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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1324/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI CE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6175/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 02/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D402964 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D402964 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di Ricorrente_1 SRL insiste come in atti si oppone alla produzione dell'interrogazione in quanto tardiva.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e produce interrogazione della Camera di Commercio dalla quale risulta che la società Ricorrente_1 ha sede a Belpasso a far data dal 02.02.2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con istanza di riassunzione, a seguito della cassazione della sentenza di appello, notificata il
15/11/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviata il 09/12/2024 e iscritta al R.G.A. n.
6175/2024, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 07, n.
1053/07/15, depositata in data 02/02/2015.
Premetteva la società di aver impugnato l'avviso di accertamento n. TYS03D402964, relativo al periodo d'imposta 2007, dell'importo di €. 11.079,00=, oltre accessori, notificatole in data 09/01/2013 dall'AE.
L'atto traeva origine dal processo verbale di constatazione (PVC) redatto in data 12/10/2012 a seguito di attività ispettiva. L'Ufficio rideterminava il reddito imponibile IRES in euro 392.303,00=, accertando:
1. una sopravvenienza attiva derivante dall'abbattimento del 50% delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, connessa allo stato di emergenza dichiarato per gli eventi eruttivi del 2002 in provincia di Catania;
2. un recupero a tassazione di sopravvenienze passive per euro 14.711,00, ritenute non di competenza del 2007.
La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 1053/07/15, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'accertamento.
L'AE proponeva appello e la C.T.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3134/13/2021, pronunciata il 17/12/2020 e depositata il 08/04/2021, riformava integralmente la decisione di primo grado, dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma
1011, L. 296/2006 e dell'art. 87 Trattato CE (oggi art. 107 TFUE), in relazione alla qualificazione dell'agevolazione come sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR;
2) omessa pronuncia della C.T.
R. sulla deducibilità delle provvigioni passive ex art. 109 TUIR.
Con Ordinanza n. 11571/05/24 del 04/04/2024, depositata il 30/04/2024, la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l., cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedesse ad un nuovo giudizio con nuovo esame nel merito, imponendo di verificare se il beneficio fruito rientrasse nei limiti del “de minimis”, ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e se, in difetto, si configurasse aiuto di Stato illegittimo, nonché di accertare la corretta imputazione temporale delle provvigioni passive, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. In data 19/11/2024 la società riassumeva il giudizio depositando autodichiarazione “de minimis” e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso impugnato.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 17/01/2025, chiedendo il rigetto del ricorso originario, attesa l'incompletezza della dichiarazione, e ribadendo la legittimità del recupero dei costi per competenza.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. La domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. con l'istanza di riassunzione ex art. 63 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 è infondata.
§5. Premette il Collegio che nell'ordinanza n. 11571/05/24 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, la Corte di Cassazione ha riaffermato il seguente principio di diritto:
“… in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quanto dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell'originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi” (Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7281).
La censura proposta dalla contribuente risulta pertanto condivisibile.
Deve peraltro aggiungersi che occorre anche valutare l'incidenza nella vicenda oggetto di causa della decisione C (2015) 5549 finale del 14.8.2015 con la quale la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, di cui si è avvalsa la contribuente, nella misura in cui configura un aiuto di Stato. Non può infatti trascurarsi il peculiare rilievo che deve attribuirsi alla pronuncia invocata, ed alla necessità di ottemperare alle sue previsioni in considerazione degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (cfr., tra le altre, Cass. sez. V,
3.2.2010, n. 2428). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovrà pertanto anche verificare, in sede di rinvio, se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie ed in particolare con la disciplina in materia di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolve in un aiuto di Stato illegittimo.
§6. Ciò posto, la questione centrale della controversia attiene alla natura giuridica ed alla qualificazione dell'agevolazione, con riduzione del 50% del carico impositivo, prevista per i soggetti colpiti dagli eventi vulcanici del 2002 dall'art. 1, comma 1011, l. 296/2006. Tale riduzione non può essere considerata una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 TUIR, se non ricorrono i presupposti della “sopravvenuta insussistenza” di costi o passività.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sopravvenienza attiva presuppone la cessazione di un costo o passività iscritti in precedenti esercizi e che la definizione agevolata di tributi non elimina costi dedotti, ma interviene sul debito erariale, assumendo natura extrafiscale (cfr. Cass.
