TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4652/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Avezzano Parte_1 C.F._1
(AQ) Via Monsignor Bagnoli n. 155 presso lo studio dell'Avv. Sandro Gallese (c.f.
), che la rappresenta e difende (fax 0863.444918; pec C.F._2
) Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NI PI del Foro di Pescara (C.F. ) indirizzo pec: C.F._4
numero fax 0854503935 ed elett. dom. presso il suo studio Email_2 in Pescara alla via G. Misticoni n. 15 di Pescara
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento comunione
Conclusioni
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 20 giugno 2025 pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice quanto segue.
La medesima è contitolare insieme al fratello germano , dei beni immobili CP_1 pervenuti loro con successione legittima registrata all'Ufficio del Registro di Popoli il
06.02.2001 al n. 50 volume 348 a seguito del decesso avvenuto il 09.8.2000 del padre
, e con successione legittima registrata all'Ufficio del Registro di Pescara il Persona_1
16.02.2004 al n. 5 volume 17 a seguito del decesso avvenuto il 20.08.2003 della madre
. Persona_2
I beni immobili oggetto delle due successioni, siti in tenimento del Comune di NO quali risultano dalle dichiarazioni di successione e dai certificati catastali sono i seguenti: 1) fabbricato sito in Via Aterno snc in NCEU al Foglio 8 particella 750 sub 2; 2) fabbricato sito in Via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU al Foglio 8 particella 814 sub 1; 3) fabbricato sito in Via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU al Foglio8 particella 814 sub 3; 4) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 28; 5) terreno contraddistinto in NCT al
Foglio 8 particella 29; 6) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 311; 7) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 435; 8) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 9 particella 16; 9) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 9 particella 359; 10) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 16 particella 46; 11) terreno contraddistinto in
NCT al Foglio 16 particella 543; 12) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella
807; 13) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 808; 14) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 809; 15) terreno contraddistinto in NCT al
Foglio 8 particella 810; 16) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 816 (doc.
3). Tutti detti beni al momento dell'apertura della successione erano liberi da ipoteche e pregiudizi e sono stati posseduti in via esclusiva dal coerede , con gli Controparte_1 oggetti, gli arredi e le attrezzature, agricole e non, ivi esistenti e di già proprietà dei de cuius, fino alla fine del mese di ottobre 2021.
Avendo l'odierna attrice avuto l'interesse a procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei genitori ed alla successiva divisione dei beni immobili e mobili all'epoca comuni nonché ad ottenere dal coerede il rendiconto su detti pagina 2 di 10 beni ed il pagamento dei frutti civili e naturali da essi derivati, in data 31.7.2015 ha promosso il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi all'apposito Organismo presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che ha avuto, però, esito negativo. Iniziato con la notifica dell'atto di citazione del 20.10.2015 il giudizio di divisione ereditaria dinanzi al Tribunale di Pescara (n. 5227/15), esso è stato definito, per la parte immobiliare, con sentenza non definitiva n. 1422/2017 che ha dichiarato la sua improcedibilità per essere detti beni oggetto di ipoteca e procedura esecutiva promossa da
[...]
e Per i beni mobili ed il rendimento del Controparte_2 Controparte_3 conto da parte del coerede possessore, la sentenza definitiva n. 94/2021, ha formato due lotti distinti assegnati uno ciascuno agli eredi e condannato al pagamento Controparte_1 della somma di €. 49.270,55 a titolo di frutti civili, oltre interessi e spese di lite. La sentenza non è stata impugnata ed il convenuto ha adempiuto al pagamento di quanto dovuto così come ha provveduto al pagamento di €. 8.201,69 a titolo di ulteriori frutti civili maturati successivamente alla sentenza in seguito a notifica del decreto ingiuntivo n. 1799/21 emesso sempre dal Tribunale di Pescara.
Poiché nel frattempo gli immobili de quo sono stati liberati dai pesi su di essi gravanti,
l'attrice invocava in via giudiziale lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni immobili mediante formazione di lotti di uguale valore, tra la stessa ed il germano nei seguenti termini:
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 CP_1
dei beni derivanti dalla successione del padre e della madre
[...] Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare la divisione di detti beni in proprietà comune Persona_2 delle parti in causa attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota pari alla metà dell'intero asse come sopra descritto e quale risulterà all'esito della ricognizione e della consulenza tecnica, con gli eventuali opportuni conguagli;
b) con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione.
Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente dava atto della intenzione di addivenire alla divisione dei beni in comproprietà con la sorella , in forza della successione Pt_1
Per_ ereditaria dei genitori ed . Persona_2
pagina 3 di 10 Tuttavia sosteneva che gli odierni comparenti non sono titolari della medesima quota ereditaria, essendo maggiore quella di . Infatti con testamento olografo del 3 CP_1 aprile 2003, pubblicato in data 9 aprile 2013, a ministero del Notaio rep. 71571, Per_3 racc. 23723, la Sig.ra ha disposto che la quota dei propri beni andasse al Persona_2 figlio Parte_2
, il differente valore delle quote ereditarie sarebbe stato già oggetto di accertamento
[...] dalla sentenza n. 94/2021, richiamata dalla stessa attrice, non impugnata e passata in giudicato.
Ai fini dell'assegnazione dei beni, vi è da tenere presente in primo luogo la volontà testamentaria della Sig.ra , la quale ha disposto che i soli terreni compresi nel Persona_2 foglio 9 del Comune di NO venissero assegnati alla figlia . E' quindi Pt_1 desumibile dalla volontà testamentaria della medesima, l'intenzione di assegnare i rimanenti beni a suo figlio . Il convenuto, tuttavia, dichiarava di offrire alla sorella CP_1 anche i beni compresi nel Foglio 16 del Comune di NO. E' invece indubitabile che spettino al Sig. i restanti beni collocati sul foglio 8 NCEU Comune di CP_1
NO e precisamente: fabbricato sito in via Aterno snc in NCEU fg. 8, p.lla 750 sub
2, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 1, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 3, nonché sul foglio 8 NCT del medesimo Comune e precisamente terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 28, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 29, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 311, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 435, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 807, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 808, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 809, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 810, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 816.
Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni immobili di cui in narrativa, derivanti dalla successione dei genitori e Persona_1
, tra e e, per l'effetto, dichiarare la Persona_2 Controparte_1 Parte_1 divisione di detti beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo al Sig. la quota di 5/9, comprendente: fabbricato sito in via Aterno snc Controparte_1
pagina 4 di 10 in NCEU fg. 8, p.lla 750 sub 2, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in
NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 1, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 3, nonché sul foglio 8 NCT del medesimo Comune e precisamente terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 28, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 29, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 311, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 435, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 807, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 808, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 809, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 810, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 816 e a la Parte_1 quota di 4/9 comprendente: terreno contraddistinto in NCT al fg. 9, p.lla 16, terreno contraddistinto in NCT al fg. 9, p.lla 359, terreno contraddistinto in NCT al fg. 16,
p.lla 46, terreno contraddistinto in NCT al fg. 16, p.lla 543. 2
2) ) Con rivalsa di spese ed onorari del giudizio.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita esclusivamente nello svolgimento di una ctu con il seguente oggetto: descriva ed accerti il c.t.u., esaminati gli atti, il compendio ereditario, ne verifichi il valore, la eventuale divisibilità e in caso di accertata indivisibilità determini i necessari conguagli. svolgerà l'incarico secondo le due alternative oggetto di controversia fra le parti (divisione dell'asse ereditario al 50% fra le due parti ovvero in misura di 5/9 e 4/9)
In sede di decisione, la principale questione da dirimere consiste nella determinazione delle quote di rispettiva spettanza delle parti.
Ebbene, la sentenza 94/21 di questo Tribunale nel procedimento tra le stesse parti, richiamata da parte attrice a sostegno della propria posizione, non supporta la tesi del giudicato che abbia stabilito la sussistenza del diritto di entrambi i coeredi a ricevere una quota paritaria dell'asse ereditario.
