un pregiudizio concretamente risarcibile.
Invero e si sono limitati ad affermare del tutto Parte_2 Parte_1 genericamente di aver patito un danno dall'incidente in cui è stato coinvolto il figlio, ravvisandolo nel “dolore per le importanti lesioni personali patite dal proprio figlio”, nella necessità di dovergli
11 prestare assistenza continua con conseguente mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita
(cfr. pag. 5 atto di citazione).
La ricorrenza di tale danno, come già evidenziato, non è stata minimamente provata e comunque, già sul piano assertivo non pare risarcibile, non superando la soglia del c.d. danno bagatellare di cui si è già trattato.
L'effettiva sussistenza de danno lamentata risulta poi contraddetta dagli accertamenti peritali condotti che hanno escluso la necessità i garantire al minore assistenza continuativa e una sua limitazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
5. Conclusioni
Le domande attoree sono parzialmente fondate, risultando accoglibile esclusivamente la domanda risarcitoria articolata in nome e per conto del minore.
Il pregiudizio patito da è liquidato in € 6.842,37 oltre interessi e deve essere Persona_1 risarcito da parte convenuta, responsabile per omessa vigilanza durante l'orario scolastico.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto ai genitori, non avendo il sinistro determinato un serio pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
Considerato il rigetto di parte delle domande attoree, le spese di lite vengono parzialmente compensate ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c. e pertanto nella misura di 1/3 rimangono a carico di parte attrice.
I restanti 2/3 vengono posti a carico della convenuta soccombente e devono essere riconosciuti in favore dell'avv. Balice che si è dichiarata antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi.
Le spese di CTU, pari al fondo spese riconosciuto all'udienza del 18.6.2024 non avendo la dott.ssa formulato tempestiva istanza di liquidazione, sono poste a carico della convenuta, Per_2 soccombente rispetto alla domanda risarcitoria a cui l'accertamento peritale è stato strumentale.
Infine nessuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere pronunciata in quanto le difese delle parti sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, nella causa in epigrafe indicata, così dispone: 12 1) CO l' in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a e Parte_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
nato a [...] il [...], l'importo di € 6.842,37 oltre agli interessi Persona_1 compensativi calcolati applicando il tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data di proposizione della domanda (marzo 2023) e rivalutata anno per anno sino al deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali sino al pagamento effettivo;
2) RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria articolata da e Parte_1 [...]
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4
;
[...]
3) previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, CO
l' in persona de Controparte_4 legale rappresentante pro tempore a rifondere in favore dell'AVV. MARIA BALICE, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di lite liquidate in € 572,00 per spese vive, € 3.385,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
4) PONE definitivamente a carico l' Controparte_4
le spese di CTU.
[...]
Varese, 23 luglio 2025
Il Giudice
LE JA
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 866/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27.7.1978, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]Per_1 C.F._3
BE (VA), via Pradaccio n.13, rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA BALICE del Foro di
Napoli presso il cui studio in Ercolano (NA) via Alessandro Rossi n.114 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Laveno BE P.IVA_1
(VA) via Edmondo De Amicis n.1 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del
Foro di Pavia presso il cui studio sito in Pavia Piazza della Vittoria n.2, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, accogliere integralmente la domanda attorea e, per l'effetto:
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale ed operativa dell' in CP_1 21014 Laveno-BE (Va) alla Via Edmondo De Amicis n. 1, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, come descritto negli atti di causa e risultante dall'istruttoria svolta, e, per l'effetto,