7281/2022, che ha escluso la natura di sopravvenienza attiva in casi analoghi;
Cass. 450/2018 e Cass.
21780/2019, secondo cui le agevolazioni emergenziali non integrano componenti positivi di reddito;
Corte
Cost. 288/2019, sul favor per la tutela dei contribuenti in aree colpite da calamità). Ora, la giurisprudenza europea (CGUE, C-280/00, Altmark;
C-487/06, British Aggregates) definisce pacificamente l'aiuto di Stato come qualsiasi vantaggio selettivo idoneo a falsare la concorrenza. La riduzione del debito tributario costituisce un vantaggio economico, selettivamente rivolto a imprese ubicate in determinate aree geografiche.
§7. Nello specifico, in ordine alla qualificazione come aiuto di Stato dell'agevolazione in esame, la questione ha formato oggetto della decisione C (2015) 5549 finale del 14.08.2015 della Commissione
Europea, la quale ha concluso che essa costituisce “aiuto di Stato” ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE ed
è incompatibile con il mercato interno, salvo il rispetto del regime “de minimis”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità dell'aiuto col regime UE (Cass. 2428/2010, Cass. 5923/2019, Cass. 10450/2018) e che l'agevolazione fruita in violazione della disciplina sugli aiuti deve essere restituita (Cass. 4990/2017;
CGUE C-199/06 CELF).
§8. Appare pertanto decisivo, al fine della risoluzione della controversia, stabilire quale sia il regime applicabile all'istituto del cd. “de minimis”, con particolare riferimento all'onere della prova. A questo proposito, ai sensi dell'art. 3, par. 2, Reg. UE 1407/2013, “L'importo complessivo degli aiuti «de minimis
» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari” e l'impresa ha l'obbligo di dichiarare tutti gli aiuti pubblici percepiti.
Pertanto, l'onere della prova grava interamente sul contribuente (Cass. 29905/2017; 1325/2018;
7744/2019) e la dichiarazione deve riguardare “qualsiasi aiuto percepito”, indipendentemente dal titolo o dalla natura (Cass. 14465/2017). L'assenza di una dichiarazione completa determina la decadenza dal beneficio.
§9. Dunque, riassumendo: a) l'onere della prova sul rispetto delle soglie “de minimis” ricade integralmente sul contribuente;
b) tale prova deve riguardare tutti gli aiuti ricevuti nel triennio finanziario rilevante, non solo quelli dichiarati rilevanti ai fini fiscali;
c) il triennio rilevante va calcolato come “triennio mobile”.
Ora, poiché l'agevolazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006 è entrata in vigore nel 2007, i trienni da verificare sono 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009. La dichiarazione depositata dalla contribuente riguarda invece i soli anni 2004-2006 e, dunque, non consente di verificare il rispetto della soglia “de minimis”. In assenza della prova completa richiesta dal diritto unionale e dalla Cassazione, non può ritenersi dimostrato che il beneficio rientri nel regime “de minimis”.
Ne consegue che l'agevolazione si configura come aiuto di Stato illegittimo, vietato dall'art. 107 TFUE, e che l'Ufficio era legittimato al recupero dell'agevolazione fruita, con conseguente ripristino del debito tributario originario. La pretesa non può essere qualificata come “sopravvenienza attiva” ma costituisce recupero di beneficio indebito.
Si impone pertanto un obbligo di restituzione dell'aiuto percepito, in quanto la Corte di Giustizia UE ha stabilito (CGUE, C-142/87, Belgio c. Commissione;
C-350/93, Commissione c. Italia) che gli aiuti illegittimi devono essere integralmente recuperati e che il giudice nazionale deve applicare il diritto UE anche d'ufficio. Nel caso in trattazione, in adempimento agli obblighi comunitari, va operato il recupero dall'AE.