Sul punto, al contrario, il giudicante così si è espresso:…Inoltre, come già esposto, all'esito dell'istruttoria l'attrice ha chiesto l'attribuzione dei beni mobili ricompresi nel lotto n. 2 indicati a pag. 21 e 22 dell'atto della C.T.U., arch. delle “Risposte a Persona_4
pagina 5 di 10 Note di osservazioni delle parti” del 30.8.2019 (cioè nel citato elaborato definitivo), per un valore pari a 4/9 del totale, mentre il convenuto ha chiesto semplicemente che gli fossero attribuiti beni di valore corrispondente ai 5/9. Le conclusioni delle parti, così come dalle medesime precisate all'esito dell'istruttoria, non sono, a ben vedere, tra di esse in contraddizione ed anzi appaiono conformi all'ipotesi di divisione prospettata dalla CTU nelle predette pagine 21 e 22; le parti hanno sostanzialmente aderito a detto progetto
(l'attrice espressamente, il convenuto implicitamente), facendo venir meno la necessità di risolvere, ai fini della valutazione della domanda di scioglimento della comunione dei beni mobili, la problematica sull'interpretazione del testamento olografo di , Persona_2 che secondo il convenuto avrebbe determinato in capo al medesimo la titolarità di quota di proprietà dei beni pari a 5/9 dell'intero, dato che l'attrice chiesto l'attribuzione di beni del valore dei restanti 4/9 dell'intero.
Peraltro, si legge sempre in motivazione, preoccupazione principale della testatrice è quella di evitare il frazionamento dei beni di proprietà della famiglia e perciò esprime il desiderio che vadano al figlio , ma disponendo che questi provveda a liquidare in CP_1 denaro quanto di spettanza della sorella. Tanto è vero che la stessa prevede che “ nel caso estremo è possibilità asegnalgli i terreni presenti sul foglio 9 de comune di NO”, aggiungendo solo che “ tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di in CP_1 quanto mi assiste moralmente e fisicamente “. Tuttavia le parti, come già detto, hanno chiesto concordemente il riconoscimento di quote di 4/9 per l'attrice e di 5/9 per il convenuto, sicché la presente pronuncia va resa conformemente a tale loro volontà, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sono piuttosto da ritenersi dirimenti le disposizioni testamentare di che sono Persona_2 le seguenti:
“La sottoscritta nelle mie piene facoltà di intendere e volere dispongo che, Persona_2 alla mia morte, la quota dei miei beni vada a mio figlio . CP_1
liquiderà la sorella in denaro relativa alla di proprietà di possedenti CP_1 Pt_1 familiari evitanto il loro frazionamento o ridimenzionamento nelle stesse modalidi con cui la stessa salderà la quota di omega. pagina 6 di 10 Nel caso estremo è possibilità asegnalgli i terreni presenti sul foglio 9 de Comune di
NO tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di in quanto mi assiste CP_1 moralmente e fisicamente.
Secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in ambito di ermeneutica testamentaria, principale rilevanza deve essere data alla volontà del testatore, che deve essere ricostruita, anche andando oltre la semplice dichiarazione formale.
La volontà del testatore deve essere, cioè, individuata attraverso un esame complessivo del testamento, considerando anche eventuali elementi estrinseci, come la personalità e il contesto sociale del “de cuius”, se la sua volontà non risulta chiara dal testo.
Infatti l'articolo 1362 del Codice Civile, che riguarda l'interpretazione dei contratti, ma che pacificamente trova applicazione anche nell'ambito testamentario, indica un principio generale per interpretare la volontà del testatore: ovvero non ci si deve limitare al significato letterale delle parole, ma si deve fare riferimento alla volontà effettiva della parte che lo ha redatto.
Questo principio, applicato ai testamenti, implica che l'interpretazione del testamento debba cercare di ricostruire in modo più fedele possibile la volontà del “de cuius” nel momento in cui ha redatto il testamento. Inoltre l'interpretazione del testamento non deve essere basata solo su singole clausole o frasi, ma sull'esame complessivo del documento.
Questo significa che tutte le disposizioni testamentarie devono essere considerate insieme per capire il significato e la volontà complessiva del testatore;
e che la singola espressione o disposizione, soprattutto quando apparrebbe ambigua o contraddittoria, se letta isolatamente, va congruamente interpretata alla luce del contesto generale del testamento.
Importante anche, sempre ai fini di dirimere disposizioni eventualmente non chiare o equivoche, la valutazione di elementi estrinseci, riconducibili alla personalità del “de cuius”, e, dunque, al suo carattere, ai suoi valori, alle sue inclinazioni personali. Questi aspetti possono aiutare a comprendere meglio le scelte fatte nel testamento e a risolvere eventuali ambiguità unitamente al contesto familiare e sociale.
pagina 7 di 10 Possono risultare utili anche altri documenti o dichiarazioni del testatore, o sue comunicazioni, come lettere o conversazioni precedenti, idonei a disvelare le sue intenzioni.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la volontà testamentaria va ricostruita alla stregua esclusivamente dell'insieme delle disposizioni che compongono il testamento non essendo stati offerti né emergendo in alcun modo elementi di carattere estrinseco.
