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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4055/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in MONREALE (PA), VIA VENERO 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in MONREALE (PA), VIA VENERO 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/08/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“–Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni trasferimento di domicilio e/o residenza con raccomandata a.r. e/o altra forma equipollente;
–Con la sottoscrizione del presente accordo i genitori concordano che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori con dimora e pernottamento Per_1 prevalente presso il domicilio materno ove stabiliranno il loro domicilio.
–La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
–I genitori, si impegnano a non ostacolare che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
–Gli stessi si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro, e salvo diverso e/o in mancanza di accordo, convengono che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nei seguenti periodi:
–Il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15.30 alle ore 20.30;
–a settimane alterne nel fine settimana, dal sabato ore 15.30 sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento presso il padre a decorrere dal secondo anno di vita della minore, che fino al compimento dei due anni dovrà essere riaccompagnata dalla madre il sabato e la domenica entro le ore 22,00 salva diversa pattuizione intervenuta tra i due genitori;
–nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per due periodi, tra loro non continuativi, di 15 giorni, da concordare tra i coniugi entro il mese di giugno di ciascun anno e coincidenti, in assenza di accordo, con gli ultimi 15 giorni
2 del mese di luglio e gli ultimi 15 giorni del mese di agosto per il primo anno, e nell'anno successivo, alternativamente alla sig.ra con i primi giorni CP_1
15 giorni del mese di luglio e i primi 15 giorni del mese di agosto, e cosi via per gli anni successivi con facoltà di pernottamento a decorrere dal raggiungimento del compimento del secondo anno di età di con l'onere Per_1 di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore;
–In occasione delle festività natalizie per un periodo di cinque giorni consecutivi, con pernottamento a decorrere dal raggiungimento del secondo anno di età di ad anni alterni con la madre, dal giorno 24 dicembre al Per_1 giorno 30 dello stesso mese o le festività di fine anno (dal giorno 31 dicembre fino al giorno 06 del mese di gennaio), con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore
–in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11:00 alle ore 20:30;
–in occasione delle ordinarie festività civili e religiose, dalle ore 9.30 alle ore
21,30 secondo un criterio di alternanza annuale;
–I genitori avranno facoltà di trascorrere il proprio compleanno insieme alla figlia a prescindere dal calendario dei giorni di suddivisione.
–La superiore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita varrà, fatto sempre salvo ogni altro diverso accordo tra i genitori, e questi ultimi, in ogni caso, si riservano di apportare modifiche alle stesse modalità in relazione alle proprie esigenze lavorative. A tal uopo le parti stabiliscono che ciascuno dei genitori avrà la facoltà di ricorrere all'ausilio dei rispettivi familiari di origine o di persona di fiducia per l'accudimento dei minori;
–Egualmente, nel caso di malessere e malattie dei bambini, entrambi i genitori potranno fare sempre visita ai figli presso l'abitazione del genitore ove quest'ultimi si trovano;
IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE
–Il sig. si obbliga a versare alla signora Parte_1 CP_1 la somma mensile determinata in complessivi Euro 400,00 =
[...]
(quattrocento/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT annuale come per legge, nonché oltre gli A.N.F. o assegno
3 unico ovvero altra forma equipollente di prestazione economica erogata a favore dei membri del nucleo familiare che, per patto espresso, verrà/nno interamente percepito/i dalla madre quale genitore collocatario;
–Sulle spese extra assegno per mantenimento della figlia, si conviene che le spese straordinarie necessarie per la prole sono sostenute nella misura del
50% a carico di ciascun genitore. Si conviene che le spese extra assegno sono regolate secondo il Protocollo siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, come di seguito si riporta:
–Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
–spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
–spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
–spese extra-scolastiche relative a:
–a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
–Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
–spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
4 presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
–spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
–spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
–Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
–Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita
5 e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
–Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
–In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
–La sig.ra voce già in una abitazione autonoma rispetto a quella CP_1 in cui vve il sig. , pertanto nulla è necessario disporre in Parte_1 merito all'assgenazione della casa coniugale;
–Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli;
–L'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma i coniugi inter partes dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
6 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 267, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4055/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in MONREALE (PA), VIA VENERO 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in MONREALE (PA), VIA VENERO 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/08/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“–Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni trasferimento di domicilio e/o residenza con raccomandata a.r. e/o altra forma equipollente;
–Con la sottoscrizione del presente accordo i genitori concordano che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori con dimora e pernottamento Per_1 prevalente presso il domicilio materno ove stabiliranno il loro domicilio.