§10. Quanto al recupero dei costi per provvigioni passive – art. 109 TUIR – osserva la Corte che la contribuente asserisce che l'importo di euro 14.711,00 sarebbe stato deducibile nel 2007 in quanto solo in tale anno si è resa certa l'esistenza del debito verso gli agenti di commercio. L'Ufficio contesta l'imputazione, sostenendo che i costi – come si evince dalla descrizione riportata sulle fatture - si riferiscono a operazioni del 2006, anno nel quale erano già determinabili e avrebbero dovuto essere iscritti come “fatture da ricevere”. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti per la loro imputazione come “sopravvenienza passiva”.
Rileva al riguardo la Corte che, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, per la deducibilità dei componenti negativi valgono i principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità. Ciò perché la pacifica giurisprudenza (Cass. 17195/2006; 22135/2010; 24526/2009) ritiene che un costo sia deducibile nell'esercizio in cui è certo e determinabile, e il mero ritardo nella fatturazione non consente di imputare il costo all'anno successivo. In ogni caso, l'onere della prova grava sul contribuente.
Nel caso in esame, il contribuente non ha fornito prova dell'impossibilità di determinare nel 2006
l'ammontare delle provvigioni maturate su vendite già contabilizzate. La documentazione prodotta (estratti contabili e copie delle fatture) conferma, invece, che le provvigioni erano riferite a operazioni commerciali concluse nel 2006, e che le fatture del 2007 costituiscono mero ritardo nell'emissione.
Per conseguenza, la successiva contabilizzazione nel 2007 non è conforme al principio di competenza e il recupero a tassazione operato dall'Ufficio è legittimo, trattandosi di importi indeducibili.
§10. Segue alle superiori considerazioni la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto del ricorso originario proposto da Ricorrente_1 S.r.l..
§11. Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche esaminate e all'incidenza della decisione
C (2015) 5549 finale del 14.8.2015 della Commissione Europea, le spese dei vari gradi del giudizio vanno compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 5, definitivamente pronunciando sul giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11571/05/2024 e in riforma della sentenza n. 1053/07/2015 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario della società Ricorrente_1 S.r.l.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26/01/2026. Il Giudice estensore Il Presidente Francesco Puleio Tommaso
CO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI CE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6175/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 02/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D402964 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03D402964 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di Ricorrente_1 SRL insiste come in atti si oppone alla produzione dell'interrogazione in quanto tardiva.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e produce interrogazione della Camera di Commercio dalla quale risulta che la società Ricorrente_1 ha sede a Belpasso a far data dal 02.02.2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con istanza di riassunzione, a seguito della cassazione della sentenza di appello, notificata il
15/11/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviata il 09/12/2024 e iscritta al R.G.A. n.
6175/2024, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 07, n.
1053/07/15, depositata in data 02/02/2015.
Premetteva la società di aver impugnato l'avviso di accertamento n. TYS03D402964, relativo al periodo d'imposta 2007, dell'importo di €. 11.079,00=, oltre accessori, notificatole in data 09/01/2013 dall'AE.
L'atto traeva origine dal processo verbale di constatazione (PVC) redatto in data 12/10/2012 a seguito di attività ispettiva. L'Ufficio rideterminava il reddito imponibile IRES in euro 392.303,00=, accertando:
1. una sopravvenienza attiva derivante dall'abbattimento del 50% delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, connessa allo stato di emergenza dichiarato per gli eventi eruttivi del 2002 in provincia di Catania;
2. un recupero a tassazione di sopravvenienze passive per euro 14.711,00, ritenute non di competenza del 2007.
La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 1053/07/15, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'accertamento.
L'AE proponeva appello e la C.T.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3134/13/2021, pronunciata il 17/12/2020 e depositata il 08/04/2021, riformava integralmente la decisione di primo grado, dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma
1011, L. 296/2006 e dell'art. 87 Trattato CE (oggi art. 107 TFUE), in relazione alla qualificazione dell'agevolazione come sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR;
2) omessa pronuncia della C.T.