Occorre allora osservare che dalla lettura complessiva delle disposizioni di cui sopra, al di là delle sgrammaticature e degli errori e l'uso di espressioni a volte poco chiare, emerge comunque come abbia chiaramente manifestato la volontà di preferire il Persona_2 figlio alla figlia . CP_1 Pt_1
Questa volontà pur esplicitata nel capo delle disposizioni relativo alle attrezzature laddove la disponente prevede che tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di ed CP_1 ulteriormente aggiunge in quanto mi assiste moralmente e fisicamente ispira comunque tutto il negozio.
Dirimente l'espressione dispongo che, alla mia morte, la quota dei miei beni vada a mio figlio . CP_1
Va del resto anche considerato che la testatrice nel corpo dell'atto ha anche fatto chiaramente intendere che nei limiti del possibile sia liquidata in denaro. Pt_1
Dunque risulta chiaro come la donna abbia inteso, non solo con riferimento alle attrezzature, ma ad ogni suo bene, dare preferenza al figlio maschio, esprimendo chiaramente la volontà di lasciare la disponibile al medesimo, per particolare gratitudine nei suoi confronti.
Alla luce di queste valutazioni, il Giudicante, dichiarato lo scioglimento della comunione, non potrà fare a meno di disporre la divisione dei beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo a la quota di 5/9 e a la quota di 4/9 Controparte_1 Parte_1 secondo il progetto divisionale di cui al secondo schema sviluppato dal Ctu, che vede per l'effetto assegnare al Sig. il lotto 2, a la quota 2 con Controparte_1 Parte_1 conguaglio della somma di € 1.432,29 a favore del lotto 2. pagina 8 di 10 Del resto, non vi è motivo di discostarsi dalle valutazioni svolte dal CTU, il quale ha identificato gli immobili oggetto di successione :
n7 beni così suddivisi per caratteristiche e localizzazione: • Bene N° 1 - Appartamento ubicato a NO (PE) - via Taverna Alba n.3 • Bene N° 2 - Fabbricato agricolo ubicato a NO (PE) - via Taverna Alba n.3 • Bene N° 3 - Capannone ubicato a
NO (PE) - via Aterno • Bene N° 4 - Terreni ubicati a NO (PE) - via Aterno
• Bene N° 5 - Terreni ubicati a NO (PE) - Via Sangro • Bene N° 6 - Terreni ubicati a NO (PE) – tra via D'Annunzio e tracciato ferroviario • Bene N° 7 - Terreni ubicati a NO (PE) - in contrada Colle Luce.
Ha poi svolta la stima degli stessi in base a criteri che vengono condivisi, indicandone il valore complessivo in euro 207.602 e, nello sviluppo dei progetti ha tenuto conto dei rapporti di vicinanza tra i terreni ed i fabbricati in modo da creare lotti comodi e funzionali.
Come già indicato, occorre approvare il secondo progetto divisionale in quanto coerente con l'interpretazione del testamento come sopra svolta.
Segue congrua compensazione delle spese del giudizio, con spese di ctu a carico di ambo le parti in parti eguali nei rapporti interni tre le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'attrice ed il Parte_1 convenuto relativamente ai beni immobili derivanti dalla successione dei Controparte_1 genitori (decesso del 09.8.2000 ) e ( decesso del 20.08.2003 ) Persona_1 Persona_2
e, per l'effetto, dichiara la divisione di detti beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo a i beni facenti parte del lotto 1) di cui al secondo progetto Controparte_1 divisionale con obbligo del pagamento di euro € 1.432,29 a titolo di conguaglio in favore della germana, a i beni facenti parte del lotto 2), con diritto al conguaglio di Parte_1
pagina 9 di 10 pari somma;
intendendosi qui richiamato, ai fini della individuazione dei beni compresi in detti lotti, l'elaborato dell'architetto -depositato in data 12 novembre 2024- Persona_5 con particolare riferimento alle pagine 38 e 39.
Spese compensate.
Spese di ctu a carico di ambo le parti in egual misura.
Pescara, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
i pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4652/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Avezzano Parte_1 C.F._1
(AQ) Via Monsignor Bagnoli n. 155 presso lo studio dell'Avv. Sandro Gallese (c.f.
