CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU ES, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova IR - Casa Comunale 75020 Nova IR MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TA - Piazza Duomo Palazzo Degli Elefanti 95100 TA CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 16.01.2024 dall'A.d.E.R., relativa a diverse cartelle esattoriali, delle quali vengono in questa sede contestate solo tre (contrassegnate dai nn. 29320110013922807000, 29320110037215966000,
2932012001281337000) di importo complessivo pari ad euro 1.164,43, relative a contravvenzioni al Codice della strada elevate dalla Polizia Municipale di TA e del Comune di Nova IR.
La ricorrente deduce al riguardo: intervenuta prescrizione dei debiti ed asserita non debenza degli interessi.
Le controparti indicate in ricorso come destinatarie dell'impugnazione – ossia, i Comuni di TA e OV
IR - non risultano costituite in giudizio.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni.
In primo luogo, non è stata provata l'avvenuta notifica del ricorso alle parti intimate - i menzionati Comuni di TA e OV IR (che non risultano costituiti in giudizio) - essendo stati depositati a tal fine in giudizio solo documenti illeggibili e non probanti, piuttosto che le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato eml od analogo (tale, cioè, da consentire di verificare quale atto sia stato inviato tramite PEC all'ente locale).
In secondo luogo, la terza delle cartelle contestate (quella contrassegnata col 2932012001281337000) non risulta compresa nell'intimazione di pagamento impugnata, di guisa che non può essere surrettiziamente contestata attraverso l'impugnaizone di un atto che non la contempla.
In terzo luogo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adìta Corte
Tributaria, atteso che l'oggetto del giudizio è costituito da quella parte dell'intimazione di pagamento che contempla tre cartelle relative a sanzioni per violazioni al Codice della strada. Si tratta in altre parole - non dei “tributi” previsti dall'art. 2 del D. Lgs. 546/92, costituenti l'oggetto della giurisdizione tributaria, ma appunto – di sanzioni amministrative (non tributarie) soggette alla giurisdizione ordinaria.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di TA – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU ES, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova IR - Casa Comunale 75020 Nova IR MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TA - Piazza Duomo Palazzo Degli Elefanti 95100 TA CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29380202300037190000 VIOLAZ CDS 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 16.01.2024 dall'A.d.E.R., relativa a diverse cartelle esattoriali, delle quali vengono in questa sede contestate solo tre (contrassegnate dai nn. 29320110013922807000, 29320110037215966000,
2932012001281337000) di importo complessivo pari ad euro 1.164,43, relative a contravvenzioni al Codice della strada elevate dalla Polizia Municipale di TA e del Comune di Nova IR.
La ricorrente deduce al riguardo: intervenuta prescrizione dei debiti ed asserita non debenza degli interessi.
Le controparti indicate in ricorso come destinatarie dell'impugnazione – ossia, i Comuni di TA e OV
IR - non risultano costituite in giudizio.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni.
In primo luogo, non è stata provata l'avvenuta notifica del ricorso alle parti intimate - i menzionati Comuni di TA e OV IR (che non risultano costituiti in giudizio) - essendo stati depositati a tal fine in giudizio solo documenti illeggibili e non probanti, piuttosto che le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato eml od analogo (tale, cioè, da consentire di verificare quale atto sia stato inviato tramite PEC all'ente locale).
In secondo luogo, la terza delle cartelle contestate (quella contrassegnata col 2932012001281337000) non risulta compresa nell'intimazione di pagamento impugnata, di guisa che non può essere surrettiziamente contestata attraverso l'impugnaizone di un atto che non la contempla.
In terzo luogo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adìta Corte
Tributaria, atteso che l'oggetto del giudizio è costituito da quella parte dell'intimazione di pagamento che contempla tre cartelle relative a sanzioni per violazioni al Codice della strada. Si tratta in altre parole - non dei “tributi” previsti dall'art. 2 del D. Lgs. 546/92, costituenti l'oggetto della giurisdizione tributaria, ma appunto – di sanzioni amministrative (non tributarie) soggette alla giurisdizione ordinaria.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di TA – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.