R. sulla deducibilità delle provvigioni passive ex art. 109 TUIR.
Con Ordinanza n. 11571/05/24 del 04/04/2024, depositata il 30/04/2024, la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l., cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedesse ad un nuovo giudizio con nuovo esame nel merito, imponendo di verificare se il beneficio fruito rientrasse nei limiti del “de minimis”, ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e se, in difetto, si configurasse aiuto di Stato illegittimo, nonché di accertare la corretta imputazione temporale delle provvigioni passive, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. In data 19/11/2024 la società riassumeva il giudizio depositando autodichiarazione “de minimis” e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso impugnato.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 17/01/2025, chiedendo il rigetto del ricorso originario, attesa l'incompletezza della dichiarazione, e ribadendo la legittimità del recupero dei costi per competenza.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. La domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. con l'istanza di riassunzione ex art. 63 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 è infondata.
§5. Premette il Collegio che nell'ordinanza n. 11571/05/24 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, la Corte di Cassazione ha riaffermato il seguente principio di diritto:
“… in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quanto dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell'originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi” (Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7281).
La censura proposta dalla contribuente risulta pertanto condivisibile.
Deve peraltro aggiungersi che occorre anche valutare l'incidenza nella vicenda oggetto di causa della decisione C (2015) 5549 finale del 14.8.2015 con la quale la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, di cui si è avvalsa la contribuente, nella misura in cui configura un aiuto di Stato. Non può infatti trascurarsi il peculiare rilievo che deve attribuirsi alla pronuncia invocata, ed alla necessità di ottemperare alle sue previsioni in considerazione degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (cfr., tra le altre, Cass. sez. V,
3.2.2010, n. 2428). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovrà pertanto anche verificare, in sede di rinvio, se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie ed in particolare con la disciplina in materia di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolve in un aiuto di Stato illegittimo.
§6. Ciò posto, la questione centrale della controversia attiene alla natura giuridica ed alla qualificazione dell'agevolazione, con riduzione del 50% del carico impositivo, prevista per i soggetti colpiti dagli eventi vulcanici del 2002 dall'art. 1, comma 1011, l. 296/2006. Tale riduzione non può essere considerata una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 TUIR, se non ricorrono i presupposti della “sopravvenuta insussistenza” di costi o passività.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sopravvenienza attiva presuppone la cessazione di un costo o passività iscritti in precedenti esercizi e che la definizione agevolata di tributi non elimina costi dedotti, ma interviene sul debito erariale, assumendo natura extrafiscale (cfr. Cass.
7281/2022, che ha escluso la natura di sopravvenienza attiva in casi analoghi;
Cass. 450/2018 e Cass.
21780/2019, secondo cui le agevolazioni emergenziali non integrano componenti positivi di reddito;
Corte
Cost. 288/2019, sul favor per la tutela dei contribuenti in aree colpite da calamità). Ora, la giurisprudenza europea (CGUE, C-280/00, Altmark;
C-487/06, British Aggregates) definisce pacificamente l'aiuto di Stato come qualsiasi vantaggio selettivo idoneo a falsare la concorrenza. La riduzione del debito tributario costituisce un vantaggio economico, selettivamente rivolto a imprese ubicate in determinate aree geografiche.
§7. Nello specifico, in ordine alla qualificazione come aiuto di Stato dell'agevolazione in esame, la questione ha formato oggetto della decisione C (2015) 5549 finale del 14.08.2015 della Commissione
Europea, la quale ha concluso che essa costituisce “aiuto di Stato” ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE ed
è incompatibile con il mercato interno, salvo il rispetto del regime “de minimis”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità dell'aiuto col regime UE (Cass. 2428/2010, Cass. 5923/2019, Cass. 10450/2018) e che l'agevolazione fruita in violazione della disciplina sugli aiuti deve essere restituita (Cass. 4990/2017;
CGUE C-199/06 CELF).
§8. Appare pertanto decisivo, al fine della risoluzione della controversia, stabilire quale sia il regime applicabile all'istituto del cd. “de minimis”, con particolare riferimento all'onere della prova. A questo proposito, ai sensi dell'art. 3, par. 2, Reg. UE 1407/2013, “L'importo complessivo degli aiuti «de minimis
» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari” e l'impresa ha l'obbligo di dichiarare tutti gli aiuti pubblici percepiti.