• condannare essa , in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, psichici, morali, esistenziali, estetici, alla vita di relazione, nonché per ITT, ITP e, comunque di ogni ulteriore posta di danno anche se non specificamente indicata, patiti dal minore in Persona_1 conseguenza dell'evento dannoso di cui è rimasto vittima, così come accertato sulla base delle allegazioni e delle prove offerte nonché tenendo conto degli esiti dell'istruttoria svolta in corso di causa, da liquidarsi nelle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice adito giuste ed eque, secondo quanto provato ed accertato, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quelle somme che saranno ritenute di Giustizia, eventualmente anche in via equitativa;
• condannare altresì la convenuta , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti iure proprio dagli attori e , stante lo stretto rapporto Parte_1 Parte_2 parentale con il figlio minore danneggiato e le conseguenti ricadute negative sulle rispettive situazioni giuridiche soggettive;
• inoltre, alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto del comportamento tenuto dal convenuto , sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, nel corso della Controparte_2 quale ultima ha opposto difese in tutta evidenza capziose e pretestuose, prive di qualsiasi fondamento, sia fattuale che giuridico, condannare l'Associazione Controparte_1
al risarcimento degli ulteriori danni a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c.;
• condannare infine l' , in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
Per la convenuta:
Previe le declaratorie del caso;
Contestato, respinto e rigettato tutto quanto dagli attori nelle loro entrambe qualità dichiarate hanno affermato, dedotto, richiesto, prodotto, domandato, eccepito e concluso sia in fatto che diritto, sia in punto an che in punto quantum. Più in particolare si contesta specificamente anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 cpc tutto quanto allegato e dedotto da parte attrice sia in fatto che diritto sia in punto an che in punto quantum e sempre a titolo di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115 cpc si contesta integralmente la ricostruzione dei fatti e la dinamica dell'infortunio così come riferite dagli attoriessendosi invece l'infortunio oggetto di causa verificato in modi e circostanze totalmente diverse, come dedotto dall'istituto convenuto con la propria comparsa di costituzione, senza alcuna implicazione di responsabilità a carico dell' convenuto. CP_2
2 Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dagli attori tanto nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore quanto “iure proprio” perché Persona_1 totalmente infondate sia in fatto che diritto, sia in punto an che in punto quantum oltre che non provate. Assolvere in ogni caso l' convenuto da ogni domanda e pretesa svolta dagli attori, nella loro CP_2 duplice qualità dichiarata nei confronti dell' convenuto, per infondatezza. CP_2
Emettere, in ogni caso, ogni più opportuno provvedimento che attesti l'assenza di ogni responsabilità attribuibile all' convenuto e comunque assolvere l' convenuto da ogni CP_2 CP_2 avversaria, domanda o richiesta pretesa, nulla escluso, per totale infondatezza e per non essere rinvenibile nei fatti di causa responsabilità alcuna (per qualsiasi ragione o titolo sia di natura contrattuale sia di natura extra contrattuale e/o per qualunque altra ragione) a carico dell' CP_2 convenuto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa revoca della ordinanza 17 gennaio 2024, alla occorrenza rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'ambito del progetto educativo della scuola convenuta, ai fini di responsabilizzare, coinvolgere e stimolare l'autonomia dei bambini vengono svolti durante la routine quotidiana, in tutte le sezioni, con entusiasmo da parte degli alunni “piccoli incarichi”.
2) Vero che tra i “piccoli incarichi” di cui al precedente capitolo di prova rientra la sistemazione delle sedie vicino ai tavoli, dopo l'avvenuta pulizia e sanificazione delle aule.
3) Vero che il compito di cui al precedente punto viene affidato di regola dall'insegnante a turno a due alunni.
4) Vero che in data 21/05/2018, data dell'infortunio, tale compito è stato affidato dall'insegnante al piccolo e a un suo compagno. Persona_1
5) Vero che ogni incarico agli alunni è preceduto sempre dalle raccomandazioni delle insegnanti e del personale di non correre, di fare attenzione ai movimenti per evitare di farsi male o di far male ai compagni.
6) Vero che in ogni caso prima di consentire ai due alunni incaricati l'accesso all'aula, per il compito loro affidato, ogni volta l'insegnante esegue prima una attenta verifica del locale, prima di far accedere i bambini alla sezione.
7) Vero che in occasione del sinistro oggetto di causa tutta la pavimentazione era totalmente asciutta.
8) Vero che, ancor più in particolare, la pavimentazione del corridoio di accesso all'aula e la pavimentazione dell'aula stessa frequentata dal minore erano totalmente asciutte. Persona_1
9) Vero che pochi attimi dopo che il minore e il suo compagno erano entrati in Persona_1 aula per ordinare le sedie si udirono delle urla e all'immediato intervento dell'insegnante presente risultò che il minore aveva riportato una ferita lacero contusa all'orecchio Persona_1 sinistro.
10) Vero che il compagno del minore riferì immediatamente che Persona_1 Persona_1
è caduto mentre cercava di altalenarsi tra un banco e l'altro, perdendo subito l'equilibrio.
3 11) Vero che il minore ammetteva spontaneamente di aver cercato di altalenarsi Persona_1 tra due banchi sorreggendosi agli stessi ma che perse subito l'equilibrio cadendo a terra.
12) Vero che il personale ha prontamente prestato soccorso al minore che veniva Persona_1 rassicurato e confortato dalle maestre presenti.
13) Vero che si provvide immediatamente ad avvisare telefonicamente i genitori che sono arrivati immediatamente.
14) Vero che il minore , seppure spaventato e dolorante, era cosciente e reattivo e Persona_1 forniva precisa descrizione dell'accaduto come sopra riferita, riconoscendo, tra l'altro, le raccomandazioni che gli erano state impartite e ciò anche in presenza dei genitori.
15) Vero che una volta ricevute le spiegazioni del fatto da parte del personale, i genitori del piccolo
accompagnarono il figlio al Pronto Soccorso senza contestare o confutare in Persona_1 alcun modo le spiegazioni ricevute dal personale. 16) Vero che il reale accadimento dei fatti come sopra descritto è stato confermato dal minore
e dal suo compagno alla presenza dei genitori di e del personale Persona_1 Persona_1 accorso.
17) Vero che l'insegnate ha consentito l'accesso alla sezione al minore e suo Persona_1 compagno dopo aver preventivamente verificato che il pavimento dell'aula fosse asciutto e non scivoloso e che non vi fossero insidie.
18) Vero che l'infortunio è accaduto dopo pochi istanti che al minore era stato Persona_1 consentito l'accesso all'aula.
19) Vero che l'infortunio accaduto al minore è stato istantaneo e subitaneo. Persona_1
20) Vero che le n.2 fotografie che si producono (doc. 3) raffigurano l'aula frequentata dal minore
presso l'Istituto Persona_1 CP_1
Si indica a teste la signora , Via Labiena n. 93, 21014 LAVENO MOMBELLO Testimone_1
(VA). Si richiamano le opposizioni ai capitoli di prova avversari ed ai testimoni ex adverso indicati per i motivi tutti riportati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc cui si rinvia. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e in proprio e quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
esperito senza esito positivo il procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L.
[...]
132/2014, hanno convenuto in giudizio l' per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento del danno da loro patito in conseguenza dell'infortunio occorso al minore durante l'orario scolastico il giorno 21.5.2018.
4 In particolare, a sostegno delle domande articolate, gli attori hanno dedotto: di aver iscritto il figlio per l'anno scolastico 2017/2018 all' Per_1 Controparte_1 affinché frequentasse l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; che il giorno 21.5.2018, alle ore
14.00 circa, al termine della pausa successiva al pranzo, , dopo essere stato invitato Per_1 dall'insegnante a far rientro da solo nell'aula, è rovinato a terra scivolando sul Testimone_1 pavimento ancora bagnato e si è procurato una ferita lacero-contusa al padiglione auricolare sinistro che ha richiesto l'apposizione di punti di sutura, rimossi il 31.5.2018; che la guarigione clinica è stata dichiarata solamente il 26.7.2019 dopo un lungo periodo di inabilità; che detto evento si è ripercosso non solo sulla salute del bambino, sulle sue attività scolastiche e ricreative ma altresì sul benessere, sulle abitudini e sulle relazioni dell'intera famiglia. Per tali motivi la richiesta risarcitoria
è stata formulata non solo in nome e per conto del minori ma anche dagli attori in proprio.
