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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11723 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11723 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 35603 del 24.03.202'1, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio per nuovo esame l'ordinanza datata 30.06.2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo presentato nell'interesse di OB TU avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 2.03.2020 con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata proposta relativamente ai periodi detentivi compresi tra 1'1/1/1993 e 1'8/2/1993; tra il 30/6/1993 e il 14/3/1994; tra il 14/1/2010 e il 27/5/2010 e tra il 19/8/2018 e il 21/9/2018. In proposito, il Tribunale aveva affermato che non v'era prova che tutti i periodi detentivi si riferissero alle condanne confluite nel cumulo esecutivo, come da accertamenti eseguiti, e che quando i periodi detentivi si riferivano alla condanna in esecuzione, anche come presofferto, relativo a tempi sostanzialmente contigui, si dovessero valutare detti periodi, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della liberazione anticipata;
tuttavia, in assenza di riscontro circa l'attribuzione dei segmenti detentivi alla pena in espiazione riteneva, ancora, il Tribunale che avesse correttamente ragionato il Magistrato di sorveglianza. La citata Prima Sezione, annullava il provvedimento del Tribunale di sorveglianza allora impugnato per carenza di motivazione e, premesso sia che nel procedimento di sorveglianza esiste solo un onere di allegazione consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti, sia che i periodi da valutare in funzione del riconoscimento della liberazione anticipata possono riguardare frazioni temporali separate pur riferite, tuttavia, alla medesima esecuzione purché relative a semestri che si prestino a un ragionevole ed efficace apprezzamento in funzione della partecipazione all'opera di rieducazione, osservava la non comprensione di «quali accertamenti siano stati compiuti sui singoli periodi di detenzione, per i quali il detenuto aveva avanzato istanza di valutazione, ai fini della concessione della liberazione anticipata e la genericità del richiamo agli approfondimenti istruttori non permette di fugare il dubbio anzidetto» e anche che vi era «omessa motivazione sulla detenzione patita all'estero in ordine al periodo compreso tra il 19/8/2018 e il 20/9/2018, trascorso in Germania in attesa di estradizione.». 2 2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, pronunciandosi in sede di rinvio, con ordinanza del 14.06.2022, presa visione della posizione giuridica del TU, ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità dell'istanza presentata con riferimento ai periodi non ricompresi nel titolo di esecuzione poiché emergente in maniera chiara che nel titolo in esecuzione, ossia nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Ravenna del 07.08.2015 (SIEP n. 2015/508), non è ricompresa la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 19.12.2006 (esecutiva in data 31.12.2007), indicata dal reclamante, in quanto il provvedimento di cumulo in questione comprende: la sentenza di applicazione di pena ex. artt. 444-445 cod. proc. pen. emessa dal G.u.p. di Ravenna in data 16.06.2003 (esecutiva in data 16.10.2003); la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 06.06.2012 (esecutiva in data 07.03.2014); e la sentenza di condanna alla pena di anni uno di arresto emessa dal Tribunale di Ravenna in data 17.11.2014 (esecutiva in data 10.03.2015). Ha rigettato, pertanto, il reclamo proposto dal ricorrente 3. Avverso l'indicata ordinanza del 14.06.2022 ha proposto ricorso per ON TU OB, attraverso il difensore di fiducia, Avv. Enrico Mazzarelli, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., plurimi vizi motivazionali. 3.1. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza, ricalcando la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza di Pescara, nel rigettare il reclamo proposto dal detenuto, non ha tenuto conto della pena principale indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 508/2015 SIEP. Ad avviso della difesa, è indubbio che tale sentenza è stata ricompresa nel provvedimento di cumulo perché escludendo la relativa pena il ricorrente avrebbe da scontare solo le pene relative alle pronunce definitive richiamate dal Tribunale, con la conseguenza che egli sarebbe destinatario di un provvedimento di cumulo per complessivi anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione e anni uno di arresto. Da ciò discende che il ricorrente, estradato dalla Germania in data 20.09.2018 e in detenzione presso la Casa circondariale di Civitavecchia dal 21.09.2018, avrebbe interamente scontato le pene a proprio carico e ciò al netto delle liberazioni anticipate già concesse. Quanto alla richiamata pronuncia di condanna della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006, indicata nel provvedimento SIEP 508/2015 insieme all'ordinanza n. 46/2015 con la quale, la medesima Corte di appello, revocava il 3 beneficio dell'indulto concesso con la richiamata sentenza del 2006 emerge dal certificato stato di esecuzione, che la pena irrogata con la pronuncia definitiva era pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione, dei quali anni tre erano coperti dall'indulto successivamente revocato. Inoltre, come appare dal certificato stato di detenzione, la pena residua pari ad anni uno e mesi otto di reclusione è stata dal ricorrente interamente espiata, in parte in cautelare e in parte in via definitiva, e, pertanto, residuano correttamente anni tre per revoca dell'indulto oltre alle ulteriori pene testè richiamate pari a complessivi anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione e anni uno di arresto (derivanti da: mesi sei di reclusione-pronuncia del G.u.p. di Ravenna del 19.01.2015 con sospensione condizionale della pena revocata;
anni due e giorni dieci di reclusione in sentenza della Corte di appello di Bologna del 06.06.2012; e anni uno di arresto — sentenza del Tribunale di Ravenna del 17.01.2014). Tale ricostruzione è confermata dal Procuratore della Repubblica di Ravenna che indica espressamente il cumulo delle pene residue, oltre alle pene pecuniarie, in misura esattamente coincidente con la somma appena indicata delle pene relative alle sentenze indicate dal Tribunale di Sorveglianza aumentate di anni tre di reclusione per revoca del summenzionato indulto precedentemente concesso. Si rileva altresì che l'istruttoria in merito alla richiesta formulata dal TU era di competenza degli Uffici giudiziari ai quali l'istanza era rivolta e il detenuto era assolutamente impossibilitato a procurarsi la documentazione attestante i periodi di detenzione cautelare presofferti e i reati a cui si riferivano;
che i periodi per i quali la richiesta è stata dichiarata inammissibile sono tra loro contigui e tutti riferiti al procedimento penale a carico del ricorrente conclusosi con la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006 la cui pena è riportata nel titolo di esecuzione quale pena principale (v. Ordine di esecuzione n. 285/14); e che il titolo di esecuzione fa espresso e inconfutabile riferimento alla revoca dell'indulto concesso sempre con la pronuncia appena richiamata del 2006 e poi revocato con l'ordinanza n. 46/2015 indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti;
tutti aspetti che, ad avviso della difesa, il Tribunale di sorveglianza si ostina a non considerare sulla scorda di una motivazione che, se fondata, avrebbe, invece, determinato la scarcerazione del ricorrente per fine pena già da qualche mese. Sul punto si afferma che il Tribunale non ha ottemperato alle determinazione della Prima Sezione indicate nella sentenza n, 35603/2021 e si è limitato a una tanto laconica quanto errata indicazione delle pene ricomprese nel 4 provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, senza espletare l'approfondimento indicato in sede di giudizio rescindente, pervenendo a una conclusione del tutto errata sia sul piano logico che reale. 