Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11321 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
l’accertamento dell’illegittimo silenzio
serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia
- per l’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di euro 54,69 per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo;
- in subordine, per l’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di euro 54,69 per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare collegiale richiesta;
- nonché per la condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a euro 14.218,49, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente o di altra somma ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NI OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e in diritto che:
a) il ricorrente, cittadino del Bangladesh ivi domiciliato, beneficiario di nulla osta al lavoro, agisce avverso il silenzio serbato dall’ Ambasciata italiana a Dhaka in merito all’istanza di rilascio del visto di ingresso, con contestuale richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato;
b) con istanza depositata il 15/01/2026 il ricorrente ha proposto reclamo al Collegio avverso il provvedimento con il quale la Commissione gratuito patrocinio ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione;
c) con memoria depositata il 21/01/2026 il ricorrente ha comunicato l’avvenuto rilascio del visto da parte dell’amministrazione contestualmente chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
d) atteso il soddisfacimento integrale della pretesa, ai sensi dell’art. 34 c. 5 c.p.a. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
e) per quanto attiene al gratuito patrocinio, ritiene il Collegio che, ai sensi dell’art. 119 T.U.Sp.G., l’istanza sia inammissibile in quanto al momento del sorgere della pretesa: (i) il ricorrente non si trovava sul territorio nazionale; (ii) non era in corso un procedimento volto ad ottenere il titolo di soggiorno, non essendo la richiesta di visto di ingresso equiparabile alla richiesta di rilascio del permesso, attesa l’autonomia dei procedimenti e l’assenza di automatismi tra il rilascio del titolo di ingresso ed il rilascio del titolo di soggiorno.
Attesa la definizione in rito ed il comportamento dell’amministrazione che si è attivata per il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli sussiste giusto motivo di compensazione per la metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate per la metà. Condanna il CI al pagamento della restante metà che liquida forfettariamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OZ | FR IL |
IL SEGRETARIO