Pertanto, l'onere della prova grava interamente sul contribuente (Cass. 29905/2017; 1325/2018;
7744/2019) e la dichiarazione deve riguardare “qualsiasi aiuto percepito”, indipendentemente dal titolo o dalla natura (Cass. 14465/2017). L'assenza di una dichiarazione completa determina la decadenza dal beneficio.
§9. Dunque, riassumendo: a) l'onere della prova sul rispetto delle soglie “de minimis” ricade integralmente sul contribuente;
b) tale prova deve riguardare tutti gli aiuti ricevuti nel triennio finanziario rilevante, non solo quelli dichiarati rilevanti ai fini fiscali;
c) il triennio rilevante va calcolato come “triennio mobile”.
Ora, poiché l'agevolazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006 è entrata in vigore nel 2007, i trienni da verificare sono 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009. La dichiarazione depositata dalla contribuente riguarda invece i soli anni 2004-2006 e, dunque, non consente di verificare il rispetto della soglia “de minimis”. In assenza della prova completa richiesta dal diritto unionale e dalla Cassazione, non può ritenersi dimostrato che il beneficio rientri nel regime “de minimis”.
Ne consegue che l'agevolazione si configura come aiuto di Stato illegittimo, vietato dall'art. 107 TFUE, e che l'Ufficio era legittimato al recupero dell'agevolazione fruita, con conseguente ripristino del debito tributario originario. La pretesa non può essere qualificata come “sopravvenienza attiva” ma costituisce recupero di beneficio indebito.
Si impone pertanto un obbligo di restituzione dell'aiuto percepito, in quanto la Corte di Giustizia UE ha stabilito (CGUE, C-142/87, Belgio c. Commissione;
C-350/93, Commissione c. Italia) che gli aiuti illegittimi devono essere integralmente recuperati e che il giudice nazionale deve applicare il diritto UE anche d'ufficio. Nel caso in trattazione, in adempimento agli obblighi comunitari, va operato il recupero dall'AE.
§10. Quanto al recupero dei costi per provvigioni passive – art. 109 TUIR – osserva la Corte che la contribuente asserisce che l'importo di euro 14.711,00 sarebbe stato deducibile nel 2007 in quanto solo in tale anno si è resa certa l'esistenza del debito verso gli agenti di commercio. L'Ufficio contesta l'imputazione, sostenendo che i costi – come si evince dalla descrizione riportata sulle fatture - si riferiscono a operazioni del 2006, anno nel quale erano già determinabili e avrebbero dovuto essere iscritti come “fatture da ricevere”. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti per la loro imputazione come “sopravvenienza passiva”.
Rileva al riguardo la Corte che, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, per la deducibilità dei componenti negativi valgono i principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità. Ciò perché la pacifica giurisprudenza (Cass. 17195/2006; 22135/2010; 24526/2009) ritiene che un costo sia deducibile nell'esercizio in cui è certo e determinabile, e il mero ritardo nella fatturazione non consente di imputare il costo all'anno successivo. In ogni caso, l'onere della prova grava sul contribuente.
Nel caso in esame, il contribuente non ha fornito prova dell'impossibilità di determinare nel 2006
l'ammontare delle provvigioni maturate su vendite già contabilizzate. La documentazione prodotta (estratti contabili e copie delle fatture) conferma, invece, che le provvigioni erano riferite a operazioni commerciali concluse nel 2006, e che le fatture del 2007 costituiscono mero ritardo nell'emissione.
Per conseguenza, la successiva contabilizzazione nel 2007 non è conforme al principio di competenza e il recupero a tassazione operato dall'Ufficio è legittimo, trattandosi di importi indeducibili.
§10. Segue alle superiori considerazioni la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto del ricorso originario proposto da Ricorrente_1 S.r.l..
§11. Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche esaminate e all'incidenza della decisione
C (2015) 5549 finale del 14.8.2015 della Commissione Europea, le spese dei vari gradi del giudizio vanno compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 5, definitivamente pronunciando sul giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11571/05/2024 e in riforma della sentenza n. 1053/07/2015 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario della società Ricorrente_1 S.r.l.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26/01/2026. Il Giudice estensore Il Presidente Francesco Puleio Tommaso
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