3.2. Si deduce manifesta contraddittorietà della motivazione nonché illogicità della stessa laddove, al pari del Magistrato di sorveglianza di Pescara che concedeva la liberazione anticipata per il periodo detentivo dal 21.09.2018 al 20.09.2019 «in considerazione della prova di partecipazione all'opera di rieducazione fornita dall'istante nonché alla buona condotta dello stesso», il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, realizzando una diversità di trattamento frutto di palese ed evidente errore in quanto in possesso degli elementi necessari a pervenire alla corretta valutazione, non considera che la detenzione per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata è relativa al medesimo titolo e cioè alla sentenza della Corte di appello di Bologna. Posto che risultano integrati tutti i requisiti indicati dalla normativa di riferimento e ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, si eccepisce che al ricorrente erano da concedere i giorni di liberazione anticipata sulla base della detenzione in precedenza sofferta e, pertanto, occorre riaffermare che tutti i periodi carcerazione presofferta sono relativi al reato di cui alla pronuncia della Corte di appello di Bologna, come confermato dal Certificato di Stato di esecuzione dal quale emerge che la pena irrogata in via definitiva in quel procedimento era pari ad anni quattro e mesi otto dei quali anni tre coperti da indulto, poi revocato. Di talché, la pena da espiare residua era di anni uno e mesi otto cui conteggiare, per lo stesso reato, la misura cautelare per i periodi dal 23/10/1992 all'08/02/1993 e dal 30/06/1993 al 14/03/1994, per una pena rideterminata in reclusione di mesi sette e giorni ventotto;
pena che è sl:ata effettivamente interamente scontata come documentato. 3.3. Si deduce altresì la manifesta contraddittorietà della motivazione laddove al detenuto risulta già concessa dall'Ufficio di sorveglianza di Vercelli la liberazione anticipata per giorni quarantacinque relativamente al periodo di detenzione 30/6/1993 - 30/12/1993, epoca in cui il TU risultava ristretto in via cautelare per il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006. Si reclama sul punto che il Tribunale di sorveglianza ha applicato alla medesima fattispecie un criterio di valutazione diverso e penalizzante per il detenuto, senza fornire alcuna possibile motivazione. Si rileva inoltre che per i periodi di carcerazione sofferti dal ricorrente in relazione alle sentenze definitive riportate nel titolo di espiazione risultano 5 concessi esclusivamente i quarantacinque giorni appena menzionati, con la conseguenza che il TU non ha diritto alla concessione della liberazione anticipata per tutti gli ulteriori periodi di detenzione sofferta (dal 23/10/1992 al 08/02/1993; dal 30/06/1993 al 14/03/1994; dal 13/01/2010 al 25/07/2010, escluso il semestre 30/6/1993 - 30/12/1993). Al contrario era da concedere al detenuto la liberazione anticipata per complessivi mesi dodici e giorni undici (risultante dai mesi tre e giorni quindici relativi alla carcerazione dal 23/10/1992 al 08/02/1993; mesi due e giorni quindici relativi alla carcerazione 30/06/1993 al 14/03/1994; e da mesi sei e giorni undici relativi alla carcerazione dal 14/01/2010 al 25/07/2010). 3.4. Si deduce infine l'assoluta mancanza di motivazione in riferimento al periodo di carcerazione dal 19/08/2018 al 20/09/2018 poiché consistente a tutti gli effetti in un periodo di carcerazione sofferto in Germania in attesa di estradizione per i reati di cui al titolo di espiazione e, pertanto, da scomputare dal fine pena a carico e da conteggiarsi ulteriormente ai fini della liberazione anticipata. In proposito si evidenzia che il ricorrente, al momento della richiesta di estradizione si trovava detenuto in Germania per scontare la pena detentiva di anni tre sulla base della sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera I del 29.09.2017 e che in data 06.08.2018 il Procuratore della Repubblica di Monaco disponeva la sospensione della esecuzione della pena a far data dal 19.08.2018 in attesa dell'estrazione verificatasi in data 20.09.2018. 3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 1.1.Quanto assume il ricorrente in ricorso, ossia che la penai dì cui alla sentenza della corte di appello di Bologna del 19.12.2006 è ricompresa nel provvedimento di cumulo costituente il titolo in esecuzione, n. 508/2015, Siep Procura della Repubblica di Ravenna, quanto meno per la parte — anni tre — derivante dalla revoca dell'indulto — concesso con la sentenza del 19.12.2006 - intervenuta con l'ordinanza n. 46/2015 emessa dalla Corte di Appello dì Bologna, espressamente richiamata nel provvedimento n. 508/15, corrisponde a verità. 6 A sostegno dell'assunto il ricorrente adduce il conteggio della pena complessiva da espiare indicata nel provvedimento di cumulo, che corrisponde in maniera perfetta a quella risultante dalla somma delle pene inflitte con le altre sentenze indicate nel cumulo con quella di anni tre derivante dalla revoca dell'indulto. Rispetto a tale specifico aspetto nulla dice l'ordinanza impugnata che si limita ad affermare che la sentenza della Corte di appello di Bologna in questione non è riconnpresa nel provvedimento di cumulo senza minimamente tener conto delle specifiche deduzioni difensive testè indicate, le quali andranno pertanto attentamente considerate da parte del giudice del rinvio a cui si rimanda nuovamente l'esame della richiesta del detenuto;
laddove la pronuncia di annullamento di questa Corte, indicata nel 'ritenuto in fatto', aveva rinviato per nuovo esame, rilevando che dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (30.6.2020) non era dato comprendere "quali accertamenti siano stati compiuti sui singoli periodi di detenzione per i quali il detenuto aveva avanzato istanza di valutazione ai fini della concessione della liberazione anticipata e la genericità del richiamo non permette di fugare dubbi.... anche con riferimento al periodo compreso tra il 19.8.2018 e il 20.9.2018 in cui il TU era detenuto in Germania in attesa che venisse disposta la sua estradizione..". Investito nuovamente della questione, il Tribunale non ha sufficientemente esplorato - nonostante il sollecito intervenuto in sede di annullamento di questa Corte - neppure l'aspetto relativo al periodo compreso tra il 19.8.2018 e il 20.9.2018 in cui il TU era detenuto in Germania in attesa che venisse disposta la sua estradizione. In effetti, il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad indicare le pene ricomprese nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Ravenna emesso in data 7.8.2015 (SIEP n.508/2015), senza espletare gli approfondimenti imposti dalla citata sentenza di annullamento e in mancanza assoluta di motivazione con riferimento al periodo di carcerazione in Germania (dal 19.8.2018 al 20.9.2018). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 20/1/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11723 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 35603 del 24.03.202'1, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio per nuovo esame l'ordinanza datata 30.06.2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo presentato nell'interesse di OB TU avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 2.03.2020 con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata proposta relativamente ai periodi detentivi compresi tra 1'1/1/1993 e 1'8/2/1993; tra il 30/6/1993 e il 14/3/1994; tra il 14/1/2010 e il 27/5/2010 e tra il 19/8/2018 e il 21/9/2018. In proposito, il Tribunale aveva affermato che non v'era prova che tutti i periodi detentivi si riferissero alle condanne confluite nel cumulo esecutivo, come da accertamenti eseguiti, e che quando i periodi detentivi si riferivano alla condanna in esecuzione, anche come presofferto, relativo a tempi sostanzialmente contigui, si dovessero valutare detti periodi, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della liberazione anticipata;
tuttavia, in assenza di riscontro circa l'attribuzione dei segmenti detentivi alla pena in espiazione riteneva, ancora, il Tribunale che avesse correttamente ragionato il Magistrato di sorveglianza. La citata Prima Sezione, annullava il provvedimento del Tribunale di sorveglianza allora impugnato per carenza di motivazione e, premesso sia che nel procedimento di sorveglianza esiste solo un onere di allegazione consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti, sia che i periodi da valutare in funzione del riconoscimento della liberazione anticipata possono riguardare frazioni temporali separate pur riferite, tuttavia, alla medesima esecuzione purché relative a semestri che si prestino a un ragionevole ed efficace apprezzamento in funzione della partecipazione all'opera di rieducazione, osservava la non comprensione di «quali accertamenti siano stati compiuti sui singoli periodi di detenzione, per i quali il detenuto aveva avanzato istanza di valutazione, ai fini della concessione della liberazione anticipata e la genericità del richiamo agli approfondimenti istruttori non permette di fugare il dubbio anzidetto» e anche che vi era «omessa motivazione sulla detenzione patita all'estero in ordine al periodo compreso tra il 19/8/2018 e il 20/9/2018, trascorso in Germania in attesa di estradizione.». 