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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9033/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160024768979000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160028509405000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170007625325000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170007625325000 IRAP 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015518290000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180004068761000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1331/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Appellato: - Ritenere e dichiarare infondato ed inammissibile l'atto di appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese diritti ed onorario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza 9n033-2024, ruolo generale 2033-2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria mai notificata e pubblicata il 17-12-2024 su ricorso da egli avanzato avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000166000, notificata in data 24.05.2019, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420160024768979000, n. 09420160028509405000,
n. 09420170007625325000, n. 09420170015518290000 e n. 09420180004068761000. Deduceva i motivi di cui in atti.
Si costituiva ADER controdeducendo sui motivi di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato in quanto il ricorso di primo grado era palesemente inammissibile per tardività (non rilevata dal giudice di primo grado benchè ritualente eccepita dalla resistente) ex art. 21 d.lgs. 546/ [che al comma n. 1 così statuisce “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”]
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata notificata al ricorrente in data 24.5.2019 mentre il ricorso è stato notificato in data 21.2.2024.
Le spese seguono la soccombeza e si liquidano com da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 389,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025 Il Presidente estensore dr.US ST
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9033/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160024768979000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160028509405000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170007625325000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170007625325000 IRAP 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015518290000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180004068761000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1331/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Appellato: - Ritenere e dichiarare infondato ed inammissibile l'atto di appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese diritti ed onorario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza 9n033-2024, ruolo generale 2033-2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria mai notificata e pubblicata il 17-12-2024 su ricorso da egli avanzato avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000166000, notificata in data 24.05.2019, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420160024768979000, n. 09420160028509405000,
n. 09420170007625325000, n. 09420170015518290000 e n. 09420180004068761000. Deduceva i motivi di cui in atti.
Si costituiva ADER controdeducendo sui motivi di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato in quanto il ricorso di primo grado era palesemente inammissibile per tardività (non rilevata dal giudice di primo grado benchè ritualente eccepita dalla resistente) ex art. 21 d.lgs. 546/ [che al comma n. 1 così statuisce “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”]
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata notificata al ricorrente in data 24.5.2019 mentre il ricorso è stato notificato in data 21.2.2024.
Le spese seguono la soccombeza e si liquidano com da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 389,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025 Il Presidente estensore dr.US ST