Costituendosi in giudizio l' ha domandato Controparte_1
l'integrale rigetto delle altrui domande, contestando la dinamica dei fatti offerta dalla controparte e ritenendosi in ogni caso esente da responsabilità, in quanto il minore si sarebbe infortunato nel tentativo di dondolarsi tra i tavoli e quindi disattendendo le raccomandazioni degli insegnanti e, comunque, si tratterebbe di un fatto imprevedibile ed istantaneo tale da aver impedito l'intervento da parte del personale preposto alla sorveglianza dei bambini. Ha poi contestato il danno ex adverso lamentato tanto dai genitori in proprio quanto quali legali rappresentanti dell'alunno.
Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni di parte attrice e CTU medico – legale.
E' stata poi discussa oralmente all'udienza del 24.6.2025, previo deposito delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., e viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio
Atteso che le parti precisando le conclusioni hanno reiterato le istanze di prova articolate, deve essere confermata l'ordinanza pronunciata il 17.1.2024 dal Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, da intendersi qui richiamata in quanto integralmente condivisa.
5
3. La domanda risarcitoria articolata in nome e per conto del minore
Con riferimento alla domanda formulata dagli attori in nome e per conto del minore è in primo luogo necessario procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie, tenuto anche conto che trattasi di questione controversa tra le parti.
In merito alla responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni autoinferte dall'alunno durante l'orario scolastico deve essere in primo luogo richiamata, in estrema sintesi e senza pretese di completezza, la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9346/2002 che ha escluso in tali ipotesi l'applicabilità dell'art. 2048 c.c., essendo l'ambito di applicazione di tale norma limitata ai casi di illecito cagionato dall'alunno ad un terzo. Invero, secondo la sentenza richiamata, qualora il discente cagioni un danno a stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico è di tipo contrattuale, venendo in rilievo un inadempimento alle obbligazioni assunte con la sua ammissione all'anno scolastico (“La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso… Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico -
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona”).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva che risulta pertanto oggi consolidata nell'affermare la natura contrattuale di detta responsabilità (cfr. tra le più recenti: Cass. Civ. 14720/2024, Cass. Civ. 2114/2024 e Cass. Civ. 7715/2024 per cui
“L'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo determina, infatti, l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
6 scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso”).
La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico comporta l'applicazione dell'onere della prova desumibile dall'art. 1218 c.c. e, pertanto, il danneggiato è tenuto a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante (cfr. tra tutte Cass. Civ. 2114/2024 già richiamata per cui: La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”).
Ulteriore corollario di tale impostazione è l'applicabilità del termine di prescrizione decennale che nel caso in esame non risulta decorso, considerato che il sinistro è avvenuto nel maggio 2018.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione tra le righe formulata da parte convenuta non merita accoglimento.
Nel merito la frequentazione di delle attività didattiche proposte per l'anno Persona_1 scolastico 2017/2018 dall' convenuta non è mai stata oggetto di precisa contestazione CP_1
e risulta altresì provata documentalmente, avendo gli attori dimostrato l'avvenuto pagamento delle rette scolastiche per l'anno 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
La precisa ricostruzione della dinamica del sinistro – tema oggetto di contrasto tra le parti, posto che parte attrice sostiene che il figlio si sia procurato la lesione all'orecchio scivolando sul pavimento ancora bagnato dell'aula mentre parte convenuta ritiene che dette lesioni siano state determinate dal maldestro tentativo del minore di dondolarsi tra i tavoli – non è dirimente ai fini della decisione della causa, posto che le risultanze istruttorie permettono di ritenere accertato che sia stato lasciato da solo nella stanza senza che nessuno vigilasse sulla sua incolumità ed in Per_1 entrambe le ipotesi è ravvisabile un inadempimento dell'Istituto Scolastico all'obbligazione di vigilanza assunta nei confronti dello studente.
