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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2017/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2017/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina DE LUTIIS, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Carlo Bernabeo n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Michele DI TORO e dall'avv. Licia D'ORAZIO, entrambi del
1 Foro di Lanciano, presso lo studio legale dei quali, sito in Lanciano alla via Piave n.45, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 12 novembre 2024 da e;
Parte_1 CP_1
considerato che la sentenza n.25/2025 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 30 gennaio 2025, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 30 settembre 2025;
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti il 6 ottobre 2001 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.29 – Parte I – Anno 2001.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2017/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina DE LUTIIS, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Carlo Bernabeo n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Michele DI TORO e dall'avv. Licia D'ORAZIO, entrambi del
1 Foro di Lanciano, presso lo studio legale dei quali, sito in Lanciano alla via Piave n.45, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 12 novembre 2024 da e;
Parte_1 CP_1
considerato che la sentenza n.25/2025 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 30 gennaio 2025, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 30 settembre 2025;
rilevato che all'udienza del 1° dicembre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti il 6 ottobre 2001 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.29 – Parte I – Anno 2001.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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