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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. IO Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 738 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roccagloriosa (SA), alla Via San Cataldo, snc, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Perilli, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Salerno, alla via A. Balzico, 34, presso lo studio dell'Avv. Michele
Sica, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 30/06/2025 la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni “a) pronunciare, ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale dei coniugi. Vinte le spese di giudizio.”
Deduceva: 1) che in data 18.09.1999 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Roccagloriosa (SA) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccagloriosa (SA), al N. 5 Parte 2 Serie A – anno 1999; 2) che dal matrimonio erano nati tre figli, IO nato a [...] il [...], nato a Per_1
PR (SA) il 02.03.2006 e nato a [...] il [...]; 3) che i coniugi Per_2 avevano concordemente stabilito le condizioni della separazione, omologata dal
Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 09/05/2022; 4) che erano trascorsi oltre sei mesi dalla data di omologazione della separazione consensuale senza alcuna riconciliazione;
5) che la sig.ra viveva con i tre figli nello stabile sito Parte_1 in Roccagloriosa (SA), alla via Valloncello, n. 12, int. 1, già in proprietà esclusiva della medesima;
6) che il sig. aveva lasciato il domicilio Controparte_1 coniugale in data 20.12.202.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, il sig. CP_1 che, aderiva integralmente al ricorso e al piano genitoriale allegato. Il
[...] resistente chiedeva unicamente di essere autorizzato a fruire dei permessi lavorativi
Pag. 2 di 5 previsti dalla Legge n. 104/1992 per assistere il figlio disabile ed in particolare per accompagnare quest'ultimo presso il Policlinico “Gemelli”.
All'udienza di comparazione personale, le parti evidenziavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio;
parte resistente aderiva alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e le parti concordavano circa la fruizione dei permessi della legge 104 da parte esclusivamente del sig. Controparte_1
Nel rispetto dell'art. 473.bis. 22, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Parte ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso tutta la documentazione di rito
(sentenza di separazione, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Pag. 3 di 5 Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale sia perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le condizioni pattuite rispondono alle esigenze dei minori (a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale dei coniugi” e, secondo quanto pattuito nel verbale del 28/10/2025 “le parti concordano circa alla fruizione dei permessi della legge 104 da parte esclusivamente del sig.
). Controparte_1
Le spese in considerazione della natura del giudizio e della articolazione di conclusioni conformi vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 30/6/2025 dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile fra i sigg. e Parte_1
del 18/9/1999 registrato in Roccagloriosa (n. 5 Parte 2 Controparte_1
Serie A anno 1999) alle condizioni indicate in motivazione;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
Pag. 4 di 5 3. compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. IO Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 738 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roccagloriosa (SA), alla Via San Cataldo, snc, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Perilli, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Salerno, alla via A. Balzico, 34, presso lo studio dell'Avv. Michele
Sica, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 30/06/2025 la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni “a) pronunciare, ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale dei coniugi. Vinte le spese di giudizio.”
Deduceva: 1) che in data 18.09.1999 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Roccagloriosa (SA) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccagloriosa (SA), al N. 5 Parte 2 Serie A – anno 1999; 2) che dal matrimonio erano nati tre figli, IO nato a [...] il [...], nato a Per_1
PR (SA) il 02.03.2006 e nato a [...] il [...]; 3) che i coniugi Per_2 avevano concordemente stabilito le condizioni della separazione, omologata dal
Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 09/05/2022; 4) che erano trascorsi oltre sei mesi dalla data di omologazione della separazione consensuale senza alcuna riconciliazione;
5) che la sig.ra viveva con i tre figli nello stabile sito Parte_1 in Roccagloriosa (SA), alla via Valloncello, n. 12, int. 1, già in proprietà esclusiva della medesima;
6) che il sig. aveva lasciato il domicilio Controparte_1 coniugale in data 20.12.202.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, il sig. CP_1 che, aderiva integralmente al ricorso e al piano genitoriale allegato. Il
[...] resistente chiedeva unicamente di essere autorizzato a fruire dei permessi lavorativi
Pag. 2 di 5 previsti dalla Legge n. 104/1992 per assistere il figlio disabile ed in particolare per accompagnare quest'ultimo presso il Policlinico “Gemelli”.
All'udienza di comparazione personale, le parti evidenziavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio;
parte resistente aderiva alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e le parti concordavano circa la fruizione dei permessi della legge 104 da parte esclusivamente del sig. Controparte_1
Nel rispetto dell'art. 473.bis. 22, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Parte ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso tutta la documentazione di rito
(sentenza di separazione, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Pag. 3 di 5 Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale sia perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le condizioni pattuite rispondono alle esigenze dei minori (a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare le condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale dei coniugi” e, secondo quanto pattuito nel verbale del 28/10/2025 “le parti concordano circa alla fruizione dei permessi della legge 104 da parte esclusivamente del sig.
). Controparte_1
Le spese in considerazione della natura del giudizio e della articolazione di conclusioni conformi vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 30/6/2025 dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile fra i sigg. e Parte_1
del 18/9/1999 registrato in Roccagloriosa (n. 5 Parte 2 Controparte_1
Serie A anno 1999) alle condizioni indicate in motivazione;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
Pag. 4 di 5 3. compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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