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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18172/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18172/2019
Oggi 11 luglio 2025 ad ore 9:14 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Loredana Lombardo su delega dei procuratori di parte convenuta.
L'avv. Lombardo dichiara, a domanda del Giudice, che non è stata esperita la mediazione delegata dal Tribunale con ordinanza del 28 marzo 2025.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lombardo preliminarmente rileva che la proposta conciliativa formulata dal Tribunale non ha contenuto decisorio;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che la controparte sia condannata al rimborso delle spese di lite, contrariamente a quanto proposto dal Tribunale con la proposta conciliativa di cui sopra, la quale non è stata accettata dal Lombardo poiché il suo diritto ad ottenere il legittimo rimborso degli oneri di causa;
insiste nell'istanza di revoca di ordinanza depositata in data 19 febbraio 2024; rileva che parte attrice ha violato le preclusioni di legge nel deposito della documentazione attinenti ad i profili urbanistici e catastali del bene oggetto di domanda.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 9:21.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 18172/2019 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. ANTONINO CIANCIO in VIA CAMPO 4, ADRANO
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso sé stesso e l'avv. FRANCESCO LOMBARDO LANZA in VIA ENNA 24, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta da non avendo parte Parte_1 attrice esperito la procedura di mediazione c.d. delegata - demandata dal Tribunale con ordinanza del 28 marzo 2025 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri medi per fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, e minimi per la fase decisoria, stante la celebrazione della stessa mediante sola discussione orale. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte attrice. L'ingiustificata assenza di parte convenuta alla procedura di mediazione c.d. obbligatoria – si veda, in merito, il relativo verbale depositato da parte attrice in data 1° ottobre 2021 - giustifica la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 2 di 3 1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice;
4. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma CP_1
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18172/2019
Oggi 11 luglio 2025 ad ore 9:14 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Loredana Lombardo su delega dei procuratori di parte convenuta.
L'avv. Lombardo dichiara, a domanda del Giudice, che non è stata esperita la mediazione delegata dal Tribunale con ordinanza del 28 marzo 2025.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lombardo preliminarmente rileva che la proposta conciliativa formulata dal Tribunale non ha contenuto decisorio;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che la controparte sia condannata al rimborso delle spese di lite, contrariamente a quanto proposto dal Tribunale con la proposta conciliativa di cui sopra, la quale non è stata accettata dal Lombardo poiché il suo diritto ad ottenere il legittimo rimborso degli oneri di causa;
insiste nell'istanza di revoca di ordinanza depositata in data 19 febbraio 2024; rileva che parte attrice ha violato le preclusioni di legge nel deposito della documentazione attinenti ad i profili urbanistici e catastali del bene oggetto di domanda.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 9:21.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 18172/2019 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. ANTONINO CIANCIO in VIA CAMPO 4, ADRANO
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso sé stesso e l'avv. FRANCESCO LOMBARDO LANZA in VIA ENNA 24, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta da non avendo parte Parte_1 attrice esperito la procedura di mediazione c.d. delegata - demandata dal Tribunale con ordinanza del 28 marzo 2025 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri medi per fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, e minimi per la fase decisoria, stante la celebrazione della stessa mediante sola discussione orale. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte attrice. L'ingiustificata assenza di parte convenuta alla procedura di mediazione c.d. obbligatoria – si veda, in merito, il relativo verbale depositato da parte attrice in data 1° ottobre 2021 - giustifica la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 2 di 3 1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice;
4. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma CP_1
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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