A tal fine devono essere richiamate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in risposta al capitolo di cui alla lettera e) formulato nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. di parte attrice
7 (“Vero che al termine della pausa, il piccolo veniva invitato da una delle Persona_1 insegnanti a cui in quel mentre era affidato, la docente a iniziare a fare rientro Testimone_1 nella propria aula per sistemare le sedie che in precedenza erano state sollevate e poste sui banchi dal personale addetto alle pulizie al fine di detergere il pavimento, nel mentre la detta insegnante accompagnava gli altri piccoli alunni nel bagno per i bisogni fisiologici, e che il piccolo Per_1
, accedendo da solo nell'aula, perdeva l'equilibrio a causa del pavimento ancora bagnato
[...] per essere stato lavato durante la pausa dal personale addetto alle pulizie, e che risultava ancora coperto da uno strato d'acqua mista a detersivo incolore ed in alcun modo visibile e percettibile?”);
In particolare ha dichiarato che al tempo de sinistro costituiva prassi consolidata Testimone_2 dell'Istituto quella di incaricare un bambino dopo la pausa pranzo di sistemare gli arredi dell'aula una volta eseguita la sua la pulizia mentre l'insegnante si recava con gli altri in bagno, situato Contr all'esterno dell'aula (cfr. verbale d'udienza dell'8.5.2024 Posso dire che in effetti era prassi in quella scuola che le insegnanti dopo la pausa dessero incarico a un bambino di risistemare gli arredi dell'aula, previa verifica che fosse tutto a posto e che il pavimento fosse asciutto. Quindi il bambino o i bambini incaricati vi provvedevano, mentre l'insegnante portava gli altri ad espletare i bisogni fisiologici in bagno. ADR: nella classe di quell'anno restava servizio solo Per_1
l'insegnante ADR: il bagno in questione si trova all'esterno dell'aula, seppur Testimone_1 nelle vicinanze”) nonché quelle di la quale ha visto personalmente il minore Testimone_3 uscire solo dalla stanza, in lacrime, cercando la maestra (“Io ho solo visto che usciva Per_1 dall'aula, piangendo con un mano sull'orecchio. Gli sono andata incontro ma lui non cercava me ma la sua insegnante, che presumo fosse in bagno con gli altri ma non posso riferirlo con certezza perché non lo ricordo. Quello che posso dire certamente è che è uscito dall'aula da solo, Per_1 piangendo e che cercava l'insegante, che quindi in quel momento non era con lui”).
Detto in altri termini permettere che un bambino di soli sei anni rimanga da solo, o al più con un compagno della stessa età o addirittura di età inferiore, a sistemare gli arredi dell'aula costituisce in sé una violazione dell'obbligo di sorveglianza e rende pertanto concretamente superfluo accertare se sia caduto scivolando oppure dondolandosi. Per_1
Le difese di parte convenuta non risultano convincenti, tenuto che risulta certamente prevedibile che un bambino così piccolo possa disattendere le istruzioni e le raccomandazioni impartite dagli insegnanti ed esporre a pregiudizio la propria incolumità o quelli degli altri.
8 Tali eventi risultano poi prevenibili garantendo l'adeguata sorveglianza anche nel corso dell'esecuzione dei piccoli incaricati descritti dalla convenuta, usualmente affidati ai bambini nell'ottica di responsabilizzarli, quali è quello di sistemare le sedie precedentemente poste sui tavoli per pulire gli ambienti.
Inoltre l'allegazione secondo cui la condotta che ha cagionato il danno sarebbe stata talmente repentina tanto da impedire a chicchessia di intervenire è del tutto teorica posto che è stato accertato che il minore era solo nella stanza quando si è cagionato le lesioni di cui è causa e che nessuno ha visto personalmente quanto accaduto.
Nessuna dimostrazione è stata quindi fornita da parte convenuta in ordine al corretto adempimento dell'obbligo di vigilanza o all'impossibilità di adempierlo per causa non imputabile.
Ne discende la sua responsabilità per le lesioni riportate dal minore in conseguenza del sinistro del
21.5.2018.
Quanto al danno patito dal minore deve essere richiamata la CTU espletata in corso di causa la quale è integralmente condivisa in ragione della metodologia adottata dalla Dott.ssa per Per_2
l'accertamento e la determinazione del pregiudizio, considerato altresì che la predetta è stata ritenuta congrua anche dalle parti e dai loro CTP che non hanno formulato osservazioni alla bozza della relazione peritale.
In particolare il CTU ha concluso così quantificando le lesioni riportate da in Persona_1 conseguenza del sinistro di cui è causa: danno biologico temporaneo pari a 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, con grado di sofferenza pari a 3/5 per i primi 10 giorni e 2/5 per i successivi 30 giorni.
Ha poi precisato che durante il periodo di inabilità temporanea non sono state limitate le normali attività della vita quotidiana né il minore ha necessitato di una supervisione continua, essendo stato richiesto ai genitori solamente di prestare attenzione affinché la ferita non venisse in contatto con l'acqua e di aiutarlo nella vestizione e svestizione quotidiana.
Il danno biologico permanente è stata quantificato nel 3% facendo riferimento alle Linee Guida per la valutazione Medico -Legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) con un grado di sofferenza clinicamente accertabile pari al minimo (1/5).
Detta stima deve intendersi comprensiva del pregiudizio all'integrità fisica, degli aspetti dinamico relazionali, considerato anche che non sono stati allegate limitazioni particolari alle attività
9 normalmente espletate dal danneggiato in epoca antecedente al sinistro, e della componente estetica, ravvisabile nella cicatrice esistente in corrispondenza della ferita suturata.
Al fine di quantificare in termini monetari tale pregiudizio vengono utilizzate le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nella versione aggiornata nel giugno 2024.
Sul punto giova evidenziare che tali Tabelle hanno previsto una liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute, sia esso temporaneo o permanente, che tiene conto del pregiudizio nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali e del danno nella sua componente di sofferenza soggettiva.
Trattasi di valori medi in quanto frequentemente ricorrenti nella prassi giudiziaria che sono tuttavia suscettibili di adeguamento, e quindi di personalizzazione, ove il danneggiato alleghi e provi, ancorché in via presuntiva, circostanze tali da giustificare un discostamento dal valore del punto, siano queste inerenti all'aspetto anatomo - funzionale e relazionale e/o alla sofferenza soggettiva.
Orbene nel caso in esame non si ritengono sussistenti sufficienti motivi per procedere alla personalizzazione del danno, richiesta peraltro per la prima volta nella comparsa conclusionale, dal momento che non sono state nemmeno allegate – e tanto meno provate – circostanze specifiche ed eccezionali tali da permettere di ritenere che il danno in concreto arrecato sia più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno viene pertanto così liquidato: età del danneggiato al momento del sinistro 6 anni, 3 punti percentuali a titolo di invalidità permanente corrispondono a € 4.585,00 mentre, con riferimento al danno biologico temporaneo, 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 15 giorni al 25% vengono quantificati in € 2.156,25.
Il danno non patrimoniale è quindi complessivamente determinato in € 6.741,25.
Predetto importo è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI - indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal giugno 2024, momento in cui, come già detto, sono state adottate le Tabelle milanesi utilizzate per la sua liquidazione.
Conseguentemente l'importo attualizzato è pari a € 6.842,37.
Inoltre devono essere riconosciuti i c.d. interessi compensativi, determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso legale e devono essere calcolati sul valore della somma devalutata alla data della domanda giudiziale (7.3.2023) e rivalutata anno per anno sino ad oggi (cfr.
Cass. Civ. 2037/2019).
Dalla sentenza al pagamento decorrono gli interessi legali.
