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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/11/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 563 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Albanella (SA), alla via Roma, 275, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Roberto De Simone, dalla quale sono rappresentati e difesi, come da procura in calce;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/10/2025 i ricorrenti – premesso di aver contratto in data
23.10.1976 matrimonio in Agropoli, che dalla loro unione erano nati i figli , ed Per_1 Per_2
e di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del 2.10.2006 del Per_3
Tribunale di Vallo della Lucania – chiedevano di modificare le condizioni di separazione alla luce del mutamento della situazione economica della sig.ra rispetto all'epoca della Parte_2 separazione, poiché, oltre all'assegno di invalidità di circa euro 200,00 mensili percepito nel 2006, la stessa aveva conseguito nell'anno 2024 un reddito complessivo più elevato, pari a euro 6.430,00 per redditi da pensione (come da CU INPS 2025) ed euro 17.429,00 per redditi da lavoro dipendente (come da CU 2025 rilasciato dalla società AWAZE A/S).
Alla luce di tale sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali, le parti, concordemente, chiedevano che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente posto a carico del sig. in favore della sig.ra . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale, richiesto il parere al P.M. – Sede, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - , pronunciando sul ricorso proposto in data 14/10/2025 dai sigg. e così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) dispone la revoca dell'assegno mensile di mantenimento disposto in favore della Sig.ra
[...] di cui al decreto di omologazione del 02.10.2006 del Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_2 fatte, comunque, salve le altre condizioni di cui al predetto decreto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025 la Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 563 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Albanella (SA), alla via Roma, 275, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Roberto De Simone, dalla quale sono rappresentati e difesi, come da procura in calce;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/10/2025 i ricorrenti – premesso di aver contratto in data
23.10.1976 matrimonio in Agropoli, che dalla loro unione erano nati i figli , ed Per_1 Per_2
e di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del 2.10.2006 del Per_3
Tribunale di Vallo della Lucania – chiedevano di modificare le condizioni di separazione alla luce del mutamento della situazione economica della sig.ra rispetto all'epoca della Parte_2 separazione, poiché, oltre all'assegno di invalidità di circa euro 200,00 mensili percepito nel 2006, la stessa aveva conseguito nell'anno 2024 un reddito complessivo più elevato, pari a euro 6.430,00 per redditi da pensione (come da CU INPS 2025) ed euro 17.429,00 per redditi da lavoro dipendente (come da CU 2025 rilasciato dalla società AWAZE A/S).
Alla luce di tale sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali, le parti, concordemente, chiedevano che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente posto a carico del sig. in favore della sig.ra . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale, richiesto il parere al P.M. – Sede, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - , pronunciando sul ricorso proposto in data 14/10/2025 dai sigg. e così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) dispone la revoca dell'assegno mensile di mantenimento disposto in favore della Sig.ra
[...] di cui al decreto di omologazione del 02.10.2006 del Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_2 fatte, comunque, salve le altre condizioni di cui al predetto decreto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025 la Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni