Articolo 1 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1962
Art. 1. (Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)

Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491 . Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.
Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1962
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