10 Nessun pregiudizio patrimoniale risulta risarcibile, tenuto conto che non sono state documentate particolari spese mediche sostenute e la CTU espletata ha escluso la necessità di affrontare esborsi futuri.
4. Le domande risarcitorie articolate dagli attori in proprio
e hanno altresì domandato di essere ristorati del Parte_1 Parte_2 pregiudizio non patrimoniale personalmente subito in conseguenza del sinistro di cui è causa, inquadrabile nel c.d. danno da lesione del rapporto parentale.
Come è noto tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto o dalla sua compromissione, ancorché temporanea, come nel caso in esame.
Al pari di qualsiasi altro danno – non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa - deve essere provato, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, secondo nozioni di comune esperienza e deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. 25164/2020).
Inoltre la lesione di tali diritti deve essere apprezzabile, avendo la giurisprudenza escluso la risarcibilità del c.d. danno bagatellare, per tale intendendosi il danno che inquadrandosi in uno sconvolgimento della quotidianità della vita si traduca in meri disagi, disguidi, disappunti e ansie costituenti conseguenze non gravi dell'illecito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2370/2014).
Applicate le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso in esame, si comprende come la domanda attorea non possa trovare accoglimento, non essendo stata allegata né tanto meno provata la sussistenza di un pregiudizio concretamente risarcibile.
Invero e si sono limitati ad affermare del tutto Parte_2 Parte_1 genericamente di aver patito un danno dall'incidente in cui è stato coinvolto il figlio, ravvisandolo nel “dolore per le importanti lesioni personali patite dal proprio figlio”, nella necessità di dovergli
11 prestare assistenza continua con conseguente mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita
(cfr. pag. 5 atto di citazione).
La ricorrenza di tale danno, come già evidenziato, non è stata minimamente provata e comunque, già sul piano assertivo non pare risarcibile, non superando la soglia del c.d. danno bagatellare di cui si è già trattato.
L'effettiva sussistenza de danno lamentata risulta poi contraddetta dagli accertamenti peritali condotti che hanno escluso la necessità i garantire al minore assistenza continuativa e una sua limitazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
5. Conclusioni
Le domande attoree sono parzialmente fondate, risultando accoglibile esclusivamente la domanda risarcitoria articolata in nome e per conto del minore.
Il pregiudizio patito da è liquidato in € 6.842,37 oltre interessi e deve essere Persona_1 risarcito da parte convenuta, responsabile per omessa vigilanza durante l'orario scolastico.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto ai genitori, non avendo il sinistro determinato un serio pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
Considerato il rigetto di parte delle domande attoree, le spese di lite vengono parzialmente compensate ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c. e pertanto nella misura di 1/3 rimangono a carico di parte attrice.
I restanti 2/3 vengono posti a carico della convenuta soccombente e devono essere riconosciuti in favore dell'avv. Balice che si è dichiarata antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi.
Le spese di CTU, pari al fondo spese riconosciuto all'udienza del 18.6.2024 non avendo la dott.ssa formulato tempestiva istanza di liquidazione, sono poste a carico della convenuta, Per_2 soccombente rispetto alla domanda risarcitoria a cui l'accertamento peritale è stato strumentale.
Infine nessuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere pronunciata in quanto le difese delle parti sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, nella causa in epigrafe indicata, così dispone: 12 1) CO l' in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a e Parte_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
nato a [...] il [...], l'importo di € 6.842,37 oltre agli interessi Persona_1 compensativi calcolati applicando il tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data di proposizione della domanda (marzo 2023) e rivalutata anno per anno sino al deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali sino al pagamento effettivo;
2) RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria articolata da e Parte_1 [...]
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4
;
[...]
3) previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, CO
l' in persona de Controparte_4 legale rappresentante pro tempore a rifondere in favore dell'AVV. MARIA BALICE, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di lite liquidate in € 572,00 per spese vive, € 3.385,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
4) PONE definitivamente a carico l' Controparte_4
le spese di CTU.
[...]
Varese, 23 luglio 2025
Il Giudice
LE JA
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