), che la rappresenta e difende (fax 0863.444918; pec C.F._2
) Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NI PI del Foro di Pescara (C.F. ) indirizzo pec: C.F._4
numero fax 0854503935 ed elett. dom. presso il suo studio Email_2 in Pescara alla via G. Misticoni n. 15 di Pescara
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento comunione
Conclusioni
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dal 20 giugno 2025 pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice quanto segue.
La medesima è contitolare insieme al fratello germano , dei beni immobili CP_1 pervenuti loro con successione legittima registrata all'Ufficio del Registro di Popoli il
06.02.2001 al n. 50 volume 348 a seguito del decesso avvenuto il 09.8.2000 del padre
, e con successione legittima registrata all'Ufficio del Registro di Pescara il Persona_1
16.02.2004 al n. 5 volume 17 a seguito del decesso avvenuto il 20.08.2003 della madre
. Persona_2
I beni immobili oggetto delle due successioni, siti in tenimento del Comune di NO quali risultano dalle dichiarazioni di successione e dai certificati catastali sono i seguenti: 1) fabbricato sito in Via Aterno snc in NCEU al Foglio 8 particella 750 sub 2; 2) fabbricato sito in Via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU al Foglio 8 particella 814 sub 1; 3) fabbricato sito in Via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU al Foglio8 particella 814 sub 3; 4) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 28; 5) terreno contraddistinto in NCT al
Foglio 8 particella 29; 6) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 311; 7) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 435; 8) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 9 particella 16; 9) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 9 particella 359; 10) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 16 particella 46; 11) terreno contraddistinto in
NCT al Foglio 16 particella 543; 12) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella
807; 13) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 808; 14) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 809; 15) terreno contraddistinto in NCT al
Foglio 8 particella 810; 16) terreno contraddistinto in NCT al Foglio 8 particella 816 (doc.
3). Tutti detti beni al momento dell'apertura della successione erano liberi da ipoteche e pregiudizi e sono stati posseduti in via esclusiva dal coerede , con gli Controparte_1 oggetti, gli arredi e le attrezzature, agricole e non, ivi esistenti e di già proprietà dei de cuius, fino alla fine del mese di ottobre 2021.
Avendo l'odierna attrice avuto l'interesse a procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei genitori ed alla successiva divisione dei beni immobili e mobili all'epoca comuni nonché ad ottenere dal coerede il rendiconto su detti pagina 2 di 10 beni ed il pagamento dei frutti civili e naturali da essi derivati, in data 31.7.2015 ha promosso il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi all'apposito Organismo presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che ha avuto, però, esito negativo. Iniziato con la notifica dell'atto di citazione del 20.10.2015 il giudizio di divisione ereditaria dinanzi al Tribunale di Pescara (n. 5227/15), esso è stato definito, per la parte immobiliare, con sentenza non definitiva n. 1422/2017 che ha dichiarato la sua improcedibilità per essere detti beni oggetto di ipoteca e procedura esecutiva promossa da
[...]
e Per i beni mobili ed il rendimento del Controparte_2 Controparte_3 conto da parte del coerede possessore, la sentenza definitiva n. 94/2021, ha formato due lotti distinti assegnati uno ciascuno agli eredi e condannato al pagamento Controparte_1 della somma di €. 49.270,55 a titolo di frutti civili, oltre interessi e spese di lite. La sentenza non è stata impugnata ed il convenuto ha adempiuto al pagamento di quanto dovuto così come ha provveduto al pagamento di €. 8.201,69 a titolo di ulteriori frutti civili maturati successivamente alla sentenza in seguito a notifica del decreto ingiuntivo n. 1799/21 emesso sempre dal Tribunale di Pescara.
Poiché nel frattempo gli immobili de quo sono stati liberati dai pesi su di essi gravanti,
l'attrice invocava in via giudiziale lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni immobili mediante formazione di lotti di uguale valore, tra la stessa ed il germano nei seguenti termini:
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 CP_1
dei beni derivanti dalla successione del padre e della madre
[...] Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare la divisione di detti beni in proprietà comune Persona_2 delle parti in causa attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota pari alla metà dell'intero asse come sopra descritto e quale risulterà all'esito della ricognizione e della consulenza tecnica, con gli eventuali opportuni conguagli;
b) con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione.
Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente dava atto della intenzione di addivenire alla divisione dei beni in comproprietà con la sorella , in forza della successione Pt_1
Per_ ereditaria dei genitori ed . Persona_2
pagina 3 di 10 Tuttavia sosteneva che gli odierni comparenti non sono titolari della medesima quota ereditaria, essendo maggiore quella di . Infatti con testamento olografo del 3 CP_1 aprile 2003, pubblicato in data 9 aprile 2013, a ministero del Notaio rep. 71571, Per_3 racc. 23723, la Sig.ra ha disposto che la quota dei propri beni andasse al Persona_2 figlio Parte_2
, il differente valore delle quote ereditarie sarebbe stato già oggetto di accertamento
[...] dalla sentenza n. 94/2021, richiamata dalla stessa attrice, non impugnata e passata in giudicato.
Ai fini dell'assegnazione dei beni, vi è da tenere presente in primo luogo la volontà testamentaria della Sig.ra , la quale ha disposto che i soli terreni compresi nel Persona_2 foglio 9 del Comune di NO venissero assegnati alla figlia . E' quindi Pt_1 desumibile dalla volontà testamentaria della medesima, l'intenzione di assegnare i rimanenti beni a suo figlio . Il convenuto, tuttavia, dichiarava di offrire alla sorella CP_1 anche i beni compresi nel Foglio 16 del Comune di NO. E' invece indubitabile che spettino al Sig. i restanti beni collocati sul foglio 8 NCEU Comune di CP_1
NO e precisamente: fabbricato sito in via Aterno snc in NCEU fg. 8, p.lla 750 sub
2, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 1, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 3, nonché sul foglio 8 NCT del medesimo Comune e precisamente terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 28, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 29, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 311, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 435, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 807, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 808, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 809, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 810, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 816.
Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni immobili di cui in narrativa, derivanti dalla successione dei genitori e Persona_1
, tra e e, per l'effetto, dichiarare la Persona_2 Controparte_1 Parte_1 divisione di detti beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo al Sig. la quota di 5/9, comprendente: fabbricato sito in via Aterno snc Controparte_1
pagina 4 di 10 in NCEU fg. 8, p.lla 750 sub 2, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in
NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 1, fabbricato sito in via Taverna dell'Alba n. 3 in NCEU fg. 8, p.lla 814 sub 3, nonché sul foglio 8 NCT del medesimo Comune e precisamente terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 28, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 29, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 311, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 435, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 807, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 808, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 809, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8,
p.lla 810, terreno contraddistinto in NCT al fg. 8, p.lla 816 e a la Parte_1 quota di 4/9 comprendente: terreno contraddistinto in NCT al fg. 9, p.lla 16, terreno contraddistinto in NCT al fg. 9, p.lla 359, terreno contraddistinto in NCT al fg. 16,
p.lla 46, terreno contraddistinto in NCT al fg. 16, p.lla 543. 2
2) ) Con rivalsa di spese ed onorari del giudizio.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita esclusivamente nello svolgimento di una ctu con il seguente oggetto: descriva ed accerti il c.t.u., esaminati gli atti, il compendio ereditario, ne verifichi il valore, la eventuale divisibilità e in caso di accertata indivisibilità determini i necessari conguagli. svolgerà l'incarico secondo le due alternative oggetto di controversia fra le parti (divisione dell'asse ereditario al 50% fra le due parti ovvero in misura di 5/9 e 4/9)
In sede di decisione, la principale questione da dirimere consiste nella determinazione delle quote di rispettiva spettanza delle parti.
Ebbene, la sentenza 94/21 di questo Tribunale nel procedimento tra le stesse parti, richiamata da parte attrice a sostegno della propria posizione, non supporta la tesi del giudicato che abbia stabilito la sussistenza del diritto di entrambi i coeredi a ricevere una quota paritaria dell'asse ereditario.