2 2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, pronunciandosi in sede di rinvio, con ordinanza del 14.06.2022, presa visione della posizione giuridica del TU, ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità dell'istanza presentata con riferimento ai periodi non ricompresi nel titolo di esecuzione poiché emergente in maniera chiara che nel titolo in esecuzione, ossia nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Ravenna del 07.08.2015 (SIEP n. 2015/508), non è ricompresa la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 19.12.2006 (esecutiva in data 31.12.2007), indicata dal reclamante, in quanto il provvedimento di cumulo in questione comprende: la sentenza di applicazione di pena ex. artt. 444-445 cod. proc. pen. emessa dal G.u.p. di Ravenna in data 16.06.2003 (esecutiva in data 16.10.2003); la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 06.06.2012 (esecutiva in data 07.03.2014); e la sentenza di condanna alla pena di anni uno di arresto emessa dal Tribunale di Ravenna in data 17.11.2014 (esecutiva in data 10.03.2015). Ha rigettato, pertanto, il reclamo proposto dal ricorrente 3. Avverso l'indicata ordinanza del 14.06.2022 ha proposto ricorso per ON TU OB, attraverso il difensore di fiducia, Avv. Enrico Mazzarelli, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., plurimi vizi motivazionali. 3.1. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza, ricalcando la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza di Pescara, nel rigettare il reclamo proposto dal detenuto, non ha tenuto conto della pena principale indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 508/2015 SIEP. Ad avviso della difesa, è indubbio che tale sentenza è stata ricompresa nel provvedimento di cumulo perché escludendo la relativa pena il ricorrente avrebbe da scontare solo le pene relative alle pronunce definitive richiamate dal Tribunale, con la conseguenza che egli sarebbe destinatario di un provvedimento di cumulo per complessivi anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione e anni uno di arresto. Da ciò discende che il ricorrente, estradato dalla Germania in data 20.09.2018 e in detenzione presso la Casa circondariale di Civitavecchia dal 21.09.2018, avrebbe interamente scontato le pene a proprio carico e ciò al netto delle liberazioni anticipate già concesse. Quanto alla richiamata pronuncia di condanna della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006, indicata nel provvedimento SIEP 508/2015 insieme all'ordinanza n. 46/2015 con la quale, la medesima Corte di appello, revocava il 3 beneficio dell'indulto concesso con la richiamata sentenza del 2006 emerge dal certificato stato di esecuzione, che la pena irrogata con la pronuncia definitiva era pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione, dei quali anni tre erano coperti dall'indulto successivamente revocato. Inoltre, come appare dal certificato stato di detenzione, la pena residua pari ad anni uno e mesi otto di reclusione è stata dal ricorrente interamente espiata, in parte in cautelare e in parte in via definitiva, e, pertanto, residuano correttamente anni tre per revoca dell'indulto oltre alle ulteriori pene testè richiamate pari a complessivi anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione e anni uno di arresto (derivanti da: mesi sei di reclusione-pronuncia del G.u.p. di Ravenna del 19.01.2015 con sospensione condizionale della pena revocata;
anni due e giorni dieci di reclusione in sentenza della Corte di appello di Bologna del 06.06.2012; e anni uno di arresto — sentenza del Tribunale di Ravenna del 17.01.2014). Tale ricostruzione è confermata dal Procuratore della Repubblica di Ravenna che indica espressamente il cumulo delle pene residue, oltre alle pene pecuniarie, in misura esattamente coincidente con la somma appena indicata delle pene relative alle sentenze indicate dal Tribunale di Sorveglianza aumentate di anni tre di reclusione per revoca del summenzionato indulto precedentemente concesso. Si rileva altresì che l'istruttoria in merito alla richiesta formulata dal TU era di competenza degli Uffici giudiziari ai quali l'istanza era rivolta e il detenuto era assolutamente impossibilitato a procurarsi la documentazione attestante i periodi di detenzione cautelare presofferti e i reati a cui si riferivano;
