Art. 1. (Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)
Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491 . Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.
Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.
Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491 . Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.
Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.