Sul punto, al contrario, il giudicante così si è espresso:…Inoltre, come già esposto, all'esito dell'istruttoria l'attrice ha chiesto l'attribuzione dei beni mobili ricompresi nel lotto n. 2 indicati a pag. 21 e 22 dell'atto della C.T.U., arch. delle “Risposte a Persona_4
pagina 5 di 10 Note di osservazioni delle parti” del 30.8.2019 (cioè nel citato elaborato definitivo), per un valore pari a 4/9 del totale, mentre il convenuto ha chiesto semplicemente che gli fossero attribuiti beni di valore corrispondente ai 5/9. Le conclusioni delle parti, così come dalle medesime precisate all'esito dell'istruttoria, non sono, a ben vedere, tra di esse in contraddizione ed anzi appaiono conformi all'ipotesi di divisione prospettata dalla CTU nelle predette pagine 21 e 22; le parti hanno sostanzialmente aderito a detto progetto
(l'attrice espressamente, il convenuto implicitamente), facendo venir meno la necessità di risolvere, ai fini della valutazione della domanda di scioglimento della comunione dei beni mobili, la problematica sull'interpretazione del testamento olografo di , Persona_2 che secondo il convenuto avrebbe determinato in capo al medesimo la titolarità di quota di proprietà dei beni pari a 5/9 dell'intero, dato che l'attrice chiesto l'attribuzione di beni del valore dei restanti 4/9 dell'intero.
Peraltro, si legge sempre in motivazione, preoccupazione principale della testatrice è quella di evitare il frazionamento dei beni di proprietà della famiglia e perciò esprime il desiderio che vadano al figlio , ma disponendo che questi provveda a liquidare in CP_1 denaro quanto di spettanza della sorella. Tanto è vero che la stessa prevede che “ nel caso estremo è possibilità asegnalgli i terreni presenti sul foglio 9 de comune di NO”, aggiungendo solo che “ tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di in CP_1 quanto mi assiste moralmente e fisicamente “. Tuttavia le parti, come già detto, hanno chiesto concordemente il riconoscimento di quote di 4/9 per l'attrice e di 5/9 per il convenuto, sicché la presente pronuncia va resa conformemente a tale loro volontà, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sono piuttosto da ritenersi dirimenti le disposizioni testamentare di che sono Persona_2 le seguenti:
“La sottoscritta nelle mie piene facoltà di intendere e volere dispongo che, Persona_2 alla mia morte, la quota dei miei beni vada a mio figlio . CP_1
liquiderà la sorella in denaro relativa alla di proprietà di possedenti CP_1 Pt_1 familiari evitanto il loro frazionamento o ridimenzionamento nelle stesse modalidi con cui la stessa salderà la quota di omega. pagina 6 di 10 Nel caso estremo è possibilità asegnalgli i terreni presenti sul foglio 9 de Comune di
NO tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di in quanto mi assiste CP_1 moralmente e fisicamente.
Secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in ambito di ermeneutica testamentaria, principale rilevanza deve essere data alla volontà del testatore, che deve essere ricostruita, anche andando oltre la semplice dichiarazione formale.
La volontà del testatore deve essere, cioè, individuata attraverso un esame complessivo del testamento, considerando anche eventuali elementi estrinseci, come la personalità e il contesto sociale del “de cuius”, se la sua volontà non risulta chiara dal testo.
Infatti l'articolo 1362 del Codice Civile, che riguarda l'interpretazione dei contratti, ma che pacificamente trova applicazione anche nell'ambito testamentario, indica un principio generale per interpretare la volontà del testatore: ovvero non ci si deve limitare al significato letterale delle parole, ma si deve fare riferimento alla volontà effettiva della parte che lo ha redatto.
Questo principio, applicato ai testamenti, implica che l'interpretazione del testamento debba cercare di ricostruire in modo più fedele possibile la volontà del “de cuius” nel momento in cui ha redatto il testamento. Inoltre l'interpretazione del testamento non deve essere basata solo su singole clausole o frasi, ma sull'esame complessivo del documento.
Questo significa che tutte le disposizioni testamentarie devono essere considerate insieme per capire il significato e la volontà complessiva del testatore;
e che la singola espressione o disposizione, soprattutto quando apparrebbe ambigua o contraddittoria, se letta isolatamente, va congruamente interpretata alla luce del contesto generale del testamento.
Importante anche, sempre ai fini di dirimere disposizioni eventualmente non chiare o equivoche, la valutazione di elementi estrinseci, riconducibili alla personalità del “de cuius”, e, dunque, al suo carattere, ai suoi valori, alle sue inclinazioni personali. Questi aspetti possono aiutare a comprendere meglio le scelte fatte nel testamento e a risolvere eventuali ambiguità unitamente al contesto familiare e sociale.
pagina 7 di 10 Possono risultare utili anche altri documenti o dichiarazioni del testatore, o sue comunicazioni, come lettere o conversazioni precedenti, idonei a disvelare le sue intenzioni.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la volontà testamentaria va ricostruita alla stregua esclusivamente dell'insieme delle disposizioni che compongono il testamento non essendo stati offerti né emergendo in alcun modo elementi di carattere estrinseco.
Occorre allora osservare che dalla lettura complessiva delle disposizioni di cui sopra, al di là delle sgrammaticature e degli errori e l'uso di espressioni a volte poco chiare, emerge comunque come abbia chiaramente manifestato la volontà di preferire il Persona_2 figlio alla figlia . CP_1 Pt_1
Questa volontà pur esplicitata nel capo delle disposizioni relativo alle attrezzature laddove la disponente prevede che tutte le attrezzature agricole saranno di titolarità di ed CP_1 ulteriormente aggiunge in quanto mi assiste moralmente e fisicamente ispira comunque tutto il negozio.
Dirimente l'espressione dispongo che, alla mia morte, la quota dei miei beni vada a mio figlio . CP_1
Va del resto anche considerato che la testatrice nel corpo dell'atto ha anche fatto chiaramente intendere che nei limiti del possibile sia liquidata in denaro. Pt_1
Dunque risulta chiaro come la donna abbia inteso, non solo con riferimento alle attrezzature, ma ad ogni suo bene, dare preferenza al figlio maschio, esprimendo chiaramente la volontà di lasciare la disponibile al medesimo, per particolare gratitudine nei suoi confronti.
Alla luce di queste valutazioni, il Giudicante, dichiarato lo scioglimento della comunione, non potrà fare a meno di disporre la divisione dei beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo a la quota di 5/9 e a la quota di 4/9 Controparte_1 Parte_1 secondo il progetto divisionale di cui al secondo schema sviluppato dal Ctu, che vede per l'effetto assegnare al Sig. il lotto 2, a la quota 2 con Controparte_1 Parte_1 conguaglio della somma di € 1.432,29 a favore del lotto 2. pagina 8 di 10 Del resto, non vi è motivo di discostarsi dalle valutazioni svolte dal CTU, il quale ha identificato gli immobili oggetto di successione :
n7 beni così suddivisi per caratteristiche e localizzazione: • Bene N° 1 - Appartamento ubicato a NO (PE) - via Taverna Alba n.3 • Bene N° 2 - Fabbricato agricolo ubicato a NO (PE) - via Taverna Alba n.3 • Bene N° 3 - Capannone ubicato a
NO (PE) - via Aterno • Bene N° 4 - Terreni ubicati a NO (PE) - via Aterno
• Bene N° 5 - Terreni ubicati a NO (PE) - Via Sangro • Bene N° 6 - Terreni ubicati a NO (PE) – tra via D'Annunzio e tracciato ferroviario • Bene N° 7 - Terreni ubicati a NO (PE) - in contrada Colle Luce.
Ha poi svolta la stima degli stessi in base a criteri che vengono condivisi, indicandone il valore complessivo in euro 207.602 e, nello sviluppo dei progetti ha tenuto conto dei rapporti di vicinanza tra i terreni ed i fabbricati in modo da creare lotti comodi e funzionali.
Come già indicato, occorre approvare il secondo progetto divisionale in quanto coerente con l'interpretazione del testamento come sopra svolta.
Segue congrua compensazione delle spese del giudizio, con spese di ctu a carico di ambo le parti in parti eguali nei rapporti interni tre le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'attrice ed il Parte_1 convenuto relativamente ai beni immobili derivanti dalla successione dei Controparte_1 genitori (decesso del 09.8.2000 ) e ( decesso del 20.08.2003 ) Persona_1 Persona_2
e, per l'effetto, dichiara la divisione di detti beni in proprietà comune delle parti in causa attribuendo a i beni facenti parte del lotto 1) di cui al secondo progetto Controparte_1 divisionale con obbligo del pagamento di euro € 1.432,29 a titolo di conguaglio in favore della germana, a i beni facenti parte del lotto 2), con diritto al conguaglio di Parte_1
pagina 9 di 10 pari somma;
intendendosi qui richiamato, ai fini della individuazione dei beni compresi in detti lotti, l'elaborato dell'architetto -depositato in data 12 novembre 2024- Persona_5 con particolare riferimento alle pagine 38 e 39.
Spese compensate.
Spese di ctu a carico di ambo le parti in egual misura.
Pescara, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
i pagina 10 di 10