Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14768 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 47 68/03 LA CORTE SUPRE pagamento indennizzo SEZIONE TERZA CIVILE assicurativo. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19576/00 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Michele LO PIANO 28857 Rel. Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA 3938 Consigliere Rep Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.15/04/03 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FOCACCI, difeso dall'avvocato FRANCESCO TRAPANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore dr. Paolo Sulis e dr. Bruno Pierini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SANTUCCI DE MAGISTRIS, che la difende, giusta 2003 delega in atti;
910 controricorrente - avverso la sentenza n. 1364/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione terza civile emessa 1'11/5/2000, depositata il 31/05/00; RG.707/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato FOCACCI FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo OP ER conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, la spa. Assicurazioni Generali, con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dal possesso di animali e de- duceva che in data 12.2.1978, il cane di sua proprie- tà aveva cagionato lesioni personali a tale Carbone As- sunta, collaboratrice domestica alle sue dipendenze;
che, con sentenza passata in giudicato, era stato con- E dannato al pagamento, in favore della Carbone, della somma di lire 27 milioni a titolo di risarcimento del danno. Chiedeva pertanto la condanna della SOC. conve- ' nuta al pagamento della predetta somma do lire 27 mi- lioni, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo assicurativo. La società si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo 2 l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e l'inoperatività della copertura assicurativa caso di specie. Il Tribunale rigettava la domanda per inter- venuta prescrizione, sull'assunto secondo cui non ri- sultava effettuata la comunicazione sospensiva prevista ' CC. Osservava anche dall'art. 2952 quarto comma che, a termini di contratto, il danno era risarcibile se dipendente da reato ed era esclusa dal rischio assicu- rato la responsabilità verso i domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria. Il OP proponeva appel- lo, che era rigettato dalla Corte di Napoli con senten- za 31.5.2000, contro la quale OP propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi di gravame. Resi- ste con controricorso la società intimata. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse del ricorrente alla impugnazione. La decisione della Corte di Appello di Napoli è fondata e su tre motivi : 1) prescrizione del diritto fatto vale- re dall'assicurato; 2) esclusione dal rischio assicura- to dei danni riportati dai domestici soggetti ad assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni;
3) mancata dimostrazione della rilevanza penale dell'evento danno- SO. Con il ricorso il OP ha impugnato soltanto il primo ed il terzo dei suddetti motivi della decisione ' ma non anche il secondo, sul quale, pertanto, si è for- mato il giudicato interno. Cosicché, essendo tale ulti- mo motivo di decisione sufficiente a sostenere il ri- getto dell'appello, il ricorrente è carente di interes- se a coltivare gli altri motivi di gravame. Infatti, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sor- reggere la decisione, l'omessa impugnazione , con ri- corso per cassazione ' anche di una soltanto di tali l'inammissibilità per difetto di ragioni determina interesse del gravame proposto avverso le altre , in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non incide- rebbe sulla ratio decidendi non censurata con la con- seguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sem- pre fondata legittimamente su di essa (vedi Cass. I, 28.8 1999 n. 9057; Cass. III, 23.10.2001 n. 12976). . Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte Dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 15.4.2003. Il Cons. est. Il Presidente Jordan Chands пла нина