–La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
–I genitori, si impegnano a non ostacolare che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
–Gli stessi si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro, e salvo diverso e/o in mancanza di accordo, convengono che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nei seguenti periodi:
–Il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15.30 alle ore 20.30;
–a settimane alterne nel fine settimana, dal sabato ore 15.30 sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento presso il padre a decorrere dal secondo anno di vita della minore, che fino al compimento dei due anni dovrà essere riaccompagnata dalla madre il sabato e la domenica entro le ore 22,00 salva diversa pattuizione intervenuta tra i due genitori;
–nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per due periodi, tra loro non continuativi, di 15 giorni, da concordare tra i coniugi entro il mese di giugno di ciascun anno e coincidenti, in assenza di accordo, con gli ultimi 15 giorni
2 del mese di luglio e gli ultimi 15 giorni del mese di agosto per il primo anno, e nell'anno successivo, alternativamente alla sig.ra con i primi giorni CP_1
15 giorni del mese di luglio e i primi 15 giorni del mese di agosto, e cosi via per gli anni successivi con facoltà di pernottamento a decorrere dal raggiungimento del compimento del secondo anno di età di con l'onere Per_1 di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore;
–In occasione delle festività natalizie per un periodo di cinque giorni consecutivi, con pernottamento a decorrere dal raggiungimento del secondo anno di età di ad anni alterni con la madre, dal giorno 24 dicembre al Per_1 giorno 30 dello stesso mese o le festività di fine anno (dal giorno 31 dicembre fino al giorno 06 del mese di gennaio), con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore
–in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11:00 alle ore 20:30;
–in occasione delle ordinarie festività civili e religiose, dalle ore 9.30 alle ore
21,30 secondo un criterio di alternanza annuale;
–I genitori avranno facoltà di trascorrere il proprio compleanno insieme alla figlia a prescindere dal calendario dei giorni di suddivisione.
–La superiore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita varrà, fatto sempre salvo ogni altro diverso accordo tra i genitori, e questi ultimi, in ogni caso, si riservano di apportare modifiche alle stesse modalità in relazione alle proprie esigenze lavorative. A tal uopo le parti stabiliscono che ciascuno dei genitori avrà la facoltà di ricorrere all'ausilio dei rispettivi familiari di origine o di persona di fiducia per l'accudimento dei minori;
–Egualmente, nel caso di malessere e malattie dei bambini, entrambi i genitori potranno fare sempre visita ai figli presso l'abitazione del genitore ove quest'ultimi si trovano;
IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MINORE
–Il sig. si obbliga a versare alla signora Parte_1 CP_1 la somma mensile determinata in complessivi Euro 400,00 =
[...]
(quattrocento/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT annuale come per legge, nonché oltre gli A.N.F. o assegno
3 unico ovvero altra forma equipollente di prestazione economica erogata a favore dei membri del nucleo familiare che, per patto espresso, verrà/nno interamente percepito/i dalla madre quale genitore collocatario;
–Sulle spese extra assegno per mantenimento della figlia, si conviene che le spese straordinarie necessarie per la prole sono sostenute nella misura del
50% a carico di ciascun genitore. Si conviene che le spese extra assegno sono regolate secondo il Protocollo siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, come di seguito si riporta:
–Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
–spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
–spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
–spese extra-scolastiche relative a:
–a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
–Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
–spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
4 presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
–spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
–spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
–Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
–Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita
5 e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
–Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
–In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
–La sig.ra voce già in una abitazione autonoma rispetto a quella CP_1 in cui vve il sig. , pertanto nulla è necessario disporre in Parte_1 merito all'assgenazione della casa coniugale;
–Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli;
–L'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma i coniugi inter partes dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
6 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 267, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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