TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14884/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OLGA MARIA DE Parte_1 C.F._1
CESARE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
( C.F. ) residente in [...] CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 09/08/2023.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il 17/10/2016. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 456 Uff.2 Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 16/05/2022.
Con ricorso depositato il 09/08/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La Sig.ra non ci costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di ritualmente citato e non costituito e CP_1 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14884/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OLGA MARIA DE Parte_1 C.F._1
CESARE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
( C.F. ) residente in [...] CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 09/08/2023.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il 17/10/2016. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 456 Uff.2 Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 16/05/2022.
Con ricorso depositato il 09/08/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
La Sig.ra non ci costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di ritualmente citato e non costituito e CP_1 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2