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Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Sentenza 9 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2026REG.PROV.COLL.
N. 03162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3162 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Izzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 344/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RD BE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto l’ordinanza di demolizione prot. n. 0004094 del 10.02.2020 emessa dal Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto l’unità immobiliare ubicata in -OMISSIS- (CH) alla -OMISSIS- -OMISSIS-, che fa seguito alla nota dell’Agenzia delle Entrate, in cui si dava atto che “L‘ufficio ha accertato che l’unità al sub 6 quantunque censita in categoria A/10 - Ufficio è in realtà adibita ad alloggio (abitazione)”.
2 - Avverso il citato provvedimento comunale, unitamente a ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso l’appellante ha proposto ricorso n.r.g. 246 del 2020, integrato da motivi aggiunti, innanzi al TAR per l’Abruzzo.
3 - Il giudice di prime cure, con sentenza n. 344 del 2022, ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendolo fondato limitatamente al tipo di sanzione irrogata dal Comune appellato (demolizione).
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale statuizione per i motivi di seguito esaminati.
5 - Con l’atto di appello, si censura la sentenza di primo grado, deducendo: I. Omesso esame del tar dei motivi di ricorso dei motivi aggiunti e carenza di motivazione della sentenza in relazione al motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge e falsa applicazione del dpr n. 380/2001, la violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90, la violazione e falsa applicazione del dm. 1444/68, la violazione e falsa applicazione della legge regionale abruzzo n. 40/2017, la violazione e falsa applicazione della legge regionale abruzzo n. 96/2000, la violazione e falsa applicazione della legge regionale abruzzo n. 18/1983 cosi’ come integrata con le ll.rr. n. 70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 e 5/2001.
L’appellante pone in particolare l’accento sul fatto che non vi sarebbe stato alcun aumento del carico urbanistico, non essendo state realizzate opere che abbiano minimamente modificato l’assetto della costruzione.
Sotto altro profilo, per l’appellante, l’ipotizzato cambio di destinazione d’uso è stato realizzato all’interno di categorie funzionali omogenee, non potendosi negare che nel contesto c.d. residenziale (e prima ancora residenziale e turistico ricettivo) rientrino anche gli studi privati (da A/10 ad A/2 nella specie).
Per altro verso, l’appellante contesta l’interpretazione dell’art. 41 delle NTA dell’Amministrazione Comunale, seguita anche dal Tar, per cui la destinazione d’uso residenziale nella zona del PRG destinato alle attività turistico-ricettive, è consentita solo per gli immobili con una superficie utile minima di 90 mq.
6 - L’appello è infondato, dovendosi confermare la legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, seppure con una motivazione parzialmente differente rispetto a quella resa dal Giudice di primo grado.
Risulta invero dirimente il fatto che il mutamento di destinazione d’uso sia avvenuto senza alcun titolo legittimante, ciò determina l’abusività della situazione concretizzatasi, che ne giustifica il ripristino, salva la possibilità di sanare il predetto abuso.
6.1 - Il Comune ha rappresentato che gli interventi effettuati nell’unità immobiliare in questione rientrerebbero tra quelli descritti nell’art. 23 ter del DPR 380/2001, poiché costituiscono intervento di mutamento rilevante di destinazione d’uso e nello specifico da una categoria funzionale produttiva e direzionale a categoria residenziale.
In generale, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
6.2 - Avuto riguardo al caso in esame, conformemente a quanto già argomentato dalla giurisprudenza, deve ritenersi che una destinazione abitativa importi un “carico urbanistico” differente da una destinazione professionale e ciò a prescindere dalla realizzazione di opere strutturali (cfr. Consiglio Stato sent. n. 6562/18).
La giurisprudenza ha altresì affermato che il cambio di destinazione d’uso, “nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso”, è assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) qualora intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste dall'art. 23-ter, d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato, n. 7810/2019).
6.3 – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi come gli argomenti dedotti da parte appellante siano inidonei a superare il dato per cui la modifica sia avvenuta senza alcun titolo legittimante.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono perde di rilevanza il contestato contrasto con l’art. 41 delle NTA per il quale, nell’area in questione, “sono ammesse destinazioni d'uso degli edifici nel settore della ricettività alberghiera, laboratori artigianali artistici e di servizio, attività commerciali, bar, ristoranti, direzionali pubbliche e private, studi professionali, strutture per lo spettacolo, attrezzature di servizio, palestre, ritrovi, sale giochi, ecc.; è consentita inoltre la destinazione d'uso residenziale permanente fino ad un massimo del 25% della superficie territoriale del lotto di ogni intervento unitario e con s.u. di ogni abitazione non inferiore a mq.90 per ogni unità immobiliare.”
Al riguardo, richiamate le considerazioni svolte innanzi, si rileva che il mutamento di destinazione oggetto di causa è avvenuta senza un adeguato titolo edilizio e, pertanto, correttamente è stato ingiunto il ripristino dell’originaria destinazione d’uso.
7.1 - La conformità (o meno) dell’intervento con l’art. 41 cit. non può portare ad ovviare all’assenza di un titolo, da ritenersi comunque necessario, potendo al più rilevare qualora si intendesse sanare l’abuso, eventualità però che esula dal presente giudizio, che ha ad oggetto il solo ordine di ripristino.
Va infatti ricordato che il supposto contrasto con l’art. 41 cit. è emerso solo nel corso del giudizio di primo grado, a fronte di una richiesta di chiarimenti del Tar, potendosi peraltro sul punto aderire alla prospettazione di parte appellante dove ha contestato la possibilità di una integrazione motivazionale postuma.
Del resto, lo stesso Tar si è già espresso nel senso che “tali chiarimenti non costituiscono un nuovo e autonomo provvedimento”, dovendosi pertanto ritenere ultronee ed irrilevanti le considerazioni espresse dal Tar in relazione al citato art. 41, il cui ambito di applicazione potrà essere valutato solo nell’ambito di un formale procedimento di sanatoria.
Come anticipato, tali considerazioni non sono tuttavia idonee ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
8 – In definitiva l’appello va respinto.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
DI SS, Presidente
RD BE, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RD BE | DI SS |
IL SEGRETARIO