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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3578/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7883/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza, per parte appellante, alle ore 10:10 Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in composizione monocratica – sez. 6 – in data 14.04.2025 e depositata il 05.05.2025
- con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con compensazione delle spese – il Sig.
Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente articolato motivo di gravame.
Con il proprio unico motivo di impugnazione, parte appellante deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
La Parte appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 reca limita testualmente la possibilità di compensazione delle spese ai casi di “soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. La Suprema Corte, peraltro, intervenuta in materia in molteplici occasioni, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022: conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022: “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”).
Quindi, facendo applicazioni delle suddette coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte al caso di specie, non può non rilevarsi come il giudice di prime non abbia posto motivazione alcuna a sostegno della decisione di compensare le spese del giudizio
(“[…] La circostanza che il ricorso è accolto per motivi solo formali integra i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio […]”), non apparendo ciò in linea con le previsioni legislative vigenti e, d'altro canto, nella fattispecie concreta non si ravvisa alcuna delle ipotesi legislativamente indicate ai fini di una decisione di compensazione delle spese.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente condanna della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma parziale sella sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
per il secondo grado liquidate in euro
500,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3578/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7883/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza, per parte appellante, alle ore 10:10 Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in composizione monocratica – sez. 6 – in data 14.04.2025 e depositata il 05.05.2025
- con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con compensazione delle spese – il Sig.
Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente articolato motivo di gravame.
Con il proprio unico motivo di impugnazione, parte appellante deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
La Parte appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 reca limita testualmente la possibilità di compensazione delle spese ai casi di “soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. La Suprema Corte, peraltro, intervenuta in materia in molteplici occasioni, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022: conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022: “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”).
Quindi, facendo applicazioni delle suddette coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte al caso di specie, non può non rilevarsi come il giudice di prime non abbia posto motivazione alcuna a sostegno della decisione di compensare le spese del giudizio
(“[…] La circostanza che il ricorso è accolto per motivi solo formali integra i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio […]”), non apparendo ciò in linea con le previsioni legislative vigenti e, d'altro canto, nella fattispecie concreta non si ravvisa alcuna delle ipotesi legislativamente indicate ai fini di una decisione di compensazione delle spese.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente condanna della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma parziale sella sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
per il secondo grado liquidate in euro
500,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore