Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 18512
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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Ai fini previsti dall'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - ancorchè non definitiva-, deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, poichè questa, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, non sospende gli effetti di quest'ultima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 18512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18512
    Data del deposito : 1 marzo 2016

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