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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2475/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR BR
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OR BR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
18/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale, definita con sentenza di separazione n. 1487/2023, pubblicata in data 18/09/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 4347/2023
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ La figli arà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che si adopereranno Per_1
affinché essi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
2. La minore sarà collocata in modo prevalente presso la madre;
pagina 2 di 5 3. La figlia frequenterà il padre liberamente senza giorni prefissati Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita, come di fatto avviene.
4. Il sig. a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, tramite bonifico Pt_2
bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue,
un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (rilevabili presso l'Ufficio Statistica della Camera di
Commercio di Modena);
5. In ragione della collocazione prevalente della prole presso la madre, le parti concordano che l'assegno unico ed altri benefici relativi ai figli spetteranno in ragione del
100% alla madr;
Parte_1
6. I genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie alla figlia che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, dietro Per_1
esibizione della documentazione giustificativa, entro il mese successivo quello della richiesta, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relative assicurazioni scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp email, fax ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. I coniugi danno atto che ciascuno di loro gode di redditi adeguati al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita, pertanto, non vi è titolo a richiedere assegni divorzili.
8. Gli onorari della presente procedura sono a carico della sig.r . ” Parte_1
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
28/05/2000 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 97 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2475/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR BR
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OR BR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
18/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale, definita con sentenza di separazione n. 1487/2023, pubblicata in data 18/09/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 4347/2023
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ La figli arà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che si adopereranno Per_1
affinché essi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
2. La minore sarà collocata in modo prevalente presso la madre;
pagina 2 di 5 3. La figlia frequenterà il padre liberamente senza giorni prefissati Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita, come di fatto avviene.
4. Il sig. a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, tramite bonifico Pt_2
bancario ed in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e per dodici mensilità annue,
un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta da adeguarsi automaticamente annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (rilevabili presso l'Ufficio Statistica della Camera di
Commercio di Modena);
5. In ragione della collocazione prevalente della prole presso la madre, le parti concordano che l'assegno unico ed altri benefici relativi ai figli spetteranno in ragione del
100% alla madr;
Parte_1
6. I genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie alla figlia che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, dietro Per_1
esibizione della documentazione giustificativa, entro il mese successivo quello della richiesta, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relative assicurazioni scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp email, fax ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. I coniugi danno atto che ciascuno di loro gode di redditi adeguati al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita, pertanto, non vi è titolo a richiedere assegni divorzili.
8. Gli onorari della presente procedura sono a carico della sig.r . ” Parte_1
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
28/05/2000 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 97 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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