TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 660
TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem e illegittimità per violazione dell'art. 1357 del D. Lgs. n. 66 del 2010, difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato alla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del punto 5.1.4 della Direttiva P – 001, violazione degli artt. 4, 32 e 97 della Costituzione Italiana

    La Direttiva stessa prevede la valutazione dell'opportunità di confermare il personale presso l'U.o. dopo la sospensione disciplinare, esplicitandone le ragioni. Inoltre, il ricorrente, in sede di riesame, ha rappresentato solo le sue condizioni familiari, senza contestare la sussistenza dell'incompatibilità ambientale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 660
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 660
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo