Articolo 7 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 dicembre 1971
Art. 7.
La vigilanza igienica e sanitaria e' affidata alle unita' sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1971
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