Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del foglio n. -OMISSIS- datato 26 giugno 2025, notificato al ricorrente in data 27 giugno 2025, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha disposto il trasferimento d’autorità (reimpiego) del ricorrente dal Comando Artiglieria Controaerei – Reggimento Addestrativo in -OMISSIS- al -OMISSIS-° Reggimento Artiglieria Controaerei “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, con presentazione il 10 luglio 2025;
- della comunicazione prot. M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- 07-04-2025, notificata in pari data, avente ad oggetto l’impiego del ricorrente al “rientro in servizio dalla sospensione disciplinare”, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha comunicato al ricorrente di averlo designato per un trasferimento d’autorità presso la sede di -OMISSIS-;
- del punto 5.1.4 della Direttiva P – 001 “Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito” anno 2021 nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, nonché per violazione degli artt. 4, 32 e 97 della Costituzione Italiana;
e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, graduato del Reggimento Artiglieria, ha subito, nel 2022, un procedimento penale che ha condotto alla sentenza, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2023, con cui è stato condannato per il reato di “truffa militare aggravata e continuata”: reato poi dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.
A seguito di tutto ciò, nel 2024, il graduato è stato assoggettato a procedimento disciplinare, che ha condotto alla sua sospensione per due mesi.
Al rientro, il 7 aprile 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, comunicava al medesimo di averlo designato per un trasferimento d’autorità presso la sede di -OMISSIS-, invitandolo, secondo quanto sostenuto in ricorso, a fornire eventuali ragioni ostative alla suddetta movimentazione.
Il ragione di ciò, il militare ha inoltrato una domanda di riesame, rappresentando la complessità delle implicazioni di un trasferimento ad oltre 450 km dalla attuale residenza in presenza di una difficile situazione famigliare, che vede il padre affetto da una grave malattia oncologica, la madre con problematiche postoncologiche e depressive, la moglie affetta da diversi problemi fisici e la figlia con seri problemi adolescenziali che comportano una seduta settimanale di tutta la famiglia con un Life coach . Lo stesso militare, infine, risulta affetto da una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Ciononostante, in data 27 giugno 2025, al ricorrente è stato notificato il provvedimento del giorno antecedente con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha disposto il trasferimento d’autorità (reimpiego) del ricorrente dal Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria Controaerei in -OMISSIS- al -OMISSIS-° Reggimento Artiglieria Controaerei “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, con presentazione il 10 luglio 2025. Nel medesimo provvedimento, tenuto conto della condizione personale rappresentata dal ricorrente, l’Esercito ha informato quest’ultimo della possibilità di reimpiegarlo “a domanda” presso la sede di -OMISSIS-, senza nemmeno specificare in quale zona della città e presso quale caserma, invitandolo a presentare (qualora interessato) istanza di trasferimento a domanda per la già menzionata sede entro il termine di cinque giorni.
Ritenendo tale trasferimento illegittimo, il ricorrente lo ha impugnato, deducendo:
1. violazione del principio del “ ne bis in idem ” ed illegittimità per violazione dell’art. 1357 del D. Lgs. n. 66 del 2010, nonché per difetto di motivazione ed eccesso di potere: il trasferimento per incompatibilità ambientale sarebbe fondato sullo stesso fatto per cui il militare è già stato sanzionato con la sospensione;
2. illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del punto 5.1.4 della Direttiva P – 001 “Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito” anno 2021 nell’interpretazione e nell’applicazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati, nonché per violazione degli artt. 4, 32 e 97 della Costituzione Italiana, nonché eccesso di potere. Secondo la tesi di parte ricorrente, la Direttiva P – 001 “Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito” avrebbe richiesto l’esplicitazione delle ragioni del trasferimento.
L’amministrazione si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, l’irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione e violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 104 del 2010, dovendosi ritenere che il provvedimento del 7 aprile 2025 fosse da qualificarsi come definitiva imposizione del trasferimento d’autorità, nonché l’infondatezza del ricorso nel merito.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, appellata. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, poiché “i profili censori illustrati nell’atto di appello meritano di essere sollecitamente approfonditi in sede di merito, previa verifica circa la ritualità dell’iniziativa impugnatoria assunta”, sussistessero i presupposti per “accogliere l’appello cautelare ai soli fini di una sollecita definizione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.”.
In vista dell’udienza pubblica nessuna specifica difesa è stata dispiegata dalle parti, essendosi il ricorrente limitato a depositare della documentazione comprovante l’avvenuta sua assegnazione temporanea alla sede di -OMISSIS- al fine di consentire allo stesso di prestare assistenza al padre.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente esaminata la ritualità dell’iniziativa impugnatoria assunta, come da eccezione della difesa erariale.
A tale proposito si deve rilevare come il ricorrente abbia avuto notizia di essere stato «designato per un trasferimento d’“autorità” presso la sede di -OMISSIS-, da attuarsi presumibilmente nel mese di aprile 2025» sin dal giorno 7 aprile 2025 (come comprovato dalla relata di notifica del documento n. 2 di parte ricorrente).
Diversamente da quanto si tenta di sostenere nel ricorso, la comunicazione ricevuta il 7 aprile 2025 non rappresentava affatto un atto endoprocedimentale. Premesso che essa, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non recava alcun invito a rappresentare eventuali ragioni ostative al trasferimento, esplicitamente lo ordinava. Si tratta inequivocabilmente di un atto dispositivo, conclusivo del procedimento assoggettato alla Direttiva “P-001. Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021 che, in modo puntuale e perentorio, indicava il graduato odierno ricorrente come «designato per un trasferimento “autorità” presso la sede di -OMISSIS-».
Di ciò era perfettamente conscio il militare che, nella nota inoltrata in data 10 aprile 2025, pur facendo improprio riferimento alla proposizione di “osservazioni”, ha identificato l’oggetto della richiesta come una (in realtà irrituale, n.d.r.) richiesta di “revisione del provvedimento di trasferimento”.
Richiesta che è stata rigettata con il provvedimento datato 26 giugno 2025, oggetto di impugnazione, che rappresenta un atto meramente confermativo del precedente, considerato che esso espressamente dà conto di come non vi sia stato nessun riesercizio del potere, precisando che “dall’esame degli elementi d’informazione inoltrati non sono emersi elementi utili al fine di una rivalutazione di quanto già disposto”.
Lo Stato Maggiore, dunque, non ha rinnovato l’istruttoria adottando un nuovo atto autonomamente impugnabile, ma ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per procedere a un riesame della posizione del richiedente, con ciò adottando un atto meramente confermativo (pur manifestando la disponibilità a prendere in considerazione un trasferimento a -OMISSIS-), come comprovato anche dal fatto che le due censure dedotte non riguardano il diniego del riesame, ma il contenuto dispositivo del provvedimento che ha ordinato il trasferimento.
Il ricorso è, dunque, irricevibile, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell’atto in concreto lesivo della posizione giuridica soggettiva per la cui tutela il ricorrente agisce, rappresentato dall’ordine di trasferimento datato 7 aprile 2025.
In ogni caso, non può trovare positivo apprezzamento la prima censura, atteso che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha scopo sanzionatorio. Come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza, “Il trasferimento della tipologia in parola non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede” (v. Cons. Stato, sez., III, 10 settembre 2015, n. 4234, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3493 e n. 2453/2026)
Quanto alla motivazione (la cui carenza è dedotta con la seconda censura), appare opportuno premettere, in linea generale, che «circa la natura dei provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, è ormai concorde la giurisprudenza prevalente nel ritenerli qualificabili come “ordini” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9563/2023 in precedenza richiamata). Detta qualificazione consente di affermare che, oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909), i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9563/2023)» (così la recente sentenza Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3493).
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che non sussisterebbe alcuna situazione di incompatibilità ambientale, in quanto nessun commilitone sarebbe stato coinvolto e, comunque, sarebbe contraddittorio ravvisarla dopo che sono decorsi tre anni dai fatti disciplinarmente rilevanti.
A questo proposito deve darsi conto di come sia la stessa Direttiva P – 001 anno 2021 a prevedere che “al fine di disporre di tutti gli elementi d’informazione necessari ai fini della valutazione d’impiego, dovrà indicare, con esclusivo riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione dall’impiego, l’opportunità o meno, di confermare il personale presso l’U.o., esplicitandone le ragioni.”.
Ne deriva che è la stessa circolare che impone la necessità di valutare un’eventuale esigenza di trasferimento solo dopo il rientro dalla sospensione disciplinare, così escludendo ogni illogicità.
L’irrilevanza della mancata esplicitazione delle ragioni del trasferimento, peraltro, deriva, nel caso di specie, dal fatto che, in sede di riesame, il ricorrente ha rappresentato solo le sue condizioni famigliari, senza in alcun modo contestare la sussistenza dell’asserita incompatibilità ambientale.
Dunque, anche volendo superare la tardività dell’impugnazione dell’atto confermativo del 26 giugno 2025, il difetto di motivazione del provvedimento non potrebbe comunque essere rilevato, dal momento che il militare, nelle proprie osservazioni, non ha mai contestato l’esistenza di una situazione di incompatibilità ambientale, rispetto a cui deve, dunque, ritenersi che vi sia stata acquiescenza. Il militare, infatti, ha contestato solo la sede di assegnazione e l’onerosità, in termini famigliari, della disposizione, ma non anche la sussistenza dei presupposti per il trasferimento.
L’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso non possono che determinare, quanto alla regolazione delle spese del giudizio, l’applicazione dell’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, prima ancora che infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
RA LI, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LI | OL RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.