che i periodi per i quali la richiesta è stata dichiarata inammissibile sono tra loro contigui e tutti riferiti al procedimento penale a carico del ricorrente conclusosi con la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006 la cui pena è riportata nel titolo di esecuzione quale pena principale (v. Ordine di esecuzione n. 285/14); e che il titolo di esecuzione fa espresso e inconfutabile riferimento alla revoca dell'indulto concesso sempre con la pronuncia appena richiamata del 2006 e poi revocato con l'ordinanza n. 46/2015 indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti;
tutti aspetti che, ad avviso della difesa, il Tribunale di sorveglianza si ostina a non considerare sulla scorda di una motivazione che, se fondata, avrebbe, invece, determinato la scarcerazione del ricorrente per fine pena già da qualche mese. Sul punto si afferma che il Tribunale non ha ottemperato alle determinazione della Prima Sezione indicate nella sentenza n, 35603/2021 e si è limitato a una tanto laconica quanto errata indicazione delle pene ricomprese nel 4 provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, senza espletare l'approfondimento indicato in sede di giudizio rescindente, pervenendo a una conclusione del tutto errata sia sul piano logico che reale. 3.2. Si deduce manifesta contraddittorietà della motivazione nonché illogicità della stessa laddove, al pari del Magistrato di sorveglianza di Pescara che concedeva la liberazione anticipata per il periodo detentivo dal 21.09.2018 al 20.09.2019 «in considerazione della prova di partecipazione all'opera di rieducazione fornita dall'istante nonché alla buona condotta dello stesso», il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, realizzando una diversità di trattamento frutto di palese ed evidente errore in quanto in possesso degli elementi necessari a pervenire alla corretta valutazione, non considera che la detenzione per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata è relativa al medesimo titolo e cioè alla sentenza della Corte di appello di Bologna. Posto che risultano integrati tutti i requisiti indicati dalla normativa di riferimento e ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, si eccepisce che al ricorrente erano da concedere i giorni di liberazione anticipata sulla base della detenzione in precedenza sofferta e, pertanto, occorre riaffermare che tutti i periodi carcerazione presofferta sono relativi al reato di cui alla pronuncia della Corte di appello di Bologna, come confermato dal Certificato di Stato di esecuzione dal quale emerge che la pena irrogata in via definitiva in quel procedimento era pari ad anni quattro e mesi otto dei quali anni tre coperti da indulto, poi revocato. Di talché, la pena da espiare residua era di anni uno e mesi otto cui conteggiare, per lo stesso reato, la misura cautelare per i periodi dal 23/10/1992 all'08/02/1993 e dal 30/06/1993 al 14/03/1994, per una pena rideterminata in reclusione di mesi sette e giorni ventotto;
pena che è sl:ata effettivamente interamente scontata come documentato. 3.3. Si deduce altresì la manifesta contraddittorietà della motivazione laddove al detenuto risulta già concessa dall'Ufficio di sorveglianza di Vercelli la liberazione anticipata per giorni quarantacinque relativamente al periodo di detenzione 30/6/1993 - 30/12/1993, epoca in cui il TU risultava ristretto in via cautelare per il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 19.12.2006. Si reclama sul punto che il Tribunale di sorveglianza ha applicato alla medesima fattispecie un criterio di valutazione diverso e penalizzante per il detenuto, senza fornire alcuna possibile motivazione. Si rileva inoltre che per i periodi di carcerazione sofferti dal ricorrente in relazione alle sentenze definitive riportate nel titolo di espiazione risultano 5 concessi esclusivamente i quarantacinque giorni appena menzionati, con la conseguenza che il TU non ha diritto alla concessione della liberazione anticipata per tutti gli ulteriori periodi di detenzione sofferta (dal 23/10/1992 al 08/02/1993; dal 30/06/1993 al 14/03/1994; dal 13/01/2010 al 25/07/2010, escluso il semestre 30/6/1993 - 30/12/1993). Al contrario era da concedere al detenuto la liberazione anticipata per complessivi mesi dodici e giorni undici (risultante dai mesi tre e giorni quindici relativi alla carcerazione dal 23/10/1992 al 08/02/1993; mesi due e giorni quindici relativi alla carcerazione 30/06/1993 al 14/03/1994; e da mesi sei e giorni undici relativi alla carcerazione dal 14/01/2010 al 25/07/2010). 3.4. Si deduce infine l'assoluta mancanza di motivazione in riferimento al periodo di carcerazione dal 19/08/2018 al 20/09/2018 poiché consistente a tutti gli effetti in un periodo di carcerazione sofferto in Germania in attesa di estradizione per i reati di cui al titolo di espiazione e, pertanto, da scomputare dal fine pena a carico e da conteggiarsi ulteriormente ai fini della liberazione anticipata. In proposito si evidenzia che il ricorrente, al momento della richiesta di estradizione si trovava detenuto in Germania per scontare la pena detentiva di anni tre sulla base della sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera I del 29.09.2017 e che in data 06.08.2018 il Procuratore della Repubblica di Monaco disponeva la sospensione della esecuzione della pena a far data dal 19.08.2018 in attesa dell'estrazione verificatasi in data 20.09.2018. 3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 1.1.Quanto assume il ricorrente in ricorso, ossia che la penai dì cui alla sentenza della corte di appello di Bologna del 19.12.2006 è ricompresa nel provvedimento di cumulo costituente il titolo in esecuzione, n. 508/2015, Siep Procura della Repubblica di Ravenna, quanto meno per la parte — anni tre — derivante dalla revoca dell'indulto — concesso con la sentenza del 19.12.2006 - intervenuta con l'ordinanza n. 46/2015 emessa dalla Corte di Appello dì Bologna, espressamente richiamata nel provvedimento n. 508/15, corrisponde a verità. 6 A sostegno dell'assunto il ricorrente adduce il conteggio della pena complessiva da espiare indicata nel provvedimento di cumulo, che corrisponde in maniera perfetta a quella risultante dalla somma delle pene inflitte con le altre sentenze indicate nel cumulo con quella di anni tre derivante dalla revoca dell'indulto. Rispetto a tale specifico aspetto nulla dice l'ordinanza impugnata che si limita ad affermare che la sentenza della Corte di appello di Bologna in questione non è riconnpresa nel provvedimento di cumulo senza minimamente tener conto delle specifiche deduzioni difensive testè indicate, le quali andranno pertanto attentamente considerate da parte del giudice del rinvio a cui si rimanda nuovamente l'esame della richiesta del detenuto;
laddove la pronuncia di annullamento di questa Corte, indicata nel 'ritenuto in fatto', aveva rinviato per nuovo esame, rilevando che dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (30.6.2020) non era dato comprendere "quali accertamenti siano stati compiuti sui singoli periodi di detenzione per i quali il detenuto aveva avanzato istanza di valutazione ai fini della concessione della liberazione anticipata e la genericità del richiamo non permette di fugare dubbi.... anche con riferimento al periodo compreso tra il 19.8.2018 e il 20.9.2018 in cui il TU era detenuto in Germania in attesa che venisse disposta la sua estradizione..". Investito nuovamente della questione, il Tribunale non ha sufficientemente esplorato - nonostante il sollecito intervenuto in sede di annullamento di questa Corte - neppure l'aspetto relativo al periodo compreso tra il 19.8.2018 e il 20.9.2018 in cui il TU era detenuto in Germania in attesa che venisse disposta la sua estradizione. In effetti, il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad indicare le pene ricomprese nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Ravenna emesso in data 7.8.2015 (SIEP n.508/2015), senza espletare gli approfondimenti imposti dalla citata sentenza di annullamento e in mancanza assoluta di motivazione con riferimento al periodo di carcerazione in Germania (dal 19.8.2018 al 20.9.2018). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 20/1/2023.